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ARTICOLI MODIFICATI DEL CODICE DELLA STRADA
IN GRASSETTO QUANTO MODIFICATO O AGGIUNTO
ART 6 comma 4 lettera e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio (6);
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. ART 9
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78
ART. 9 bis
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78
ART. 10 Trasporti eccezionali 9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso,le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento. ART. 15 Dellacostruzione delle strade Atti vietati
f) f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento 3-bis.
Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400 ART. 23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli 5. Quando
i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili
da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata
al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla
strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferroviario dello Stato, previo nulla
osta dell'ente proprietario della strada. 7. E’
vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e
relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che
non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti
servizi o indicazioni agli utenti purchè autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. 13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.351 a euro 17.405; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. 13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. (5) 13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.
ART. 24 Pertinenze delle strade 5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale,le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero,se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale. ART. 34 bis ABROGATO ART. 38 Segnaletica stradale 3 E’ ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. 13 I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. ART. 41 Segnali luminosi b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito ART. 46 Nozione di veicolo 1 Ai fini
delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di
qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano
nella definizione di veicolo: ART. 59 Veicoli con caratteristiche atipiche 1 Sono
considerati atipici i veicoli ART. 62 Massa limite 7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità ART. 77 Controlli di conformità al tipo omologato 3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma,ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ART. 79 Efficienza dei veicoli a motore e rimorchi 4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 ad Euro 311,00. La misura della sanzione e' da euro 1.088 a euro 10.878 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
ART. 80 Revisioni 14 Ad
esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola
con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 ad Euro
624,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una
volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ART. 85 Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone 1. Il servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che
regolano la materia. ART. 92 Estratto dei documenti di circolazione o di guida 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile nè reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni. ART. 94 Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione. 4-bis.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorchè
diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una
variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino
la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in
favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal
regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonchè della
registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e
226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. Articolo 94-bis Divieto di intestazione fittizia dei veicoli
ART. 95 Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. ART. 96 Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica 2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. ART. 97 Circolazione dei ciclomotori 5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52. 6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 389 a euro 1.559. 10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. ART. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 3-bis.
Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate
contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di
trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione
con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione
dalla circolazione Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5. ART. 103 Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi 1 La parte
interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente
titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni,
la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il
certificato di proprietà e la carta di circolazione L'ufficio del P.R.A.
ne da immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta
di circolazione ART. 114 Circolazione su strada delle macchine operatrici 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile. ART. 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1-bis. Ai
minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di
guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di
qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza
specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purchè
accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o
superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da
parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio
dal genitore o dal legale rappresentante del minore. 2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, volta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.
ART. 116
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
11-bis. Gli
aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono
frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il
rilascio del certificato e' subordinato ad un esame Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
Art. 117
Limitazioni alla guida 2-bis Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. ART. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purchè abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. 2-ter.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio
della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di
abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita
certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti
clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate
le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta
certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve
essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c)
e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione
della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonchè da
coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando
il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le
relative spese sono a carico del richiedente; 5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E’ onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter. ART. 120 Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 1 Non
possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad
eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti
salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti
destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis,
comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non
possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata
per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del
quarto periodo del medesimo comma.. ART. 121 Esame di idoneità 8. La
prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese
dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi
del comma 1 dell'articolo 122 ART. 122 Esercitazioni alla guida 1 A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove. 5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge........... Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
ART. 126 bis Patente a punti
4. Fatti salvi
i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio non sia esaurito, la frequenza
ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti
pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di
specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.La
riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. (5) A tale
fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per
il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei
corsi di aggiornamento. 6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne da notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
ART. 128
Revisione della patente di guida
1-bis. I
responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati
a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La
successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui
al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa
che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
ART. 136 Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea 6. A
coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più
in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18
dell'articolo 116.
ART. 142 Limiti di velocità 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. 9.
Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 12-bis.
