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Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152,
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Vista la direttiva 98 /15 /CE, recante modifica della direttiva 91/271 /CEE, per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 36 e 37 che prevedono il recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE e ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico della normativa vigente; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 17 che delega il Governo ad apportare "le modificazioni ed integrazioni necessaire al coordinamento e il riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni . in materia di risorse idriche; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dei trasporti e. della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, di grazia e giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica; EMANA TITOLO I Articolo 1 1. Il presente decreto definisce la disciplina generale per
la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti
obiettivi: 2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti: 3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto di quelle disposizioni in esso contenute che, per la loro natura riformatrice costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione (b). Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Riferimenti normativi: (a) La legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante "disposizioni in materia di risorse idriche" e' pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994. (b) Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente: Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: Riferimenti normativi: (a) Il testo dell'art. 9, comma 2, della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente: "2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498". (b) Il testo dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale 19
gennaio 1994, e' il seguente: (c) La legge 19 ottobre 1984, n. 748 recante "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1984, n. 305. Art. 3. 1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (a), dagli altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (b). 2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le autorita' di bacino, l'agenzia nazionale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente assicurano l'esercizio delle competenze gia' spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformita' all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (c), fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessita', nonche' quanto disposto dall'art. 53. Gli oneri economici connessi all'attivita' di sostituzione sono posti a carico dell'ente inadempiente.4. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione del presente decreto sono stabilite negli allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (d), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche. 5. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. l83 (e) con decreto dei Ministri competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati al presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto. 6. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione. 7. Le regioni assicurano la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita' delle acque e trasmettono all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente decreto, nonche' quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti. 8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 9. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela. Riferimenti normativi: (a) Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". E' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1998. (b) La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa " e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 21 aprile 1998. (c) Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1998, e' il seguente: Note all'art. 3. (d) Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina, dell'attivita' di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata sul supplemento ordinano n. 214 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 settembre 1988, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". (e) Il testo dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183
pubblicata nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 13 maggio 1987, e' il seguente: TITOLO II Capo I Obiettivo di qualita' ambientale e obiettivo di qualita' per specifica destinazione Art. 4. 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. 2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate. 3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. 4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante
il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44, misure atte a conseguire
i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016: 5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli piu' cautelativi; quando i limiti piu' cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualita' ambientale, il rispetto degli stessi decorre dal 31 dicembre 2016. 6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di qualita' per specifica destinazione. 7. Le regioni possono altresi' definire obiettivi di qualita' ambientale piu' elevati, nonche' individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualita'. Art. 5. 1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1. 2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo ammissibile ove fissato sulla base delle indicazioni dell'autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale per i corpi idrici sovraregionali, assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado. 3. Al fine di assicurare entro il 31 dicembre 2016, il raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato "buono", entro il 31 dicembre 2008, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" di cui all'allegato 1. 4. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi, per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato "buono" entro il 31 dicembre 2016. 5. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di
qualita' ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra
almeno una delle seguenti condizioni: 6. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi e' consentita purche' i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui al comma 5, lettera b), non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente decreto in altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico. 7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonche' le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano. Art. 6. 1. Sono acque a specifica destinazione funzionale: 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, e' perseguito, per ciascun uso, l'obiettivo di qualita' per specifica destinazione stabilito nell'allegato 2, fatta eccezione per le acque di balneazione. 3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel piano di tutela, per mantenere, ovvero adeguare, la qualita' delle acque di cui al comma 1, all'obiettivo di qualita' per specifica destinazione. Relativamente alle acque di cui al comma 2, le regioni predispongono apposito elenco che provvedono ad aggiornare periodicamente. Capo II Acque a specifica destinazione Art. 7. 1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3 secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato 2. 2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci
superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti: 3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanita', che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea. 4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualita' delle acque destinate al consumo umano. Art. 8. 1. Per le acque superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei parametri di cui alla
tabella 1/A dell'allegato 2: 2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica. Art. 9. 1. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (a), e successive modificazioni. 2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del citato decreto Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 le regioni, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, prima dell'inizio della stagione balneare, con periodicita' annuale, comunicano al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, tutte le informazioni relative alle cause ed alle misure che intendono adottare. Riferimenti normativi: (a) Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, recante "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26 luglio 1982, n. 203. Art. 10. 1. Al fini della designazione delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci, sono
