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Disciplina del settore commercio Regolamento n° 4 del 07/26/1999 di attuazione della L.r. 17 maggio, n. 28
Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Finalità
1. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e dell'Articolo 3 della legge regionale del 17 maggio 1999, n. 28 recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", il presente regolamento stabilisce gli indirizzi di programmazione commerciale della rete distributiva e le norme concernenti le autorizzazioni per le grandi e le medie strutture di vendita.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, ferme restando le definizioni e le relative disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si intendono: a) per decreto, il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; b) per medie strutture di vendita si intendono le strutture commerciali come definite dall'Articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto, fatta eccezione per i bacini omogenei di utenza:
n. 1 Lunigiana n. 2 Massa Carrara n. 3 Garfagnana - Media valle del Serchio n. 4 Versilia n. 5 Area lucchese n. 6 Val di Nievole n. 7.1 Area pistoiese/sottosistema montano n. 9.1 Sistema urbano fiorentino/sottosistema Mugello n. 9.2 Sistema urbano fiorentino/sottosistema Val di Sieve n. 10 Chianti n. 11 Valdarno superiore n. 12 Sistema empolese/Valdelsa n. 13 Valdarno superiore n. 14 Val d'Era n. 17 Val di Cecina n. 18 Val di Cornia n. 19 Isole d'Elba e Capraia n. 20 Colline metallifere n. 21 Alta Valdelsa n. 22 Area senese n. 22.1 Area senese/sottosistema Val di Merse n. 23 Val d'Orcia n. 24 Valdarno superiore n. 25 Casentino n. 26 Alta Val Tiberina n. 27 Area aretina n. 28 Val di Chiana aretina n. 29 Val di Chiana senese n. 30 Amiata n. 31 Area grossetana n. 32 Albegna-Fiora
come individuati all'Articolo 3 e definiti nell'allegato "A", dove, ai sensi dell'Articolo 10, comma 4 del decreto, le superfici di vendita sono le seguenti: superiore a 150 mq. fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 250 fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
c) per grandi strutture di vendita di tipologia "A" gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'Articolo 4 della LR 28/99; d) per grandi strutture di vendita di tipologia "B" gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.; e) per grandi strutture di vendita di tipologia "C" gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e 5.000 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e con superficie di vendita compresa tra 2.500 mq. e 5.000 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; nei bacini omogenei di utenza già richiamati alla lettera b) gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 1.500 mq. e 5.000 mq.; f) per aree commerciali integrate le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo. A tali aree, ai fini del presente regolamento, si applicano la classificazione e le disposizioni previste per le grandi strutture di vendita definite dal presente Articolo in rapporto alla superficie di vendita complessiva delle grandi e medie strutture di vendita ivi localizzate; g) per unità commerciale convenzionale (UCC), una superficie di vendita assunta convenzionalmente in mq 150 ed utilizzata esclusivamente per il calcolo dell'indice di equilibrio commerciale; h) per indice di equilibrio commerciale (IEC) l'indice come definito agli allegati B e C; i) per reimpiego del personale, ai sensi dell'Articolo 10 commi 2 e 3 del decreto, il reimpiego degli occupati a tempo indeterminato e determinato, presso gli esercizi commerciali interessati, nell'anno precedente alla presentazione della domanda; l) per domande concorrenti, le domande per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale che per la concessione o autorizzazione edilizia.
Art. 3 - Individuazione dei bacini omogenei di utenza e delle aree commerciali metropolitane
1. Ai fini del presente regolamento, le aree sovracomunali configurabili come bacini omogenei di utenza corrispondono ai Sistemi Territoriali Locali (STL) previsti dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio"; fino all'approvazione del PIT le aree sovracomunali di riferimento sono quelle individuate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Per aree commerciali metropolitane si intendono le seguenti: a) area commerciale metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia comprendente i comuni, di cui all'allegato A, inseriti nel sistema urbano fiorentino - sottosistema centrale, nel sistema urbano pratese, nel sistema urbano metropolitano dell'area pistoiese; b) area commerciale metropolitana di Livorno-Pisa, comprendente i comuni, di cui all'allegato A, inseriti nel sistema Area livornese e nel sistema Area pisana. 3. Ai fini di una programmazione commerciale orientata al raggiungimento delle finalità del presente regolamento, i comuni della Toscana sono suddivisi nelle seguenti classi: a) comuni di classe "A", sono i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti; b) comuni di classe "B", sono i comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e i 50.000 abitanti; c) comuni di classe "C", sono quelli con popolazione compresa fra i 3.000 e i 10.000 abitanti; d) comuni di classe "D", sono quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. 4. Per centro storico si intende l'area classificata dallo strumento urbanistico comunale come zona "A" ai sensi della normativa urbanistica nazionale e regionale vigente.