I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei
limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego
di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso
l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o
agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi
12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi
dalla Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella Regione
nella quale sono stati effettuati gli accertamenti ART. 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. I veicoli a
motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli,
tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1,
paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva
2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche
durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di
posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le
luci d'ingombro. Fuori dai casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo
dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il
veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di
uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico. ART. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli
7-bis. E’ fatto
divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta ART. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
5. Chiunque
viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a
euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311
per i restanti veicoli. ART. 171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria. ART. 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini 1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza. b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali; Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida 1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. ART. 174
Durata della
guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose
ART. 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali 22 Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. ART. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze 1 L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonchè la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. ART. 178 Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo
1. La durata
della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non
muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle
disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli
equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR),
concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976,
n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i
conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento
(CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. ART. 179 Cronotachigrafo e limitatore di velocità 2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 779,00 ad Euro 3.119,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. 8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso ART. 180 Possesso dei documenti di circolazione e di guida 5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. ART. 182 Circolazione dei velocipedi 9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge) ART. 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool
2. Chiunque
guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave
reato:
c) con
l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in
ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al
reato, la durata della sospensione della patente di guida
è raddoppiata.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero
di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata
la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del
veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilitè, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. ART. 186 bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). - 1. è
vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di
queste per: ART. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. è fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.
2-bis. Quando
gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha
altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i
conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti
clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del
cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di
polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga
e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione
degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli
strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire
la neutralità finanziaria di cui al presente periodo, il medesimo decreto può
prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati,
anzichè su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo
orale. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. (1) (2) 8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonchè nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
ART. 189 Comportamento in caso di incidente 9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. ART. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. ART. 200 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
1 Fuori dei
casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando
è possibile,
deve essere
immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido
al pagamento della somma dovuta. ART. 201 Notificazione delle violazioni 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis)
accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146,
170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di
rilevamento. 1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 e fuori dai centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. (Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in merito alla riduzione da 150 gg ai nuovi si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge di modifica).
ART. 202
Pagamento in misura ridotta
2-bis. In
deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142,
commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore
al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e
178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di
categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di
persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1.
L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e
ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia
del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
ART. 202 bis Rateazione delle sanzioni pecuniarie
1. I soggetti
tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più
violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo
superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono
richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. ART. 204 bis Ricorso al giudice di pace
3. Il
ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono
notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato
indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo
di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
4-bis. La
legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al
prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari,
ufficiali e agenti dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a
regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da
funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai
sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da
funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo 9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.
ART. 207 Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
3. In mancanza
del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo
amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo
sottoposto a fermo amministrativo
è affidato in
custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti
individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis ART. 208 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
3-bis. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono
annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle
quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente
ART. 214 ter Destinazione dei veicoli confiscati
1. I veicoli
acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato
ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e
187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano
richiesta, prioritariamente per attivita finalizzate a garantire la sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti
pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al
periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti
in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del
dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è
disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è
comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle
iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
ART.218 Sanzione accessoria della sospensione della patente
2. L'organo che
ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro
cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione.
Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la
patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un
incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di
guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno,
adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti
impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi
pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che
avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la
sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni
singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla
gravità della violazione commessa, nonchè al pericolo che l'ulteriore
circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle
motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa
documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta
istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un
numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente
reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e
numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla
ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì
comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli
abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del
ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da
parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della
patente può essere concesso una sola volta Articolo 218 bis Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.
1. Salvo che
sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla
data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una
violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata
della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata
per le violazioni successive. ART. 219 Revoca della patente di guida 3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori nè possono condurre tali veicoli
3-ter.
Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di
cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova
patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del
reato.
ART. 219 bis
Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida
1.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della
patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di
ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità
alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero
alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le
procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il
periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni
amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le
disposizioni dell'articolo 126-bis. (2) ART. 223 Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
Nelle ipotesi
di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo
accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette,
unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o
ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due
anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è
comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. ART. 224 ter Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
1. Nelle
ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione
procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto
compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto,
entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio
comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo
della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai
soggetti di cui all'articolo 214-bis. NOTA: Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il responsabile “Nucleo Pronto Intervento” Isp. Mario Vannozzi
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