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BICICLETTE
O CICLOMOTORI???
SCHEDA OPERATIVA
Si stanno notando sempre di più
in circolazione sulle nostre strade le cosiddette "biciclette elettriche”.
Ci possono essere due tipi di
veicoli di questo genere in circolazione:
1) Bicicletta a pedalata assistita
(velocipedi);
2) Bicicletta a motore di solito elettrico
(ciclomotori) , ma può essere anche con
motore a
combustione interna.
LE DIFFERENZE DI TIPO
1) La bicicletta a pedalata assistita ha la caratteristica principale che
il motore non deve essere in funzione quando
non si pedala, nel senso che è un motore che aiuta il movimento di
chi pedala ma non lo sostituisce mai. Il motore ausiliario si deve comunque
fermare quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o quando il conducente smette di
pedalare. Infine il motore ausiliario deve essere elettrico e
non superare la potenza nominale massima di
0,25kW.
2) Le biciclette a motore sono tutte le restanti biciclette che abbiano:
un motore che funziona autonomamente anche
senza la pedalata, una potenza superiore a 0,25kW o con un sistema propulsivo
diverso da quello elettrico.
La bicicletta a motore per il
codice della strada è parificata al ciclomotore quindi deve rispettarne le norme.
Lo stesso vale se è montato un motore che funziona sia a pedalata
assistita che come motore autonomo.
ALCUNI LIMITI E DIFFERENZE NELL'USO
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Caratteristiche |
1) Bicicletta a
pedalata assistita |
2)Bicicletta a motore |
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Tipo di veicolo per il codice della strada |
Velocipede |
Ciclomotore |
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Funzionamento |
Solo quando si pedala |
Anche quando non si pedala |
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Tipo di motore |
Elettrico |
Elettrico o a scoppio |
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Casco |
No |
Si |
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Assicurazione |
No |
Si |
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Patentino |
No |
Si |
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Targa |
No |
Si |
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Certificato di circolazione |
No |
Si |
MODALITA’
OPERATIVE E SANZIONI
Se in seguito ad un controllo di polizia un veicolo
risulta essere un ciclomotore, anziché un velocipede, lo sfortunato
conducente può incorrere in una o più se non in tutte le seguenti
infrazioni al Codice della Strada:
-
Sequestro
amministrativo ai fini della
confisca del veicolo per mancanza di certificato di circolazione (art. 97
commi 7 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 131,00);
-
sequestro
amministrativo ai fini della
confisca del veicolo per
mancanza di copertura assicurativa (art 193 commi 1 e 2 CDS, sanzione
pecuniaria € 716,00);
-
fermo
amministrativo del veicolo per
giorni 30 per mancanza della targa (art. 97 commi 8 e 14 CDS, sanzione
pecuniaria € 65);
-
Sequestro
amministrativo
ai fini della confisca del veicolo se il conducente senza casco (art. 171 commi 1 – 2 – 3 CDS,
sanzione pecuniaria € 68,00;
-
fermo
amministrativo del veicolo per
giorni 60 se il conducente è minorenne senza patentino. Dal 1° ottobre 2005
anche se conducente maggiorenne senza patentino non possessore di patente di
guida (art. 116 comma 13 bis CDS, sanzione pecuniaria € 516,00)
Consigliamo
quindi, a tutti quegli utenti interessati all'acquisto di un veicolo
alternativo, invogliati anche dagli incentivi economici, di informarsi
bene su cosa stiano per acquistare (ciclomotore o velocipede) e di
conseguenza di fornirsi di tutto ciò che la vigente normativa prescrive
in via obbligatoria.
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