|
|
Disciplina del commercio su aree private in sede fissaLegge Regionale 17 maggio 1999, n. 28
Indice: Ų Articolo 1 - Oggetto Ų Articolo 2 - Finalitą e obiettivi Ų Articolo 3 - Regolamento di attuazione Ų Articolo 4 - Direttive per la programmazione urbanistica commerciale Ų Articolo 5 - Approvazione del regolamento e delle direttive Ų Articolo 6 - Obblighi dei Comuni e poteri sostitutivi Ų Articolo 7 - Formazione professionale Ų Articolo 8 - Osservatorio regionale in materia di commercio Ų Articolo 9 - Subingresso e cessazione Ų Articolo 10 - Previsione di esenzioni fiscali Ų Articolo 10 bis - Sanzioni Ų Articolo 11 - Norme transitorie e finali
Articolo 1 - Oggetto
1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di commercio in sede fissa. Articolo 2 - Finalitą e obiettivi
1. Al fine di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti e lo sviluppo delle attivitą commerciali su tutto il territorio regionale, l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e' svolto sulla base dei seguenti principi e obiettivi: a) il contenimento di consumo del suolo; b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertą di impresa e la libera circolazione delle merci; c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento ad una corretta informazione e pubblicizzazione dei prodotti e dei prezzi, alla possibilitą di approvvigionamento, al servizio di prossimitą, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti; d) l'efficienza, l'innovazione e la modernizzazione della rete distributiva, il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese; e) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali del settore; f) la promozione dei processi di integrazione degli esercizi di vicinato riconoscendo alla rete costituita da tali esercizi un ruolo fondamentale rispetto alla qualitą dei servizi per la popolazione residente, per i consumatori e per la domanda turistica, nonche' la garanzia del consolidamento delle piccole e medie imprese commerciali anche per la promozione e commercializzazione delle produzioni tipiche regionali; g) la valorizzazione della funzione commerciale anche ai fini della riqualificazione del tessuto urbano e del recupero del patrimonio edilizio esistente; h) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari; i) la diffusione e la valorizzazione delle produzioni agro- alimentari e artigianali tipiche o locali della Toscana; l) la garanzia alle imprese di un piu' facile accesso al mercato anche attraverso procedure amministrative semplificate; m) la qualificazione dei servizi commerciali al turista su tutto il territorio regionale; n) la promozione della concertazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le rappresentanze dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, affidando a tale modello, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, il ruolo di strumento di programmazione; o) rispetto nell'indicazione degli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive.
Articolo 3 - Regolamento di attuazione
1. Per le finalitą di cui all'Articolo 2 la Regione adotta apposito Regolamento di attuazione, che fornisce indicazioni per: a) le aree commerciali metropolitane, relativamente all'integrazione tra le periferie e il resto delle aree urbane; b) i bacini di utenza omogenei, relativamente all'integrazione delle varie forme di vendita con i servizi pubblici; c) i centri storici, le aree montane, rurali, insulari e termali, relativamente all'integrazione tra le attivitą turistico- ricettive, le attivitą di produzione artigianale di qualitą, i servizi turistici e di informazione e accoglienza; d) i centri con popolazione inferiore a 3000 abitanti e le aree montane ed insulari relativamente allo svolgimento congiunto, in un unico esercizio, delle attivitą commerciali e di servizi per la collettivitą; e) l'eventuale adozione, da parte dei Comuni, per i centri storici, le aree metropolitane o le aree sovracomunali comprese in bacini omogenei di utenza, di accordi di programma e di connessi programmi di qualificazione della rete commerciale, necessari per sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifiche valutazioni di impatto sull'apparato distributivo, per un periodo non superiore a due anni. 2. Il regolamento disciplina inoltre: a) i criteri e le modalitą per il riconoscimento della prioritą alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita a seguito della concentrazione di medie o grandi strutture preesistenti, nonche' i casi in cui e' dovuta l'autorizzazione all'apertura di medie strutture di vendita e all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita a seguito della concentrazione o accorpamento di esercizi gią autorizzati per la vendita di generi di largo e generale consumo ai sensi dell'Articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio); b) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita; c) le vendite straordinarie; d) i parametri e le procedure per il riconoscimento da parte della Regione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle cittą d'arte; e) i requisiti e le procedure per l'autorizzazione regionale dei Centri di assistenza tecnica di cui all'Articolo 23 del decreto legislativo 114/1998; f) l'individuazione delle aree nelle quali, ai sensi dell'Articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 114/1998, si applicano limiti massimi di superficie per le medie strutture di vendita.