Art. 4 - Adempimenti dei comuni
1. I comuni provvedono, qualora ne sia ravvisata l'esigenza, al fine di perseguire le finalità del presente regolamento: a) alla individuazione ed alla regolamentazione delle attività commerciali nelle aree urbane nelle quali sussistono oggettive condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 9; b) alla individuazione ed alla regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici, nonchè nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale, al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio, nell'ambito dei programmi di cui all'Articolo 7, anche ai fini della sospensione della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato per un periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dall'Articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto. 2. I comuni approvano i programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva di cui all'Articolo 8; in riferimento a detta approvazione ed alla regolamentazione di cui al comma 1, il comune tiene conto dei contenuti del piano di indirizzo e regolazione degli orari di cui alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 "Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città ".
3. I comuni, prima dell'adozione degli atti relativi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento, sono tenuti alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle Camere di commercio.
Art. 5 - Intese per il coordinamento della programmazione commerciale sovracomunale
1. Le province per i rispettivi bacini omogenei di utenza, promuovono accordi di pianificazione, a cui partecipano i comuni del bacino omogeneo di utenza, con le modalità di cui all'Articolo 36 della LR 5/1995 e nel rispetto delle finalità della stessa al fine di coordinare e armonizzare le scelte programmatiche in materia di grandi strutture di vendita e garantire la migliore integrazione tra le differenti forme distributive.
2. L'adozione degli accordi di pianificazione di cui al comma 1, consente di prescindere: a)dalla verifica della compatibilità della superficie di vendita per la grande distribuzione di cui all'Articolo 10 comma 2 lettera b); in tal caso è possibile autorizzare nuove grandi strutture o ampliamenti fino ad un massimo di 5.000 mq. di superficie nell'intero bacino omogeneo; b) dalle disposizioni previste dalle direttive urbanistiche relativamente alla localizzazione delle diverse tipologie della grande struttura di vendita in rapporto alle classi dei comuni.
Capo II - Disposizioni per la qualificazione della rete degli esercizi di vicinato Art. 6 - Protocollo Vetrina Toscana
1. Per le finalità di cui all'Articolo 1 e per attivare processi di rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo prioritariamente nei contesti urbani, rurali e montani e nei comprensori turistici interessati da fenomeni di stagnazione o recessione, la regione promuove l'integrazione delle politiche dei soggetti pubblici e delle imprese al fine di rendere maggiormente competitiva l'offerta di servizi in aree-sistema identificabili anche come aree turistiche-prodotto.
2. La regione, d'intesa con le associazioni di categoria del commercio e del turismo nonchè con le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i contenuti e le modalità organizzative del protocollo denominato "Vetrina Toscana".
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale, previa intesa sottoscritta dai soggetti di cui al comma precedente, adotta il protocollo Vetrina Toscana con il quale definisce gli impegni dei soggetti pubblici e privati aderenti, per la creazione di una rete di esercizi di vicinato in grado di qualificare l'offerta di servizi commerciali e turistici ivi compresa l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro. In tale contesto la regione garantisce la necessaria unitarietà di immagine e, nel contempo, un sistema integrato di interventi mirati a valorizzare le particolarità e peculiarità dell'offerta di produzioni locali o tipiche toscane, sia nel settore agro- alimentare che artigianale puntando ad offrire alle imprese agricole, artigianali e alla piccola e media industria una rete di distribuzione fortemente connotata da caratteri locali e di tipicità regionale.
4. La regione, attraverso gli strumenti di incentivazione a favore delle imprese commerciali previsti dalla vigente normativa, sostiene gli investimenti delle piccole imprese del commercio che si impegnino al rispetto del protocollo Vetrina Toscana e realizza interventi promo-pubblicitari per il biennio 1999-2000 nel quadro dei programmi regionali attuativi della legge 7 agosto 1997 n. 266 "Interventi urgenti per l'economia".
5. La regione affida ai Centri di assistenza tecnica autorizzati ai sensi dell'Articolo 19, l'attività di informazione del protocollo Vetrina Toscana, e il controllo del rispetto delle condizioni previste dal protocollo stesso.
