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 Polizia > servizi > ufficio controllo territorio > carta di qualificazione del conducente

Fonte: ministero dell'Interno

PRESENTAZIONE

Al fine di migliorare la sicurezza stradale e del conducente, la Direttiva Comunitaria 2003/59/CE del 15.9.2003 ha previsto che, per la guida di veicoli impegnati in operazioni di autotrasporto professionale per cui è richiesta la patente C, C+E, D e D+E, il conducente sia titolare anche di una “Carta di Qualificazione del Conducente” (CQC) che attesti la sua particolare formazione professionale.

La Direttiva 2003/59/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286. 

La CQC è rilasciata per due modalità di trasporto:

  • per i veicoli adibiti al trasporto di cose;

  • per i veicoli adibiti al trasporto di persone.

La CQC per trasporto di persone non consente la guida di veicoli per trasporto di cose e viceversa. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe le tipologie di trasporto.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente, per i quali continua ad essere richiesto il possesso del solo “Certificato di Abilitazione Professionale” (CAP) di tipo KB.

La CQC è valida per la durata di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. L’eventuale revoca o sospensione della patente di guida comporta automaticamente l'inefficacia della CQC.

L'obbligo di possedere la CQC per la guida dei veicoli professionali decorre:

  • dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone;

  • dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose.

Il nuovo documento sostituirà gradualmente i “Certificati di abilitazione professionale”; di conseguenza, a decorrere dalle date indicate, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati.

Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale, devono necessariamente munirsi della CQC che (in alcuni casi e fino alla data del 4 aprile 2010), può essere ottenuta anche per conversione senza superare un esame di qualificazione.

Le sanzioni previste dal Codice della strada per la circolazione con patente scaduta o senza il CAP si applicano anche per la guida senza CQC o con la CQC scaduta. Lo stesso vale per le violazioni al Codice che prevedono perdita di punti.

Se l’infrazione è commessa da chi guida un veicolo che richiede oltre alla patente anche la CQC (o il CAP) la decurtazione dei punti viene fatta non sulla patente di guida ma sul documento di abilitazione professionale.

Questo già a partire dal 5 aprile 2008, ma solo per chi è in possesso di tale documento. Per chi non lo possiede - e fino all’entrata in vigore dell’obbligo (dal 5 aprile al 9 settembre 2008) - la decurtazione dei punti grava sulla patente di guida.

 

Veicoli per cui non occorre la CQC


Secondo le indicazioni dell'art. 16 del D.lg. 28612005, non ricorre l’obbligo del possesso della CQC per la conduzione dei veicoli di seguito indicati:

  • a) veicoli la cui velocità massima autorizzata, non supera i 45 km/h;

  • b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

  • c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora  immessi in circolazione;

  • d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

  • e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

  • f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

  • g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

 

Per quanto riguarda le esenzioni di cui alle precedenti lettere f) e g) si chiarisce che le stesse si riferiscono ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio.

E’ necessario, tuttavia, precisare che, come sostenuto dal Ministero dei Trasporti con la nota prot. n. 77898/8.3 dell’ agosto 2007 (All.1), per questi veicoli l'obbligo del possesso della, carta di qualificazione non ricorre solo se il conducente non sta svolgendo un'attività professionale.

E’ stato pertanto chiarito che, quando i predetti veicoli sono utilizzati per attività imprenditoriali dell’impresa che ne è proprietaria da parte di soggetti dipendenti da quell'impresa ed assunti con qualifica specifica e mansioni di autista, il conducente deve essere comunque munito di CQC.

In tali casi, infatti, sostiene il predetto Dicastero, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.


Seconda la predetta nota del Ministero dei Trasporti, non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.