Articolo 4 - Direttive per la programmazione urbanistica commerciale
1. La Regione, nell'ambito dei principi stabiliti dall'Articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 114/1998, al fine di garantire la migliore integrazione della rete distributiva rispetto al territorio e alla riqualificazione del tessuto urbano, gli adeguati standard dei servizi e delle infrastrutture nonche' la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, culturale e ambientale, determina con apposite direttive i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
2. Per l'individuazione dei criteri si tiene conto dell'esigenza prioritaria del contenimento di consumo del suolo e della riqualificazione del sistema degli insediamenti verso cittą plurifunzionali, del rafforzamento dell'offerta di servizi terziari alle persone ed alla produzione e del miglioramento dell'accessibilitą.
3. Le direttive forniscono in particolare i criteri a cui i Comuni devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici: a) delle aree da destinare alla localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita ivi comprese le aree commerciali integrate in cui coesistono tali tipologie di strutture di vendita; b) di altre aree compatibili con gli insediamenti commerciali, con particolare riferimento ai piani per gli insediamenti produttivi; c) delle aree di interesse storico, archeologico, artistico e ambientale. 4. Le direttive individuano i criteri per la definizione di standard e parametri in relazione alla localizzazione e al dimensionamento delle strutture di vendita, all'accessibilitą veicolare e pedonale, all'eliminazione delle barriere architettoniche e all'arredo urbano.
5. Le direttive individuano altresi' i criteri per la rilocalizzazione di strutture di vendita al fine di razionalizzare e diversificare il sistema distributivo in relazione alle esigenze dell'utenza e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale.
6. Nei centri storici e nelle aree di cui al comma 3 lettera c) i Comuni, nell'ambito dei programmi di tutela e valorizzazione dei centri storici, possono subordinare la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita a specifiche prescrizioni per renderli compatibili con le caratteristiche particolari dell'area.
7. La Regione inserisce le direttive di cui al presente Articolo nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'Articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) al momento della sua approvazione. Articolo 5 - Approvazione del regolamento e delle direttive
1. Al fine di assicurare il concorso delle rappresentanze delle autonomie locali e delle forze economiche e sociali alla definizione delle scelte di programmazione e di indirizzo, la Giunta regionale predispone le proposte di regolamento e di direttive di cui agli articoli 3 e 4, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Unione Regionale delle Province Toscane, l'Unione Nazionale Comuni Comunitą Enti Montani e l'Unioncamere ed a seguito delle piu' ampie forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e nel rispetto di quanto disposto dall'Articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 114/1998, approva il regolamento e le direttive di cui agli articoli 3 e 4.
3. Le modifiche alle direttive seguono le procedure di modifica del PIT, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'Articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 114/1998.
Articolo 6 - Obblighi dei Comuni e poteri sostitutivi
1. I Comuni adeguano i regolamenti di polizia locale al regolamento di cui all'Articolo 3 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
2. I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi alle direttive di cui all'Articolo 4 entro centottanta giorni dalla pubblicazione delle stesse.
3. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'Articolo 6 comma 1 lettera a) della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) e con le modalitą di cui all'Articolo 6 comma 2 della stessa legge.