Art. 7 - Programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici
1. I comuni hanno la facoltà di approvare programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione dei centri storici al fine di tutelare il patrimonio edilizio esistente di interesse storico e nel contempo garantire alla popolazione residente e ai turisti i migliori servizi commerciali integrati con quelli di interesse pubblico.
2. I programmi di cui al comma 1 interessano in tutto o in parte l'area del centro storico, nonchè aree o edifici di interesse storico, archeologico o ambientale. I programmi devono prevedere interventi di razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell'area interessata in termini di traffico veicolare, pedonale e della mobilità in genere, nonchè di parcheggi, bagni pubblici, illuminazione e arredo urbano.
3. I programmi possono contenere disposizioni in merito: a) a specifiche prescrizioni per rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita con le caratteristiche particolari dell'area, ivi comprese disposizioni in ordine alla vendita di prodotti oggettivamente incompatibili rispetto alla caratterizzazione dell'area e alla sua funzione; b) alle procedure per la valutazione dell'impatto urbanistico ambientale ai fini della localizzazione e dell'apertura degli esercizi di vendita, rispetto agli interventi previsti dai programmi stessi rendendo comunque possibile l'insediamento anche di medie strutture di vendita in aree integrate con gli esercizi di vicinato e con gli esercizi di attività commerciale su aree pubbliche. 4. Nelle aree oggetto di programma per la tutela e la valorizzazione dei centri storici, i comuni, per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto commerciale del nuovo esercizio in relazione alla densità delle tipologie merceologiche della rete degli esercizi di vicinato esistenti. Tale possibilità è condizionata alla previsione di interventi di qualificazione e razionalizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori e della domanda turistica.
5. In attesa dell'approvazione dei programmi, per non piu' di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni possono esercitare i poteri di cui al comma 4 nei centri storici.
Art. 8 - Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva
1. Al fine di promuovere la modernizzazione e valorizzazione della rete distributiva, di armonizzare le attività commerciali con l'erogazione dei servizi pubblici, di migliorare la capacità d'attrazione dell'area interessata e la sua accessibilità, di consentire un livello qualificato di animazione, in particolare nei centri urbani, i comuni approvano programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva nel cui ambito possono essere ricondotti i programmi di cui agli articoli 7 e 9.
2. I programmi individuano gli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi pubblici complementari alla rete distributiva dell'area. In particolare prevedono la realizzazione di parcheggi, di arredo urbano, l'attivazione o modifica di servizi urbani, l'attuazione di azioni di promozione, il riuso di edifici esistenti per l'insediamento di nuove attività.
3. A seguito dell'approvazione dei programmi la regione, in attuazione dell'Articolo 10 comma 1 del decreto, puo' prevedere priorità per eventuali forme di sostegno finanziario nel quadro di programmi di intervento regionale, per la realizzazione di interventi di qualificazione dell'arredo urbano e delle attrezzature pubbliche complementari alla rete distributiva.
4. Nei comuni, frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonchè nelle zone montane ed insulari, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere congiuntamente, oltre alle attività commerciali, anche altri servizi di interesse pubblico secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.
Capo III - Disposizioni per le medie e grandi strutture di vendita Art. 9 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita
1. Fatto salvo il rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive di cui all'Articolo 4 della LR 28/1999, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purchè l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'Articolo 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426 "Disciplina del commercio", per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale. Il rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
2. A seguito dell'approvazione di apposito programma per la tutela delle aree vulnerabili, da aggiornarsi annualmente, il comune puo' prevedere la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato. Ai fini della individuazione delle aree e per la predisposizione del programma, il comune assume come parametri, relativi all'area: a) la densità degli esercizi di vicinato esistenti; b) il livello di mortalità di esercizi di vicinato nell'ultimo triennio. 3. L'area o le aree interessate dall'operatività del programma di cui al comma 2 non possono rappresentare oltre il cinquanta per cento del territorio comunale, fatta eccezione per i comuni di classe D o frazioni di comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, nonchè per quelli montani e insulari.
4. Con il programma di cui al comma 2 il comune, per le nuove autorizzazioni, definisce la percentuale massima di incremento annuale dell'indice di equilibrio commerciale (IEC) per l'individuazione della superficie di vendita autorizzabile annualmente nell'area oggetto di programmazione. La procedura per il calcolo della superficie di vendita autorizzabile è quella prevista nell'allegato B al presente regolamento.
5. A seguito dell'operatività dei programmi di cui al comma 2 e agli articoli 7 e 8, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli esercizi localizzati nelle aree interessate dai programmi stessi.
