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(*) articolo la cui violazione implica una detrazione di "punti", secondo la tabella annessa all'art. 126-bis. 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1). 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (1). 2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,00 a euro 275,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. (2) 3. Alla
sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II,
del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dal comma 1, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta
giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716,00 a euro 2867,00. 5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1) Comma sostituito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.(2) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. (3)Modificato in sede di conversione in legge del decreto legge 3 ottobre 2006 (4)Per motivi sconosciuti è prevista la recidiva, oltre che per i ciclomotori, solamente per i motocicli e non anche per gli altri motoveicoli |