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TITOLO: IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI DI GUIDA RILASCIATI DA UNO STATO ESTERO

di Giovanni Fontana (*)

 

ABSTRACT

Una sorta di “terrore da controllo” assilla talvolta gli animi della polizia municipale; soprattutto quando si opera in realtà prevalentemente a vocazione turistica o comunque, soggette alla consistente presenza di cittadini stranieri.

Assale l’onta del dubbio, il timore di omettere un atto del nostro ufficio, derivante fors’anche da una svista o dalla “incolpevole” distrazione, rispetto ad un fenomeno che ci coinvolge tutti, soprattutto quando un atto di accertamento si riconduce direttamente ad interessi particolarissimi dei consociati (quale, ad esempio, il rilievo di un sinistro stradale).

L’esigenza cioè, di avere certezza circa l’accertamento sul possesso dei documenti di guida da parte degli extracomunitari (stranieri, in senso tecnico) ([1]), posto che, tutto sommato, per i nostri connazionali, ma per gli “stranieri comunitari” (non stranieri, sempre in senso tecnico), soccorrono le disposizioni formali contenute nell’art. 180 cod. str. e, sul piano squisitamente sanzionatorio, quelle contenute nell’ultimo comma, art. cit.

Esiste cioè (per così dire) un “appiglio” giuridico che ci consente — quanto meno sul piano formale — di risalire a posteriori, a quell’accertamento che la norma contenuta nella disposizione predetta ci imponeva di eseguire al momento del controllo.

Allora, prima di passare oltre, vorrei comunque solo accennare al fatto — per i più ansiosi e solerti colleghi — che quel rifiuto previsto dal primo comma dell’art. 328 c.p. (sost. dall’art. 16, l. n. 86 del 1990) presuppone da parte del giudice la ricerca della volontà, da parte dell’agente, di rifiutarsi all’adempimento del dovere giuridico (Cass. Pen. 11 maggio 2000; 11 maggio 1998; Trib. Piacenza 4 dicembre 1997) ([2]) e, trattandosi di delitto, della necessaria esistenza dell’elemento psicologico indicato nel secondo comma, dell’art. 42 st. cod., tanto che «nel reato omissivo, oltre al nesso di  causalità diretta tra l'omissione e l'evento, è necessario che la condotta sia cosciente e volontaria e che l'evento sia preveduto e voluto dal soggetto attivo (nei delitti dolosi) ovvero sia dovuto a sua negligenza, imprudenza e imperizia (nei delitti colposi); è necessario perciò che gli eventi che l'agente non si adopera ad impedire siano entrati nella sua sfera di  percezione psichica» (Cass. Pen. 27 giugno 1995).

2. L’ART. 135 DEL D. LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 (COD. STR.)

Ciò detto, l’art. 135 cod. str. individua alcune situazioni documentali, che fanno capo ai cittadini stranieri, che si trovano a condurre veicoli sul territorio dello Stato:

 

CONDIZIONE

ABILITAZIONE

comma 1:

residenza in Italia, da non oltre un anno

comma 1:

permesso internazionale o patente di guida in corso di validità

comma 3:

conduzione di determinati veicoli

comma 3:

documento abilitativo

Ne consegue che tutti i cittadini non appartenenti alla comunità europea che si trovano a transitare sulle strade italiane, hanno l’obbligo di dimostrare l’idoneità alla guida dei veicoli da loro condotti e, così come previsto nel comma 2, dell’art. 135 cit., nel caso in cui la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito (Convenzione di Ginevra e Convenzione di Vienna), essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Laddove ciò non avvenga, il cittadino è assoggettato al pagamento della sanzione prevista dall’art. 135, comma 5, cod. str.

Ebbene, la contestazione della sanzione sembrerebbe esaurire (formalmente) l’iter dei controlli cui è tenuta la polizia stradale; in realtà, tale operazione ottiene l’esclusivo risultato di “affliggere” il trasgressore con l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, ottenendo con ciò quel ripristino della situazione violata, secondo quella logica retributiva che deriva dal diritto penale.

Ma le funzioni ben più ampie della polizia stradale, riconducibili all’art. 11 cod. str., importano per tale organo di controllo una azione e verifica assai più pregnante che non quella della mera contestazione dell’illecito.

Si tratta cioè, alla fini fine e per il caso di specie, di raggiungere in concreto quell’obiettivo prefissato dal legislatore e cioè, di garantire che la libera circolazione dei veicoli sul territorio dello Stato, trovi un limite giuridico nella necessità di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale medesima, mediante la certezza che chi usufruisce di tale diritto, lo faccia, avendone facoltà legittima(ta).