6. In aggiunta a quelle previste dall'Articolo 10 comma 2 del decreto, tra piu' domande di autorizzazione per medie strutture di vendita concorrenti nelle aree interessate dai programmi di cui al comma 2, il comune tiene conto in ordine di priorità decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi: a) quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero; b) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela; c) numero di occupati d) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro; e) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati. 7. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 6 è data priorità ai sensi del comma 6 dell'Articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti.
8. Il comune rilascia contestualmente l'autorizzazione e la concessione edilizia per le medie strutture di vendita.
Art. 10 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
1. Nel periodo di operatività dei programmi comunali di cui all'Articolo 9, comma 2, non possono essere rilasciate autorizzazioni nelle aree oggetto dei piani stessi e in aree situate a meno di 3 chilometri in linea d'aria da queste ancorchè localizzate in altro comune.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita, sono verificate le seguenti condizioni: a) rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive di cui all'Articolo 4 della LR 28/1999; b) compatibilità con la superficie di vendita autorizzabile riferita al bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana dove è localizzato l'intervento richiesto, calcolata sulla base dell'indice di equilibrio commerciale definito secondo le procedure di cui all'allegato C; c) relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia A e B, la rispondenza al sistema dei servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è localizzato l'intervento, con particolare riferimento alla frequenza del servizio in relazione agli orari di attività dell'esercizio; i servizi di trasporto possono essere assicurati, in tutto o in parte, da soggetti privati purchè siano perfettamente coerenti con il sistema dei servizi di trasporto pubblico e a condizione che siano praticate le tariffe previste dal servizio pubblico; tali condizioni sono verificate dall'analisi di compatibilità del piano di indirizzo e regolazione degli orari adottato dal comune ai sensi dell'Articolo 3 della LR 38/1998. 3. Nel caso di trasferimento e ampliamento di grandi strutture di vendita, anche per concentrazione o accorpamento, nell'ambito dello stesso bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana, la verifica della superficie di vendita autorizzabile, di cui al comma 2 lettera b), viene effettuata per la sola quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle strutture già autorizzate.
4. Nel caso l'area dove viene proposta la localizzazione della struttura non disponga già delle infrastrutture comunque previste dallo strumento urbanistico, deve essere oggetto di valutazione lo schema di convenzione tra comune e titolare della struttura per la realizzazione delle infrastrutture stesse; tale convenzione deve prevedere l'accettazione da parte del titolare della condizione dell'apertura dell'esercizio contestualmente alla piena funzionalità delle infrastrutture.
5. Nell'ambito dello stesso comune, è dovuta l'autorizzazione all'ampliamento di grandi strutture di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'Articolo 24 della L. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo e pertanto si prescinde dalla verifica di cui al comma 2 lettera b) se non per la quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle strutture già autorizzate.
6. La condizione di cui al comma 5 comporta il totale reimpiego del personale degli esercizi commerciali concentrati o accorpati.
7. In aggiunta a quelli stabiliti dall'Articolo 10, comma 2 del decreto, tra piu' domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita concorrenti all'interno dello stesso bacino omogeneo di utenza, costituiscono criteri di priorità, nell'ordine: a) il numero di occupati riassorbiti, intesi come dipendenti del settore del commercio già inquadrati residenti e occupati nei comuni del sistema territoriale locale di riferimento, nonchè i titolari di esercizi commerciali (localizzati nello stesso sistema territoriale) e/o loro coadiuvanti; b) il numero totale di occupati; c) il numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura; d) la quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero; e) il numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela; f) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro; g) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati. 8. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 7 è data priorità ai sensi dell'Articolo 4 della LR 25/1998 alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti.
9. Nel caso di grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione di interesse interregionale, individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale: a) non si applica la verifica di compatibilità della superficie di vendita autorizzabile di cui all'Articolo 10 comma 2 lettera b); b) è ammessa la deroga ai limiti massimi dimensionali previsti per le grandi strutture di vendita di tipologia A e al rapporto tra classi di comuni e tipologie di strutture, previsti dalle direttive urbanistiche di cui all'Articolo 4 della LR 28/99.
