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Fonte www.asaps.it

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dl che introduce norme modificative del Codice della strada
DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 117 Disposizioni   urgenti  modificative  del  codice  della  strada  per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. (G.U. n. 180 del 4 agosto 2007)

 

In vigore dal 4 agosto 2007

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;

  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative  del  Codice della  strada,  al  fine  di  contenere il crescente  tasso  di  incidentalità  sulle  strade, sia individuando linee   di   intervento   preventivo,   sia   inasprendo   il  regime sanzionatorio connesso   alle  violazioni  che  comportino  maggior incidenza  di  rischio  per  la sicurezza stradale, nonché ulteriori norme preordinate alla stessa finalità;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  dei  trasporti,  di concerto  con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

Disposizioni in materia di guida senza patente

 

  1.  All'articolo 116  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

  “13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la  patente  di  guida  è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032;  la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente  perché  revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti  dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno.

Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.”.

 

 

Art. 2.

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

 

  1.  All'articolo 117  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 è sostituito del seguente:

  “1.  È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata  alle  condizioni  e con  le  limitazioni  dettate  dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.”;

    b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre  anni  dal  rilascio  non  è consentita la guida di autoveicoli aventi  una  potenza  specifica,  riferita  alla tara, superiore a 50 kw/t.  La  limitazione  di  cui  al  presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188,  purché  la  persona  invalida  sia presente sul veicolo.”;

    c) al  comma 3,  primo  periodo, le parole: “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 2 e 2-bis”;

    d) al  comma 5,  primo  periodo,  le parole: “e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,” sono soppresse e le parole: “da euro  74  a  euro 296” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 148 a euro 594”.

  2.  Le  disposizioni  del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo  n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente  articolo,  si  applicano ai titolari di patente di guida di categoria  B  rilasciata  a  fare  data  dal  centottantesimo  giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis.  Sui  veicoli  di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.”;

    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  “6-bis.  Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.”.

 

Art. 3.

Disposizioni in materia di velocità dei veicoli

 

  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  comma 6, dopo le parole: “le risultanze di apparecchiature debitamente  omologate,” sono  inserite  le  seguenti: “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,”;

    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  “6-bis.  Le  postazioni  di  controllo  sulla  rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben  visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione   luminosi,   conformemente  alle  norme  stabilite  nel regolamento di  esecuzione  del  presente  codice.  Le  modalità di impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.”;

    c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

  “9.  Chiunque  supera  di  oltre  40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti  massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della sospensione  della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

  9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h  i  limiti massimi di velocità  è  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  500  a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  sei  a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”;

    d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

  “11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla  guida  di  uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f),  g),  h),  i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie  ivi  previste  sono  raddoppiate.  L'eccesso di velocità oltre  il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179  comporta,  nei  veicoli obbligati  a  montare tale apparecchio,  l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dai  commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di   limitatore  non funzionante  o  alterato.  È  sempre  disposto l'accompagnamento  del  mezzo  presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.”;

    e) il comma 12 è sostituito dal seguente:

  “12.  Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo  di  due  anni,  in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da  otto  a  diciotto  mesi,  ai  sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia  incorso,  in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del  comma 9-bis,  la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.

Alla  tabella  dei  punteggi  allegata all'articolo 126-bis del decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

 

 

Norma violata

Punti

Art. 142, comma 8                                         2

 

comma 9                                                      10

 

Sono sostituite dalle seguenti:

Norma violata

Punti

Art. 142, comma 8                                         5

 

commi 9 e 9-bis                                           10

 

 

  3.  All'attuazione delle disposizioni  introdotte dal comma 1 del presente  articolo si  provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     

Art. 4.

Disposizioni  in  materia  di  uso  dei dispositivi radiotrasmittenti

durante la guida

 

  1.  Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

  “3.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

  3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla  sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 148,00   a   euro  594,00.  Si  applica la  sanzione  amministrativa accessoria  della  sospensione  della  patente  di guida da uno a tre mesi,  qualora  lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.”.

  2.  Alla  tabella  dei  punteggi  allegata all'articolo 126-bis del decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:

 

 

Norma violata

Punti

Art. 173, comma 3

5

Sono sostituite dalle seguenti:

Norma violata

Punti

Art. 173, comma 3 e 3-bis

5

 

     

Art. 5.

