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Legge 2 febbraio 1974, n. 64 (in Gazz. Uff., 21 marzo n. 76). Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra. Dette tratteranno i seguenti argomenti: a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opera speciali quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; e)
protezione delle costruzioni dagli incendi. Qualora vengano usati sistemi
costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento
armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità
di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello
stesso Consiglio.
Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del sindaco, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso
ricorso, rispettivamente, al presidente della giunta regionale o al provveditore
regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede; a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate; b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche; c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità. I
decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno emanati entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali; b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui; c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni; d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni; e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dai manufatti assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi. Le
norme tecniche di cui al primo comma potranno stabilire l'entità degli
accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado
di sismicità.
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali; b) struttura a pannelli portanti; c) struttura in muratura; d)
struttura in legname.
Esse
devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi
strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui al precedente art. 3.
Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'art. 9. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature metalliche.
L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di
sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso
Consiglio.
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso; b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'art. 3. Le
murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente
collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle
norme tecniche di cui al precedente art. 3.
a) Azioni verticali. Non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale. b) Azioni orizzontali. Le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali. c) Momenti torcenti. Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3. d)
Momenti ribaltanti. Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi
normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali
devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al
precedente art. 3.
Si
devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli
effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei
sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Tali
deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.
Le
sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta della amministrazione
comunale.
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge; b)
la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme
alle norme della presente legge.
I
criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente art. 3.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonchè dal direttore dei lavori. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle
disposizioni di cui ai precedenti commi, semprechè non trattisi di manufatto,
per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza
edilizia.
Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma. L'autorizzazione viene comunicata subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo. I
lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Il
registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai
funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo art. 29.
L'ingegnere capo di detto ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di
carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue
deduzioni.
Copia del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.
L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la
pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale può delegare un funzionario dipendente. Con
il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle
opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente
legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero
impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.
In
caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.
Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dall'ufficio tecnico della regione o dal genio civile, secondo le competenze vigenti, e resa esecutiva dal prefetto. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette Il
versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del
bilancio dell'entrata.
I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.
Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati
quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati,
compatibilmente coi detti incarichi.
Il presidente della giunta regionale può per edifici pubblici e di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente. Qualora però la costruzione non fosse conforme alle norme tecniche di cui al precedente art. 3 dovrà arrestarsi la costruzione stessa entra i limiti previsti dalle stesse norme. Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti. L'ufficio di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla recezione della denunzia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere. In
caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano
le disposizioni del titolo III.
In
tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in
ordine alle violazioni accertate.
Fino
all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente continuano
ad applicarsi le norme della legge 25 novembre 1962, n. 1684, che,
successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti
già approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il
disposto del precedente art. 30.
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