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Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B; Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso; Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della citata direttiva 2000/53/CE; Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE; Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica l'allegato II della citata direttiva 2000/53/CE; Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 marzo 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali; E m a
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Art. 1. 1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia. 2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6. 3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero. 4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonche' di protezione del suolo e delle acque.
Art. 2. 1. Il presente decreto ha lo scopo: 2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei
principi di precauzione e dell'azione preventiva ed in conformita' alla
strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il presente decreto
individua e disciplina:
Art. 3. 1. Ai fini del presente decreto, si intende
per: 2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai
sensi del comma 1, lettera b): 3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.
Art. 4. 1. Al fine di promuovere la prevenzione della
produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per
prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute,
per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantita' di
rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle
attivita' produttive, adotta iniziative dirette a favorire:
Art. 5. 1. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, e' consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta. 2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato. 3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali e' assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli. 4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di cui al comma 15. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti. 6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprieta' e della carta di circolazione relativi al veicolo. Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia. 7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonche' al trattamento del veicolo. 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8. 10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e' soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 12. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 o del certificato di rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita' civile, penale e amministrativa connesse alla proprieta' ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il rilascio del certificato di cui al comma 7 libera, altresi', a partire dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato dalle responsabilita' assunte ai sensi del comma 6. 13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale. 14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio delle attivita' di trattamento, predisposto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, nonche' sulla base delle informazioni fornite dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, sono stabilite le modalita' atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, e la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso veicolo, nonche' le modalita' per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 7, comma 2.
Art. 6. 1. Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I. 2. Le operazioni di trattamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformita' ai
principi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonche'
nel rispetto dei seguenti obblighi: 3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalita' stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale e' data priorita' all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale. 4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non conformita' dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione e' revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni. 5. L'ammissione delle attivita' di recupero dei
rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e' subordinata a
preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio, da
effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di
inizio di attivita' e, comunque, prima dell'avvio della stessa attivita'; detta
ispezione, che e' effettuata, dopo l'inizio dell'attivita', almeno una volta
l'anno, accerta: 6. Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa vigente. 7. Le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'APAT e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo. 8. In conformita' al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 e' rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, e' registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile per un periodo di otto anni.
Art. 7. 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti
derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme
sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del
rumore, favoriscono: 2. Gli operatori economici garantiscono il
conseguimento degli obiettivi del presente decreto anche attraverso gli accordi
di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro mancanza, con le modalita'
stabilite dal decreto previsto all'articolo 5, comma 15. In particolare, detti
operatori garantiscono che:
Art. 8. 1. Per garantire un elevato livello di tutela
ambientale nell'esercizio delle attivita' di trattamento del veicolo fuori uso e
dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle
attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per
favorire e per incentivare: 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e
dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il
riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e
promuove: 3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorita', il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico. 4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, anche per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 15, avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 9. 1. Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.
Art. 10. 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti. 2. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati. 3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.
Art. 11. 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita' produttive trasmettono alla Commissione delle Comunita' europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonche' i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA. 3. I soggetti che effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal fine, e' integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3. 5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori
economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle
imprese di cui all'articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti: 6. Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.
Art. 12. 1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi
stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo'
stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma
per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), all'articolo
10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11, commi 5 e 6, nonche' per precisare le
modalita' di applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi
devono soddisfare i seguenti requisiti:
Art. 13. 1. Chiunque effettua attivita' di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. 2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 3. In caso di mancata consegna del certificato o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'. 4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. 5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. 8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 14. 1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonche' quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalita' di versamento. 2. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.
Art. 15 1. Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio doman-da di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto. 2. La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalita' di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non puo' essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto. 3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attivita', stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti. 4. La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attivita' e' interrotta. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di
cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano: 6. L'entita' della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 puo' essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01. 7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. 8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita' autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1, comma 1, e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a). 11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita' alle modifiche intervenute in sede comunitaria. 12. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Allegato I
REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI 1. Ubicazione dell'impianto di trattamento. 1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione
agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorita'
competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla
localizzazione degli stessi impianti: 2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento. 2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di
trattamento sono dotati di: 3. Organizzazione del centro di raccolta. 3.1. Il centro di raccolta e' organizzato, in
relazione alle attivita' di gestione poste in essere, nei seguenti specifici
settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del
veicolo fuori uso: 4. Criteri per lo stoccaggio. 4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili,
compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono
possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta'
chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi. 5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso. 5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza
del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalita' e
prescrizioni: 6. Attivita' di demolizione. 6.1. L'attivita' di demolizione si compone
delle seguenti fasi: 7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio. 7.1. Le operazioni di trattamento per la
promozione del riciclaggio consistono: 8. Criteri di gestione. 8.1. Nell'area di conferimento non e'
consentito l'accatastamento dei veicoli.