privilegiati: 2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo e degli articoli 11, 12 e 13, le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche, nonche' i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque reflue industriali. 3. Le acque dolci superficiali che presentino valori dei parametri di qualita' conformi con quelli imperativi previsti dalla tabella 1/B dell'allegato 2, sono classificate, entro quindici mesi dalla designazione, come acque dolci "salmonicole" o "ciprinicole". 4. La designazione e la classificazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono effettuate dalle regioni, ricorrendone le condizioni, devono essere gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la possibilita' di designare e classificare nell'ambito del medesimo, tratti come "acqua salmonicola" e tratti come "acqua ciprinicola". 5. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della qualita' delle acque, il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque. Riferimenti normativi: (a) Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, recante "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 3 luglio 1976. (b) La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1992. Art. 11 1. Le regioni sottopongono a revisione la designazione e la classificazione di alcune acque dolci idonee alla vita dei pesci in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti. Art. 12 1. Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2. 2. Se dai campionamenti risulta che non sono rispettati uno o piu' valori dei parametri riportati nella tabella 1/B dell'allegato 2, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi e propongono all'autorita' competente le misure appropriate. 3. Ai fini di una piu' completa valutazione delle qualita' delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate. Art. 13 1. Per le acque dolci superficiali designate o classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare al rispetto dei parametri indicati nella tabella 1/B dell'allegato 2, dal simbolo (o), in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al rispetto dei parametri riportati nella medesima tabella, per arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo. Art. 14 1. Le regioni designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre, che sono sede di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualita' dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo. 2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni gia' effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione. 3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della qualita' delle acque, il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia e il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque. Art. 15. 1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 14 devono rispondere ai requisiti di qualita' di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2. 2. Qualora le acque designate non risultano conformi ai requisiti di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, le regioni stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento. 3. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori di parametri di cui alla tabella 1/C dell'allegato 2, non sono rispettati, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento. In tali casi le regioni adottano misure appropriate. Art. 16. 1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti alla tabella 1/C dell'allegato 2, in caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali. Art. 17. 1. Le attivita' di cui agli articoli 14, 15 e 16 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 (a). Riferimenti normativi: (a) Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante "Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993. TITOLO III Capo I Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento Art. 18 1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'allegato 6. 2. Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili: a) i laghi di cui all'allegato 6, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po; c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (a); d) le aree costiere dell'Adriatico-Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa. 3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia. 4. Sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato 6 e sentita l'Autorita' di bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possonodesignare ulteriori aree sensibili ovvero individuano all'interno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili. 5. Le regioni, sulla base dei criteri previsti dall'allegato 6, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree. 6. Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili. 7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 32 entro sette anni dalla identificazione. Riferimenti normativi: (a) Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 e' riportato nelle note all'art. 10. Art. 19. 1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all'allegato 7/A-I. 2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell'allegato 7/A-III. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati disponibili, e per quanto possibile sulla base delle indicazioni stabilite nell'allegato 7/A-I, le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, all'interno delle zone indicate nell'allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone vulnerabili. 4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l'Autorita' di bacino, rivedono o completano le designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo le prescrizioni di cui all'allegato 7/A-I, nonche' riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere. 5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 6, nonche' le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 aprile 1999, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999. 6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 3, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono, se gia' posti in essere, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 4. 7. Le regioni provvedono, inoltre, a: 8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono essere comunicati al Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7. Al Ministero per le politiche agricole e' data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonche' degli interventi di formazione e informazione. 9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque il codice di buona pratica agricola e' di raccomandata applicazione al di fuori delle zone vulnerabili. Art. 20. 1. Con le modalita' previste dall'articolo 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (a), allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari. 2. Le regioni e le Autorita' di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccita', degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione. 3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999. Riferimenti normativi: (a) Il testo dell'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995, e' il seguente: "21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome, definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le regioni e le province autonome possono chiedere l'applicazione, delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20". Art. 21 destinate al consumo umano 1. Su proposta delle autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. 2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano. 3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a), e le disposizioni dell'articolo 24 della stessa legge (b), anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le attivita' preesistenti.4. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 5. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e puo' essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita': a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 6. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attivita': a) fognature; b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5. 7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. 8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva. Riferimenti normativi. (a) L'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, pubblicata nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19 gennaio 1994 e' il seguente: "Art. 13 (Tariffa del servizio idrico). - 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f). 2. La tariffa e' determinata tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'art. 21, sentite le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, nonche' la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a parcolari situazioni idrogeologiche ed in funzione del contenimento del consumo. 4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge. 5. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3. 6. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. 7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonche' per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali. 8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato". (b) il testo dell'art. 24 della citata legge 5 gennaio 1994,