Art. 11 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
1. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento di una grande struttura di vendita, presenta domanda al comune competente per territorio contestualmente alla domanda di concessione edilizia. Nel caso di centro commerciale la domanda puo' essere presentata da un unico promotore
2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'Articolo 9 comma 2 del decreto e ad essa deve essere allegata: a) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare; b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio; c) relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali. 3. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati è verificata dal responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne viene data comunicazione al soggetto interessato invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro un termine fissato e comunque non superiore a trenta giorni. Contestualmente l'interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione della medesima entro i termini stabiliti comporta la decadenza della domanda.
4. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria, anche mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dalla Giunta regionale. Entro lo stesso termine il comune indice una conferenza di servizi fissandone lo svolgimento entro novanta giorni dalla data di indizione. Salvo particolari esigenze, la conferenza di servizi viene convocata dal comune presso la sede della Regione Toscana.
5. Alla conferenza partecipano tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, legittimati ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
6. La convocazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, competente ad emanare l'atto autorizzativo, viene effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente anche una scheda istruttoria sintetica, ai fini di una valutazione sommaria e preventiva da parte delle amministrazioni convocate.
7. Della data di convocazione della conferenza è data notizia, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima, al richiedente, ai comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio piu' rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza o area commerciale metropolitana in cui si intende realizzare l'insediamento, per l'esercizio delle facoltà di cui all'Articolo 9 comma 4 del decreto; la comunicazione reca l'indicazione del responsabile del procedimento, della sede dove è possibile prendere visione degli atti e delle modalità e dei tempi per l'eventuale consultazione degli stessi.
8. Le domande si intendono accolte qualora entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.
9. Della riunione della conferenza viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti, che deve essere menzionato nell'atto con cui viene rilasciata l'autorizzazione, dando atto degli esiti della conferenza stessa.
10. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, fatta salva l'eccezione di cui al comma 8; in tal caso il comune rilascia la concessione od autorizzazione secondo le norme vigenti in materia.
11. Alle situazioni non espressamente disciplinate si applica la legge regionale 3 settembre 1996 n. 76 "Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi", in quanto compatibile.
Articolo 11 bis - Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio
1.
È vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita
all'ingrosso e al dettaglio.
Capo IV - Individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte Art. 12 - Procedure
1. I comuni presentano alla Giunta regionale la richiesta di inserimento nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio dei medesimi, con individuazione anche dei periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base dei presupposti di cui al presente Articolo.
2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al comma 1 è la sussistenza di almeno tre tra i parametri di cui all'allegato D o la sussistenza di almeno due parametri e la presenza nel territorio comunale di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla regione ai sensi dell'Articolo 2 del DPR 13 dicembre 1995 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche".
3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, i comuni potranno comunque avanzare richiesta di inserimento nell'elenco, inoltrando alla Giunta regionale adeguata documentazione attestante le seguenti circostanze: a) l'esistenza del piano di indirizzo e di regolazione degli orari di cui all'Articolo 3 della LR 38/1998; b) accordo sottoscritto tra Amministrazione comunale, associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori; c) progetto di sviluppo turistico di durata biennale finalizzato al conseguimento dei parametri di cui al comma 2. 4. Per la perimetrazione di zone del territorio, il comune verifica la presenza in tali aree di adeguata densità di strutture ricettive, pubblici esercizi e strutture commerciali, anche di vicinato, funzionali alle esigenze della domanda turistica, anche in relazione a limitati periodi dell'anno. Per le città d'arte tali zone coincidono con le aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come centro storico.
5. I comuni, prima dell'inoltro della richiesta di inserimento nell'elenco regionale, promuovono consultazioni con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, dei lavoratori dipendenti del settore e delle organizzazioni dei consumatori. Dell'esito di tali consultazioni il comune dà conto nella richiesta di inserimento nell'elenco. Art. 13 - Promozione di accordi
1. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio e di informazione e ai lavoratori dipendenti adeguate garanzie di accessibilità con mezzi pubblici alle sedi di lavoro e le necessarie turnazioni in occasione delle aperture domenicali e festive, i comuni inseriti in tutto o in parte nell'elenco regionale, promuovono la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni dei consumatori, anche in ordine all'esercizio delle funzioni comunali di cui all'Articolo 3 della LR 38/1998. Tali accordi possono prevedere la chiusura degli esercizi commerciali nelle festività del: 1 gennaio, Pasqua, lunedi' dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 13 comma 2 del decreto relativamente agli esercizi del settore alimentare.
Capo V - Vendite straordinarie Art. 14 - Disposizioni generali concernenti le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali
1. In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
4. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonchè l'indicazione della durata della vendita.