Allegato II MATERIALI E COMPONENTI Al QUALI NON SI APPLICA IL DIVIETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1. ===================================================================== | |Da etichettare o |Ambito di applicazione|rendere identificabili |e termine di scadenza |in base alla decisione Materiali e componenti|dell'esecuzione |2002/525/CE ===================================================================== Piombo come elemento | | di lega | | --------------------------------------------------------------------- 1. Acciaio destinato a| | lavorazione meccanica | | e acciaio zincato | | contenente, in peso, | | lo 0,35 % o meno di | | piombo | | --------------------------------------------------------------------- 2. a) Alluminio | | destinato a | | lavorazione meccanica | | contenente, in peso, | | il 2 % o meno di | | piombo b) Alluminio | | destinato a | | lavorazione meccanica | | contenente, in peso, | | l' 1 % o meno di | | piombo in peso |1° luglio 2005 (1) | --------------------------------------------------------------------- 3. Leghe di rame | | contenenti, in peso,il| | 4 % o meno di piombo |1° luglio 2008 (2) | --------------------------------------------------------------------- 4. Cuscinetti e | | pistoni in | | piombo/bronzo | | --------------------------------------------------------------------- Piombo e composti di | | piombo nei componenti | | --------------------------------------------------------------------- 5. Accumulatori | |X --------------------------------------------------------------------- 6. Masse smorzanti | |X --------------------------------------------------------------------- |Veicoli omologati | |entro il 1° luglio | |2003 e masse di | |equilibratura delle | |ruote destinate alla | 7. Masse di |manutenzione di tali | equilibratura delle |veicoli: 1° luglio | ruote |2005 (3) |X --------------------------------------------------------------------- 8. Agenti di | | vulcanizzazione | | stabilizzanti per | | elastomeri nelle | | applicazioni destinate| | al controllo dei | | fluidi e all'apparato | | propulsore |1° luglio 2005 (4) | --------------------------------------------------------------------- 9. Stabilizzante per | | vernici protettive |1° luglio 2005 | --------------------------------------------------------------------- |Veicoli omologati | |entro il 1 luglio 2003| |e spazzole di carbone | |di motori elettrici | |destinate alla | 10. Spazzole di |manutenzione di tali | carbone per motori |veicoli: 1° gennaio | elettrici |2005 | --------------------------------------------------------------------- 11. Saldature su | | schede elettroniche e | | altre applicazioni | | elettriche | |X (5) --------------------------------------------------------------------- 12. Rame nelle |Veicoli omologati | guarnizioni dei freni |entro il 1° luglio | contenente, in peso, |2003 e manutenzione di| piu' dello 0,5 % di |tali veicoli: 1° | piombo |luglio 2004 |X --------------------------------------------------------------------- |Tipi di motore | |sviluppati entro il 1°| |luglio 2003: 1° luglio| 13. Sedi di valvole |2006 | --------------------------------------------------------------------- 14. Componenti | | elettrici contenenti | | piombo inseriti una | | matrice di vetro o | |X (6) (per i componenti ceramica esclusi il | |diversi da quelli vetro delle lampadine | |piezoelettrici dei e delle candele | |motori) --------------------------------------------------------------------- 15. Vetro delle | | lampadine e delle | | candele |1° gennaio 2005 | --------------------------------------------------------------------- 16.Inneschi | | pirotecnici |1° luglio 2007 | --------------------------------------------------------------------- Cromo esavalente | | --------------------------------------------------------------------- 17. Rivestimento | | anticorrosione |1° luglio 2007 | --------------------------------------------------------------------- 18. Frigoriferi ad | | assorbimento net | | camper | |X --------------------------------------------------------------------- Mercurio | | --------------------------------------------------------------------- 19.Lampade a | | luminescenza e | | visualizzatori del | | quadro strumenti | | --------------------------------------------------------------------- Cadmio | | --------------------------------------------------------------------- 20. Paste a film | | spesso |1° luglio 2006 | --------------------------------------------------------------------- |Dopo il 31 dicembre | |2005 l'immissione sul | |mercato di batterie | |NiCd sara' consentita | |solo come parti di | |ricambio per i veicoli| 21. Accumulatori per |immessi sul mercato | veicoli elettrici |prima di tale data. |X (1) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilita' di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della dir. 2000/53/CE (2) Cfr. nota 1. (3) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale. (4) Cfr. nota 1. (5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. (6) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. Note: - E' ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente (1). - E' ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente (2). - Fino al 1° luglio 2007 e' ammessa una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente (3). - E' ammesso, senza limitazioni, il riutilizzo di parti di veicoli gia' sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE - Ai fini della riparazione di parti di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 e' consentita la utilizzazione di pezzi di ricambio (4) prodotti entro il 1' luglio 2007 (1) "Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualita' specifici. La definizione di "introdotta intenzionalmente" non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantita' dei metalli regolamentati. (2) Cfr. nota 1. (3) Cfr. nota 1. (4) La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perche' tali componenti rientrano in voci specifiche.
Allegato III PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO 1. Il presente allegato riporta l'elenco delle
parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei
seguenti criteri: Impianto freni: Sterzo: Sospensione anteriore/posteriore: Trasmissione: Varie:
Allegato IV |