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BICICLETTE O CICLOMOTORI???
SCHEDA OPERATIVA

Si stanno notando sempre di più in  circolazione sulle nostre strade le cosiddette "biciclette elettriche”.

Ci possono essere due tipi di veicoli di questo genere in circolazione:

1) Bicicletta a pedalata assistita
(velocipedi);

2) Bicicletta a motore di solito elettrico
(ciclomotori)
, ma può essere anche con motore a
    combustione interna.


LE DIFFERENZE DI TIPO

1) La bicicletta a pedalata assistita ha la caratteristica principale che il motore non deve essere in funzione quando non si pedala, nel senso che è un motore che aiuta il movimento di chi pedala ma non lo sostituisce mai. Il motore ausiliario si deve comunque fermare quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o quando il conducente smette di pedalare. Infine il motore ausiliario deve essere elettrico e non superare la potenza nominale massima di 0,25kW.

2) Le biciclette a motore sono tutte le restanti biciclette che abbiano: un motore che funziona autonomamente anche senza la pedalata, una potenza superiore a 0,25kW o con un sistema propulsivo diverso da quello elettrico.
La bicicletta a motore per il codice della strada è parificata al ciclomotore quindi deve rispettarne le norme.
Lo stesso vale se è montato un motore che funziona sia a pedalata assistita che come motore autonomo.


ALCUNI LIMITI E DIFFERENZE NELL'USO

Caratteristiche

1) Bicicletta a pedalata assistita

2)Bicicletta a motore

Tipo di veicolo per il codice della strada

Velocipede

Ciclomotore

Funzionamento

Solo quando si pedala

Anche quando non si pedala

Tipo di motore

Elettrico

Elettrico o a scoppio

Casco

No

Si

Assicurazione

No

Si

Patentino

No

Si

Targa

No

Si

Certificato di circolazione

No

Si

 

MODALITA’ OPERATIVE E SANZIONI

 

Se in seguito ad un controllo di polizia un veicolo risulta essere un ciclomotore, anziché un velocipede, lo sfortunato conducente può incorrere in una o più se non in tutte le seguenti infrazioni al Codice della Strada:

 

  • Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di certificato di circolazione (art. 97 commi 7 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 131,00);

  • sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo per mancanza di copertura assicurativa (art 193 commi 1 e 2 CDS, sanzione pecuniaria € 716,00);

  • fermo amministrativo del veicolo per giorni 30 per mancanza della targa (art. 97 commi 8 e 14 CDS, sanzione pecuniaria € 65);

  • Sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo se il conducente senza casco (art. 171 commi 1 – 2 – 3 CDS, sanzione pecuniaria € 68,00;

  • fermo amministrativo del veicolo per giorni 60 se il conducente è minorenne senza patentino. Dal 1° ottobre 2005 anche se conducente maggiorenne senza patentino non possessore di patente di guida (art. 116 comma 13 bis CDS, sanzione pecuniaria € 516,00)

Consigliamo quindi, a tutti quegli utenti interessati all'acquisto di un veicolo alternativo, invogliati anche dagli incentivi economici, di informarsi bene su cosa stiano per acquistare (ciclomotore o velocipede) e di conseguenza di fornirsi di tutto ciò che la vigente normativa prescrive in via obbligatoria.