| |
La sintesi di tutte le novità
del DL 117 sulla Sicurezza stradale approvato definitivamente al Senato
Numerose e significative le modifiche rispetto al decreto legge varato ad agosto
(ASAPS) – Con 144 sì, i
no sono stati 17, gli astenuti 58, il Senato ha convertito in legge il DL 117 in
tema di sicurezza stradale. Di seguito i punti interessati dalle
modifiche apportate al Ddl Camera 3044 - Conversione in legge del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice
della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
PATENTE – Chi conduce autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida è punito un’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa
sanzione si applica a coloro che guidano senza patente perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
LIMITAZIONI ALLA GUIDA - Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per il primo anno dal rilascio (e non più per tre anni) non è consentito
condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore
a 50 kw/t. La limitazione in questione non si applica ai veicoli adibiti al
servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la
persona invalida sia presente sul veicolo. Le disposizioni del decreto si
applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto.
VELOCITA’- Chiunque supera di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h, i
limiti massimi di velocità, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi ed il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella
fascia oraria che va dalle 22 alle 7 del mattino nei tre mesi
successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di
inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada. Una reiterazione
comporta la sospensione della patente da 8 a 18 mesi. Chiunque supera di oltre
60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei a dodici mesi. Una ulteriore violazione comporta la revoca della patente.
CONDIZIONATORE- E’ vietato, durante la sosta o fermata del veicolo,
tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l’impianto di condizionamento
d’aria nel veicolo. E’ prevista in questo caso una sanzione amministrativa da
200 euro a 400 euro.
ALCOOL – La norma prevede che chiunque guida in stato di ebbrezza è
punito, ove il fatto non costituisca un reato più grave:
a) con un’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l’arresto, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non
superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita,
a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale
gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per
un periodo da due a sei mesi;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta
dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e
continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo
da sei mesi ad un anno.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di
veicoli (quindi anche auto con roulotte), ovvero in caso di recidiva nel
biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell’articolo 223. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un
incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il fatto costituisca
reato, in caso di rifiuto dell’accertamento del grado alcolemico il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a
euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale
in cui rimane coinvolto il conducente, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di centottanta giorni.
VISITA MEDICA - Con l’ordinanza con cui è disposta la sospensione della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica
secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più
violazioni nel corso di un biennio scatta la revoca della patente.
DROGA - Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a
euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata quando il
reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli (quindi
anche auto con roulotte) , ovvero in caso di recidiva nel biennio. Se il
conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma
1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni.
GESTORI LOCALI - Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono,
con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di
intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione
di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che
all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte
dei clienti, un alcool-test. (Asaps)
|