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fonte
www.asaps.it
SCHEDA OPERATIVA
Cinture di
sicurezza
Ecco tutte le novità della
legge
150 del 13 marzo 2006 che ha modificato l’art. 172 c.d.s.
Obbligatorie per camion e autobus (fuori dalle zone urbane) per i posti a
sedere, se provvisti di cinture.
Non più
esenti i taxisti. Scompare il riferimento ai 12 anni di età per i
bambini, rimane solo il
limite dell’altezza a m. 1,50.
(ASAPS)
Veramente rivoluzionarie le novità in materia di utilizzo di cinture di
sicurezza sia per la tipologia dei veicoli che per i destinatari (adulti –
bambini) che ne devono fare uso e anche per le categorie esenti.
ASPETTI GENERALI
Viene esteso
l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a tutte le categorie
internazionali di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in
particolare anche per quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate (veicoli
commerciali per il trasporto di carichi pesanti, autobus e pullman). Lo
stabilisce il decreto legislativo 13 marzo 2006, nr.150 di attuazione della
direttiva comunitaria 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE, relativa
all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i
bambini nei veicoli, pubblicato sulla GU il 13 marzo 2006.
BAMBINI:
SCOMPARE IL RIFERIMENTO ALL’ETA’ DI 12 ANNI, RIMANE IL LIMITE DI ALTEZZA DI
METRI 1,50
Tra le
innovazioni contenute nel provvedimento c'è l'obbligo di assicurare al sedile i
bambini di statura inferiore a 1,50 metri facendo uso di un cuscino sollevatore
ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture
di sicurezza previste per gli adulti.
Scompare
dalla nuova stesura dell’art. 172 il riferimento all’età dei bambini col limite
ai 12 anni.
I bambini
sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di
sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono
occupare un sedile anteriore.
Il decreto
proibisce anche l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia
sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserirlo.
I bambini di
statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il
trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente,
possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno
un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
Fino all'8
maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di cinture e sistema di ritenuta i bambini
di età inferiore a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori,
purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui all’art.
169 CdS.
MEZZI
ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE ANCHE PUBBLICI - OBBLIGO CINTURE PER I
PASSEGGERI SEDUTI, ESCLUSI QUELLI ADIBITI A TRASPORTO LOCALE E CHE CIRCOLANO IN
AREA URBANA
Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli
in circolazione adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere
oltre il conducente, devono utilizzare, quando
sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I
bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini,
eventualmente presenti sui veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 8
posti a sedere, oltre il conducente, solo se di tipo omologato secondo quanto
previsto al comma 1 dell’art. 172.
I passeggeri dei veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 8 posti a
sedere, oltre il conducente, devono essere informati dell'obbligo di utilizzare
le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento,
mediante cartelli o pittogrammi, conformi
al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo
ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere
fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo
o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
Il decreto
prevede alcune novità in tema di esenzione dall'uso delle cinture di sicurezza.
In particolare, fino all'8 maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di cinture i
bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori,
purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.
LE ESENZIONI
ORA VIGE L’OBBLIGO ANCHE PER I TAXISTI. AGGIUNTA INVECE L’ESENZIONE PER LE FORZE
ARMATE NELL’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI NELLE SITUAZIONI DI EMRGENZA
Va segnalato che scompare l’esenzione per i taxisti, (conducenti di autoveicoli
adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, ovvero adibiti
al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati) già prevista
dal punto d) dell’art. 172 ante modifica. Aggiunta l’esenzione per le forze
armate impegnate in attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Rimane l’esenzione dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi
di ritenuta per bambini per le seguenti categorie:
a)
gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b)
i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in
caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti
che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo
122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla
unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle
Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni
fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di
ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare
il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere
esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di
sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in
piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività
istituzionali nelle situazioni di emergenza.
LE SANZIONI
Novità significativa è il sequestro e la confisca dei dispositivi
di ritenuta di cui al comma 12, cioè quando importati o prodotti per la
commercializzazione se non omologati, ancorché installati sui veicoli.
Comma - 10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul
veicolo al momento del fatto chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Comma -
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola
il normale funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.
Comma -
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di
tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
Comma -
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
DECORRENZA
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GU
cioè il 14 aprile 2006. (ASAPS) |