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Legge Regionale 8 aprile 1995, n° 43 come modificata dalla L.R. 90/1998 (le modifiche sono riportate in carattere corsivo) Norme per la gestione
dell'anagrafe del cane, la tutela
Art. 1 Finalità
Art. 2 Istituzione dell'anagrafe canina
Art. 3 Operazioni di anagrafe canina 1. All'atto dell'iscrizione viene compilata dal veterinario addetto apposita scheda anagrafica, predisposta dell'Assessorato alta Sanità, che oltre ai dati segnaletici dell'animale, riporta le generalità utili alla identificazione del proprietario o detentore, nonché il codice anagrafico assegnato all'animale. 2. La scheda anagrafica, di cui al comma precedente, verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale. 3. Copia della scheda dovrà essere rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione. 4. I cani iscritti all'anagrafe canina devono essere identificati con il codice assegnato all'atto dell'iscrizione, impresso con tatuaggio indolore. 5. Le operazioni di iscrizione e tatuaggio devono essere effettuate fra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale, salvo i casi in cui il possesso inizi successivamente all'ottavo. In tal caso iscrizione e tatuaggio devono avvenire entro trenta giorni dall'inizio della detenzione. 6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai medici veterinari di cui all'art. 2 della presente legge o libero professionisti autorizzati dalle Unità sanitarie locali ed iscritti in un elenco regionale. Le operazioni suddette devono essere praticate con metodi che non arrechino danni all'animale, di norma sulla faccia interna della coscia destra 7. Il tatuaggio deve comprendere i seguenti elementi identificativi: sigla della Provincia, ultime due cifre del numero ISTAT del Comune d'appartenenza, numero progressivo del cane. 8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio vengano effettuate da medici veterinari libero professionisti, questi devono darne comunicazione entro dieci giorni al servizio attività veterinarie territorialmente competente, attraverso idonea certificazione. 9 Il servizio per la identificazione ed il tatuaggio del cane presso le Aziende USL è gratuito salvo quanto dovuto dal proprietario o detentore del cane, nella misura disposta dal tariffario di cui all'art. 28 della L.R. 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modifiche, per la redazione della scheda anagrafica.
Art. 4 Cani provenienti da altre regioni 1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti. 2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, terzo comma.
Art. 5 Esenzione e norme particolari per l'iscrizione all'anagrafe canina 1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano: a. ai cani appartenenti alle forze armate e alla polizia; b. ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo, in soggiorno temporaneo inferiore a 90 giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.
Art. 6 Divieto di soppressione degli animali da affezione e deroghe
Art. 7 Variazione o cancellazione dall'anagrafe 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda USL competente territorialmente: a. la scomparsa dell'animale, entro il terzo giorno successivo all'evento; b. la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni da quando il fatto si è verificato.
Art. 8 Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche 1. E' vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti a qualsiasi titolo. 2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l’animale, può chiedere al Sindaco del comune di residenza l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all'art. 9, secondo comma, della presente legge. 3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori. 4. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda In caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.
Art. 9 Canili e rifugi
Art. 10 Organizzazione e compiti di canili e rifugi 1. Presso il canile rifugio è garantita ventiquattro ore su ventiquattro l'assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso. 2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune il servizio di cui al comma I è assicurato tramite convenzione con l'Azienda U.S.L. territorialmente competente. Nel caso in cui l'Azienda U.S.L non sia in grado di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti. L'incarico a libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria compilata d'intesa tra Amministrazione Comunale ed Ordine Provinciale dei Medici veterinari 3. Quando il canile rifugio è gestito dal Comune mediante convenzione con le associazioni di cui all'art. 9, quarto comma, esse garantiscono il servizio di cui al primo comma. 4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni al canile. Il costo dell'intervento e dell'eventuale degenza, determinati dal tariffario dell'Ordine dei veterinari sono a carico del proprietario o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più essere riconsegnato al proprietario o detentore perché sconosciuto o irreperibile deve essere trasferito al canile municipale.
Art. 11 Canile Municipale 1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:
Art. 12 Canile rifugio
a. ambulatorio; b. magazzino; c. cucina; d. servizi igienici. I locali di cui alle lett. b, c, d possono essere in comune con il canile di cui all'art. 11. 2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani di proprietà, a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente adibiti. 3. I box e le strutture di cui ai precedenti commi devono essere conformi ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all'allegato B.
Art. 13 Competenze delle Aziende U.S.L. e dei Comuni 1. Alle Aziende U.S.L competono:
2 Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di censimento, cattura e remissione dei gatti alle stesse Aziende U.S.L 3 La cattura dei cani vaganti è di competenze delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle Aziende U.S.L. 4 La gestione delle strutture di cui all'art. 9 è di competenza dei Comuni singoli o associati 5 I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con le Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione Regionale Affari Animali, prevista dall'art 14 della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della Commissione Regionale si intende comunque acquisito. 6 I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni stipulano convenzioni con le Aziende U.S.L. Nel caso che dette Aziende non dispongano di personale i Comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate. 7 In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai comma 5 e 6, confermare le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e delle relative gestioni. 8 La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distruzione delle carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle Amministrazioni Comunali e viene effettuata previo intesa con i competenti servizi delle Aziende U.S.L 9 Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, le Amministrazioni Comunali possono organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le Associazioni di volontariato, iscritte all 'albo regionale previsto dall'art. 4 della LR. 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche. 10 Il personale assunto dalle Aziende UU SS. LL., destinato a svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel IV livello con il profilo professionale di operatore tecnico". Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo presso le Aziende UU SS. LL ed inquadrato al livello Inferiore.
Art. 14 Commissione Regionale Affari Animali 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene istituita la Commissione Regionale Affari Animali, con compiti consuntivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge e per quanto previsto dal successivo art. 17. 2. La Commissione è composta da:
3. La Commissione Affari Animali viene nominata dalla Giunta Regionale e scade con il rinnovo del Consiglio Regionale rimanendo in carica fino alla sua sostituzione. 4. La Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l’anno.
Art. 15 Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagi o inselvatichiti. 1. Per l'indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 31 agosto 1994, n. 72, "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori".
Art. 16 Contributi
Art. 17 Informazione, aggiornamento e formazione professionale 1. Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva un programma in cui siano previsti:
Art. 18 Norme igieniche 1. E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti a passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni solide suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei.
Art. 19 Sanzioni 1. Chiunque viola le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4 e 5 della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da L.200.000 a L.1.200.000. 2. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 900.000. 3. Chiunque viola la disposizione di cui all'art. 7, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L.25.000 a L.150.000. 5 La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è del Comune in cui si verifica l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge. 6 Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, della L. 14.8.1991, n. 281, nonché la disposizione di cui all'art. 727 del codice penale, come modificato dalla L.22.ll.1993, n. 473, "Nuove norme contro il maltrattamento di animali".
Art. 20 Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
Art. 21 Abrogazione e norme finali 1. E' abrogata la L.R. 19 gennaio 1987, n. 4, "Istituzione dell'anagrafe del cane e nonne particolari per la prevenzione del randagismo" e la L.R. 30.12.1989 n. 89. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le nonne nazionali previste in materia.
ALLEGATO A Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive dei canili municipali e dotazione strumentale
ALLEGATO B Requisiti strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili rifugi
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