4. L'intervento della Regione in via sostitutiva produce effetti fino all'emanazione delle norme comunali. Articolo 7 - Formazione professionale
1. Le Province, nell'ambito delle funzioni loro attribuite in materia di formazione professionale, garantiscono la formazione professionale per l'accesso al settore merceologico alimentare, nel rispetto dei criteri di prioritą di cui all'Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 114/1998; le Province garantiscono inoltre la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del commercio ai sensi dell'Articolo 5 comma 9 del sopra citato decreto. Articolo 8 - Osservatorio regionale in materia di commercio
1. Il Consiglio regionale, sentiti gli enti locali, istituisce l'osservatorio regionale sul commercio all'interno del sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro, per il monitoraggio dell'entitą e dell'efficienza della rete distributiva, con l'apporto dei dati forniti dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle organizzazioni dei consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono organizzate, ai fini della programmazione e della verifica, secondo criteri coordinati con l'Osservatorio nazionale del Commercio di cui all'Articolo 6 comma 1 lett. g) del decreto legislativo 114/98.
3. Apposita Commissione nominata dalla Giunta regionale e costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e delle camere di commercio, valuta annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio e fornisce indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
Articolo 9 - Subingresso e cessazione
1. La cessazione dell'attivitą, il trasferimento della gestione o della proprietą per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti alla sola comunicazione al Comune competente per territorio.
2. La comunicazione di subingresso e' presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolaritą dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare la comunicazione e' effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'Articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una societą, sempre che abbiano i requisiti di cui all'Articolo 5 del decreto legislativo 114/1998.
4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'Articolo 5 del decreto legislativo 114/1998 entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
5. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 114/1998. Articolo 10 - Previsione di esenzioni fiscali
La Regione, con norme successive, disciplina l'attuazione dell'Articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/1998, anche nell'ambito della normativa complessiva vigente relativa alle possibili esenzioni fiscali per le zone montane.
Articolo 10 bis - Sanzioni
Articolo 11 - Norme transitorie e finali
1. La Regione approva il regolamento e le direttive di cui agli articoli 3 e 4 entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'inserimento nei programmi di formazione professionale delle azioni formative di cui all'Articolo 5, commi 7 e 9, del decreto legislativo 114/1998, e ferme restando le competente amministrative delle Province, la Giunta regionale, sentite le Province, con propria deliberazione da approvare nei termini di cui al comma 1, stabilisce le modalitą organizzative, la durata e le materie dei relativi corsi.
3. La disciplina dettata dalla presente legge si applica anche alle domande per l'apertura di grandi strutture di vendita gią presentate alla data di pubblicazione del decreto legislativo 114/1998 e non trasmesse alla Regione per il prescritto nulla osta entro il 16 gennaio 1998.
4. Le domande di cui al comma 3, previo adeguamento della documentazione alla nuova disciplina, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta di integrazione trasmessa dal Comune, sono esaminate, ai sensi dell'Articolo 9 del decreto legislativo 114/1998, in conferenza di servizi indetta dai Comuni entro 30 giorni dall'adeguamento della documentazione; tali domande sono esaminate con prioritą rispetto alle altre relative allo stesso bacino di utenza o area metropolitana. In particolare, sono esaminate, nell'ordine: a) le domande, trasmesse dal Comune alla Regione per il rilascio del nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile 1998; b) le domande presentate al Comune ma non trasmesse alla Regione alla data del 16 gennaio 1998; c) le domande presentate al Comune successivamente al 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile 1998. 5. All'interno delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, sono considerate prioritarie le domande per le quali sia stato approvato, alla data di entrata in vigore della legge, apposito Programma di Riqualificazione o di Recupero Urbano, ai sensi della vigente normativa statale; a paritą di condizioni e' data prioritą alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti ai sensi dell'Articolo 4, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
6. Fino all'approvazione delle prescrizioni di cui all'Articolo 4 comma 3 e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione delle direttive di cui all'Articolo 4, conservano efficacia le disposizioni emanante dai Comuni ai sensi dell'Articolo 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione).
7. Il Comune deve revocare le autorizzazioni all'apertura delle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'Articolo 22, comma 4 lettera a) del decreto legislativo 114/1998, anche se gią conseguite in vigenza della L. 426/1971. |