n. 36 e' il seguente: Capo II Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico Art. 22. 1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualita' attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualita' delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. 2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorita' di bacino, nel rispetto delle priorita' della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilita', del minimo deflusso vitale, della capacita' di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. 3. Le regioni definiscono, sulla base delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai Comitati istituzionali delle Autorita' di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonche' gli obblighi e le modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorita' concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorita' di bacino competenti. Le Autorita' di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 7. 4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale. 5. Salvo quanto previsto al comma 6, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (a) e dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (b) senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.6. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le autorita' concedenti, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. 6-bis. Nel provvedimento di concessione prefereziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 dei regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (c), sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.Riferimenti normativi. (a) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' il seguente: Art. 3 (Le attivita' di pianficaziane, di programmazione e di attuazione). - 1. La attivita' di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalita' indicate all'art. 1 curano in particolare: a) - h) (Omissis). i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonche' la pulizia delle acque;". (b) il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, e' il seguente: (c) il testo dell'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, recante "testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1984, n. 5,
e' il seguente: Art. 23. 1. Il secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 175 (a) introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (b) e' sostituito dal seguente: 2. Il comma 1 dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275 (c) sostituito dal seguente: 3. L'articolo 12 bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a) introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (b) e' sostituito dal seguente:"Art. 12-bis. - 1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato e se e' garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilita' di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che cio' risulti economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessita' di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque. 2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilita' delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e' triplicato. 3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.". 4. L'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a) e' sostituito dal seguente:"Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 (e) e dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (f) e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell Autorita' competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell`utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (g). E 'in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque". 5. E' soppresso il secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a). 6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (h) per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non sono soggetti a tale adempimento ne' al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l`utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.6-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (i) per la presentazione delle domande di riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (l) e dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290 (m) per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.7. Il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1, dell'articolo 29 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (n) e' sostituito dal seguente:"Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, salvo quanto disposto al secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero quaranta per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (o)". 8. Il comma 7 si applica anche alle concessioni di derivazione gia' rilasciate. Qualora la scadenza di queste ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative derivazioni possono continuare ad essere esercitate sino alla data di scadenza originaria, purche' venga presentata domando entro il 31 dicembre 2000, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 22, e sempre che alla prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse pubblico. Le piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza dell'ENEL, per le quali risulti decorso il termine di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dell'ente gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca. 9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (q) e' inserito il seguente: 9-bis. Fatta salva l'efficacia delle norme piu' restrittive tutto il territorio nazionale e' assoggettato a tutela ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (a).9-ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dell'artico-lo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (s), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilita' di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprieta' privata. Le regioni, sentite le Autorita' di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (r) laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'artico-lo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (s).9-quater. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (t) e' sostituito dal seguente:"2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1, nonche' le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni gia' assentite all'interno delle aree protette e richiedono all'autorita' competente la modifica delle quantita' di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che cio' possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.". 9-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (u) e' abrogato".Riferimenti normativi. (a) Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5. Si riporta il testo dell'art. 7 del suddetto testo unico, come modificato dal decreto legislativo n. 152/1999. "Art. 7. - Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. L'ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita' delle istanze prima della loro istruttoria. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda". (b) Il decreto legislativo 12 luglio 1993 n. 275, recante "riordino in materia di concessione di acque pubbliche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993. (c) Il testo dell'art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, gia' modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo n. 152/1999, e' il
seguente: (d) Il regolamento CEE n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogostione e audit e pubblicato nella G.U.C.E. n. 168 del 10 luglio 1993. (e) Si riporta il testo dell'art. 93 del regio decreto 11
dicembre 1993, n. 1775: (f) I commi 3 e 4 dell'articolo 28 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, sono i seguenti: (g) L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante
"modifiche al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 329 del 30 novembre 1981 e' il
seguente: (h) L'art. 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36 e' il
seguente: (i) L'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18
febbraio 1999, n. 238, recante "regolamento recante norme per l'attivazione di
talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse
idriche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1999, n. 173,
e' il seguente: (l) L'art. 4 del citato decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'
il seguente: (m) L'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, recante
"proroga di termini nel settore agricolo" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 20 agosto 1999, e' il seguente: (n) Il testo vigente dell'art. 21 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, gia' modificato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e' il
seguente: (o) Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recanta
"attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
1999, n. 75. (p) Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal decreto legislativo n. 152/1999: (q) L'art. 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e'
il seguente: (r) L'art. 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, e' il seguente. (s) L'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e'
il seguente: (t) L'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il
seguente: (u) Il testo vigente dell'art. 25 della citata legge 5
gennaio 1994, n. 36, gia' modificato dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, e' il
seguente: Art. 24. 1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del piano di tutela. Art. 25. 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. 2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, (a) e' sostituito dal seguente: a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate a |