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Testo in vigore dal 3 ottobre 2006
Artt. 1 43 omissis
1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quarto periodo č sostituito dal seguente: «La comunicazione
deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della
violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve
fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di
notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione.»; 2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, nel testo previgente la data in vigore del presente provvedimento, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, č riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dą comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gią sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma. 3. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, dopo le parole «il certificato di circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, quando previsto,»; b) il comma 14 č sostituito dal seguente: «14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltą degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimitą della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo č disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confģsca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il comma 7 č sostituito dal seguente:
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