Art. 15 - Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. è vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente Articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi: a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa; b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata; c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento; d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi. 5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi. Art. 16 - Vendite di fine stagione
1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo dal 10 gennaio al 10 marzo e dal 10 luglio al 15 settembre.
2. I comuni, d'intesa con le Camere di commercio, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, possono definire periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione; durante le vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali.
Articolo 16 bis - Vendite promozionali
Capo VI - Centri di assistenza tecnica Art. 17 - Caratteristiche dei centri di assistenza tecnica
1. La regione favorisce le iniziative finalizzate alla promozione dell'innovazione e i processi di ammodernamento della rete distributiva, nonchè a garantire alle imprese il piu' agevole rapporto con la Pubblica Amministrazione. Per tali fini, ai sensi dell'Articolo 23 del decreto, autorizza l'attività di appositi centri di assistenza tecnica alle imprese.
2. Ai fini dell'autorizzazione regionale i centri di assistenza tecnica di cui al comma precedente sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle camere di commercio.
3. I centri devono fornire la copertura del servizio a livello provinciale attraverso almeno due sportelli informativi in ambito provinciale.
4. I centri svolgono le loro attività in favore di tutte le imprese dell'area di propria operatività a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro. Art. 18 - Attività dei Centri di assistenza tecnica
1. I centri svolgono le seguenti attività: a) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa; b) formazione ed aggiornamento professionale anche in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa; c) organizzazione, formazione, promozione, certificazione e sviluppo del commercio elettronico; d) consulenza e assistenza alle imprese in materia di:
1) gestione economica e finanziaria di impresa; 2) accesso ai finanziamenti anche comunitari; 3) sicurezza e tutela dei consumatori; 4) tutela ambientale; 5) igiene e sicurezza sul lavoro; 6) prevenzione del fenomeno dell'usura; 7) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali; 8) altre attività eventualmente previste dallo statuto. Art. 19 - Autorizzazione e sostegno dei centri di assistenza tecnica
1. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale autorizza i centri sulla base di apposita domanda presentata dai soggetti interessati, attestante: a) che la sede legale del centro sia localizzata nel territorio regionale; b) l'adozione di statuto (allegato alla domanda) dal quale risulti il rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 17; c) il numero degli sportelli operativi in ambito provinciale e la loro ubicazione; d) il possesso di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio competente per territorio e, nel caso di centri operanti in piu' provincie, dell'Unioncamere Toscana; decorso tale termine senza che la regione si sia espressa, la domanda si intende accolta.
3. La regione sostiene l'attività dei centri autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di finanziamenti alle imprese e attraverso i programmi attuativi di cui alla L. 266/1997. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di programmi di attività o progetti, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.
Capo VII - Norme finali Art. 20 - Norme finali in materia di grandi strutture di vendita
1. Nel caso di interventi previsti da patti territoriali già sottoscritti e approvati all'entrata in vigore del presente regolamento: a) non si applica la verifica di compatibilità della superficie autorizzabile per le grandi strutture di vendita di cui all'Articolo 10 comma 2 lettera b); b) è ammessa la deroga ai limiti massimi dimensionali per le grandi strutture di vendita di tipologia A e al rapporto tra classi di comuni e tipologie di strutture, previsti dalle direttive urbanistiche di cui all'Articolo 4 della LR 28/99. 2. La verifica della rispondenza ai piani di indirizzo e di regolazione degli orari di cui alla LR 38/1998, prevista dall'Articolo 10 comma 2, lettera c), diviene obbligatoria per i comuni dall'adozione dei piani stessi, fermi restando i termini per la loro adozione ed approvazione, disciplinati dall'Articolo 4, commi 1 e 2 della LR 38/1998. Art. 21 - Norme finali in materia di elenco regionale dei centri a economia turistica e città d'arte
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i competenti uffici della Giunta regionale provvedono alla raccolta e all'elaborazione dei dati ufficiali, riferiti a ciascun parametro previsto nell'allegato D, relativi ai comuni toscani. Tali dati vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. I comuni chiedono l'inserimento nell'elenco regionale di cui all'Articolo 12 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del dirigente del competente ufficio della Giunta regionale viene approvato l'elenco regionale tenuto conto delle richieste dei comuni.
4. I provvedimenti regionali per il riconoscimento delle località a prevalente economia turistica e delle località interessate da flussi turistici, già adottati, cessano di avere efficacia al momento dell'approvazione dell'elenco di cui al comma 3. |