Ecco quindi che allo straniero conducente di veicolo, ancorché sanzionato nei termini suddetti, resta quell’obbligo imprescindibile di ostensibilità del documento di guida all’organo del controllo.

3. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO

Si rende cioè necessario avere a disposizione uno strumento di coercizione normativa che permetta, anche a posteriori, la concreta verifica del possesso di quei documenti di guida richiesti.

Ma se la norma contenuta nell’art. 180 cod. str. soccorre, in relazione a quella analoga ipotesi, riconducibile questa volta alla circolazione di cittadini comunitari (ultimo comma, art. cit.), ciò non avviene, nell’ambito dell’art. 135 cit. E per quel noto principio che deriva dal diritto penale e che rifulge, nel sistema delle “pene” amministrative, sotto il richiamato concetto della c.d. tassatività della norma, l’analogia con l’art. 180 è da intendere vietata.

Ma l’ordinamento giuridico non ammette lacuna di sorta e all’interprete è dato l’onere (ma perché no, l’onore) di rinvenire negli “anfratti” giuridici, un principio alternativo che consente ai consociati — ma, soprattutto agli “oggetti” dei consociati degni di tutela giuridica — di superare l’empasse giuridico.

Allora, prende di nuovo vigore quella disposizione “salvanorme” o, con teminologia più consona al diritto, norma in bianco, contenuta nell’art. 650 c.p.

Tanto che «l'inosservanza dell'ordine legalmente emesso dagli agenti preposti alla circolazione di presentare i documenti prescritti - e dei quali il  conducente è stato  trovato sprovvisto - recandosi  entro un termine stabilito all'ufficio di polizia è sanzionata dall'art. 650 c.p. e non dall'art. 135 cod. strad., che prevede una semplice infrazione amministrativa. Né tra le due norme sussiste un concorso apparente risolvibile con il criterio della specialità, in quanto la materialità delle condotte da esse rispettivamente previste è sostanzialmente diversa» (Cass. Pen. 5 maggio 1992) ([3]).

4. IMPLEMENTAZIONI E CONCLUSIONI

Ciò non è poco, se solo si può pensare al fatto che l’applicazione della norma penale potrebbe permettere alla polizia giudiziaria di applicare la misura del sequestro preventivo contenuta nell’art. 321, comma 3-bis ([4]), finalizzato a evitare di aggravare o protrarre le conseguenze di un reato, quale quello ipotizzabile di conduzione di veicolo con documenti alterati e/o contraffatti; o, con diretto riferimento all’art. 650 c.p., la possibilità che il conducente, privo di documenti di guida, non si presenti poi all’ufficio di polizia, proseguendo a condurre illecitamente i veicoli in genere.

Non da meno ed in via amministrativa, alla polizia stradale è dato comunque di porre sotto sequestro cautelare (ex art. 13, comma 2 l. 689/91) il veicolo, posta l’idoneità di questo a formare oggetto di confisca amministrativa (ex art. 20, comma terzo, l. 689/81).

E, mancando il versamento della cauzione indicata nell’art. 207, comma 2 cod. str. resta pur sempre valida — quanto meno nell’ambito dell’ordinamento italiano — la possibilità di procedere al fermo amministrativo del veicolo, nei termini di cui al terzo comma disp. cit.

 

 


 

[1] È utile ricordare, che l’elenco degli Stati le cui autorità rilasciano oggi patenti di guida che possono essere convertite, aggiornato al 19.12.2002, è il seguente (gli Stati UE sono omessi, in quanto l’obbligo di conversione in patente italiana non è previsto): Algeria, Islanda, Rep. Di Corea, Libano, Romania, Lienchtenstein, San Marino, Croazia, Macedonia, Sri Lanka, Filippine, Malta, Marocco, Svizzera, Norvegia, Taiwain, Turchia, Polonia, Ungheria, Principato di Monaco; Canada, per il solo personale diplomatico e consolare; Cile, per i diplomatici e loro familiari; U.S.A. per il personale diplomatico e consolare e loro familiari; Zambia, per i cittadini in missione governativa e loro familiari (fonte, Novità di interesse per la polizia municipale, di M. Marchi, in Crocevia, 2/2003)

[2] La giurisprudenza, salvo quanto diversamente specificato è tratta dal CD Juris Data, Editoria Elettronica Giuffré Milano

[3] In G. Colla – G. Manzo, Le sanzioni amministrative, GIUFFRE EDITORE MILANO, Ed. 2001, pag. 376

[4] A tal fine, l’art. 104 Disp. Att. dispone che per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI, Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92.