Modifiche  agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del

1992,  in  materia  di  guida  in  stato di ebbrezza alcolica o sotto

l'effetto di stupefacenti

 

  1.  All'articolo 186  del  decreto  legislativo  n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

  “2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

    a) con  l'ammenda  da  euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese,  qualora  sia  stato accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del  reato  consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

    b) con  l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi,  qualora  sia  stato accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).   La   pena   può   essere  sostituita,  a  richiesta dell'imputato, con   l'obbligo  di  svolgere  un'attività  sociale gratuita  e  continuativa  presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche  per  un  periodo  da  due a sei mesi. All'accertamento del

reato  consegue  in  ogni  caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere  sostituita,  a  richiesta  dell'imputato,  con  l'obbligo  di svolgere un'attività  sociale  gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi  ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  I,  sezione  II,  del titolo VI, quando il reato è commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5t.  o di complessi di veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

  2-bis.  Se  il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale,  le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

  2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

  2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai  commi 2  e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti”;

    b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “Si applicano  le disposizioni  del  comma 5-bis dell'articolo 187.”;

    c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

  “7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto dell'accertamento  di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a  euro  10.000.  Se  la  violazione  è  commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000.   Dalla  violazione  conseguono  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei  mesi a  due  anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo  di  centottanta  giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo  VI,  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.  Con  l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita  medica  secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto  compie  più  violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta  la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”;

    d) al  comma 8,  primo  periodo,  le  parole:  “del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 2 e 2-bis”;

    e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

  “9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 e 5 risulti un valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per  litro,  ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2   e   2-bis,  il  prefetto,  in  via  cautelare,  dispone  la sospensione della  patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.”.

  2.  All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

  “1.  Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro  1000  a  euro  4000  e  l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita,  a  richiesta  dell'imputato,  con  l'obbligo  di svolgere un'attività sociale  gratuita  e  continuativa  presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei  mesi.  All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai  sensi  del  capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5t.  o di complessi di veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

  1-bis.  Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver  assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

  1-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.”;

    b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  “5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non  sia  immediatamente disponibile  e  gli  accertamenti di cui al comma 2  abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere   che  il  conducente  si  trovi  in  stato  di  alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli  organi  di  polizia  stradale possono  disporre il ritiro della patente  di  guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216  in quanto  compatibili.  La  patente  ritirata è depositata  presso  l'ufficio  o  il  comando da cui dipende l'organo accertatore.”;

    c) il comma 7 è abrogato;

    d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

  “8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle  sanzioni  di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che   il conducente   si   sottoponga  a  visita  medica  ai  sensi dell'articolo 119.”.

 

Art. 6.

Nuove  norme  volte  a  promuovere  la  consapevolezza  dei rischi di

incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza

 

  1.  All'articolo 230,  comma 1  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e successive modificazioni, dopo le parole: “e delle regole  di  comportamento  degli  utenti”  sono aggiunte, in fine, le seguenti:  “, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche”.

  2.  Tutti  i  titolari  e  i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi  modalità  e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di  intrattenimento,  congiuntamente  all'attività  di  vendita e di somministrazione  di  bevande  alcoliche, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

    a) la  descrizione  dei  sintomi  correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

    b) le  quantità,  espresse  in  centimetri cubici, delle bevande alcoliche  più  comuni  che  determinano  il  superamento  del tasso alcolemico  per  la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

  3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al com-ma 2 comporta la sanzione  di  chiusura  del locale  da  sette  fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

  4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

     

Art. 7.

Norme di coordinamento

 

  1.  Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore, purché il procedimento  penale  non  sia  stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

 

 

Art. 8.

Entrata in vigore

 

1. Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   Dato a Roma, addì 3 agosto 2007

 

                                                                         NAPOLITANO

 

                                                                         Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei

                                                                         Ministri

                                                                         Bianchi, Ministro dei trasporti

                                                                         Amato, Ministro dell'interno

                                                                         Mastella, Ministro della giustizia

                                                                         Turco, Ministro della salute

                                Visto, il Guardasigilli: Mastella