Home Rete Civica Pisana
Rete Civica Pisana

Pisa, lungarni ieri-oggi - realizzazione grafica ufficio rete civica

Norme Generali


Regolamenti comunali


Ambiente


Animali


Codice
della Strada


Commercio


Edilizia


Polizia Giudiziaria


Utilità


Sentenze


Modulistica
area riservata


LINKS


HOME

 Polizia > servizi > ufficio controllo territorio > procedure operative 186/187 cds

ARTT. 186/187 C.d.S. - NORMALI CONTROLLI SU STRADA

Cronologico atti da espletare

1.      Fermare i veicoli da sottoporre a controllo nei modi previsti dalla Legge;

2.    farsi consegnare i documenti di guida del conducente ed i documenti inerenti il veicolo;

3.    se il conducente ha tenuto un comportamento di guida anormale, se presenta alitosi alcolica, se pronuncia frasi sconnesse, se presenta un equilibrio precario ed altro che possa far presupporre alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, invitare il conducente a sottoporsi ad accertamenti preliminari per verificare la presenza nell’aria espirata di alcool (fiala CEC – palloncino) se tale test risulta positivo il conducente va sottoposto a accertamento definitivo tramite etilometro:

“PUNTO A” IL CONDUCENTE ACCONSENTE

 

 

Se dopo i due test di Legge anche la prova etilometrica risulta positiva si procederà come di seguito:

1.      verbale di accertamenti urgenti sulla persona (allegare scontrini)
(non si rilascia copia);

2.    verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione;
(si rilascia copia)

3.    - (CASO 1 misurazione superiore a 1,5 g/l) verbale di sequestro preventivo (penale) finalizzato alla confisca se il mezzo è di proprietà del conducente stesso (si rilascia copia). (affidare sempre alla ditta in custodia giudiziale). [Se il mezzo è di proprietà di persona estranea al reato nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta].

     - (CASO 2 misurazione inferiore o uguale a 1,5 g/l) nessuna             sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza di farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta;

4. verbale di affidamento del veicolo (si rilascia copia);

5. verbale di elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore (non si rilascia copia);

6. verbale all'art. 186/187 C.d.S. (non si rilascia copia e non si fa firmare)

7. annotazione del capo pattuglia;

8. stesura della notizia di reato a firma dell’istruttore responsabile      dei servizi

trasmissione completa degli atti alla squadra di P.G. per l’inoltro degli stessi all’A.G. competente.

 

 

“PUNTO B” IL CONDUCENTE RIFIUTA

 

Si procederà come se il conducente fosse risultato positivo ai test alcolimetrici con misurazione superiore a 1,5 g/l. La procedura da seguire è la stessa del “PUNTO A - CASO 1”. Importante evidenziare nell’annotazione di servizio la sintomatologia comportamentale del conducente affinché sia possibile affermare che lo stesso che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici o presso le strutture sanitarie abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica.

 

N.B. se gli accertamenti mirati alla verifica della presenza di alcool nell’aria espirata danno esito negativo ma il conducente continua ad avere comportamenti instabili che fanno quindi presupporre l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario l’accompagnamento presso una struttura sanitaria al fine del prelievo e conseguente esame di liquidi biologici. In caso di rifiuto procedere come per il “PUNTO B”, facendo chiaramente riferimento non all’art. 186 del C.d.S. ma al 187.

Per quanto riguarda invece la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, accertata tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, si procederà come per il “PUNTO A - CASO 1” allegando al verbale di accertamenti urgenti sulla persona la stessa certificazione medica sopra indicata.

Nel caso che la violazioni di cui all' art. 186 del C.d.S. con misurazioni inferiori od uguali ad 1,5 g/l di alcol presenti nell'aria espirata, vengano consumate alla guida di ciclomotori o di motocicli si procede con il sequestro amministrativo dei mezzi ai sensi dell'art. 213 CdS e questi ultimi non possono essere affidati all’avente diritto (art. 214 comma 1° ter). Nel caso invece di violazione sempre dell'art. 186 ma con misurazione superiore a 1,5 g/l si procederà come per gli autoveicoli, ossia sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca.

ARTT. 186/187 C.d.S. – INCIDENTE STRADALE

Cronologico atti da espletare

1.      se non ci sono feriti che hanno ricorso alle cure del pronto soccorso e quindi i conducenti coinvolti sono presenti, farsi consegnare i documenti di guida ed i documenti inerenti il veicolo;

2.    se uno o più dei conducenti coinvolti presenta alitosi alcolica, se pronuncia frasi sconnesse, se presenta un equilibrio precario ed altro che possa far presupporre alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, invitare il conducente a sottoporsi ad accertamenti preliminari per verificare la presenza nell’aria espirata di alcool (fiala CEC – palloncino) se tale test risulta positivo il conducente va sottoposto a accertamento definitivo tramite etilometro:

3.    se uno più conducenti sono stati ricoverati presso il pronto il pronto soccorso, ed in base a dichiarazioni testimoniali, o a detta dei sanitari, ci sia il dubbio che trattasi di persona in stato di alterazione psico-fisica è opportuno compilare modulo di richiesta alla struttura sanitaria per accertamenti urgenti sulla persona al fine di appurare la presenza nell’organismo di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

“PUNTO A” IL CONDUCENTE ACCONSENTE

 

 

Se dopo i due test di Legge la prova etilometrica risulta positiva, o a seguito di nostra richiesta di analisi dei liquidi biologici, queste risultino positive, si procederà come di seguito:

1. verbale di accertamenti urgenti sulla persona (allegare scontrini/certificazione sanitaria);
(non si rilascia copia)

2.    verbale di ritiro della patente di guida ai fini della sospensione;
(si rilascia copia)

3. (CASO 1 misurazione superiore a 1,5 g/l) verbale di sequestro preventivo (penale) finalizzato alla confisca se il mezzo è di proprietà del conducente stesso (affidare sempre alla ditta in custodia giudiziale). (si rilascia copia). [Se il mezzo è di proprietà di persona estranea al reato nessuna sanzione accessoria rivolta al veicolo. Si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta].

     - (CASO 2 misurazione inferiore o uguale a 1,5 g/l) Fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni se di proprietà del trasgressore. N.B. TALE PROVVEDIMENTO SARA’ ADOTTATO ESCLUSIVAMENTE DAL GIUDICE IN SEDE DI SENTENZA DI CONDANNA. OPERATIVAMENTE, si procederà ad affidare il veicolo a persona idonea indicata dal trasgressore od in mancanza a farlo recuperare da ditta autorizzata che lo trasporterà nel luogo indicato dal trasgressore, o in mancanza presso l’autorimessa della ditta intervenuta. Il tutto a spese del trasgressore. N.B. trattasi di semplice recupero non di un affidamento in custodia alla ditta].

4.verbale di elezione di domicilio e contestuale nomina del difensore; (non si rilascia copia)

5.verbale all'art. 186 C.d.S. (non si rilascia copia e non si fa firmare)

6.annotazione del capo pattuglia;

7.stesura della notizia di reato a firma dell’istruttore responsabile dei servizi

trasmissione completa degli atti alla squadra incidenti stradali per l’inoltro degli stessi all’A.G. competente.

 

 

“PUNTO B” IL CONDUCENTE RIFIUTA

 

Si procederà come se il conducente fosse risultato positivo ai test alcolimetrici con misurazione superiore a 1,5 g/l. La procedura da seguire è la stessa del “PUNTO A - CASO 1”. Importante evidenziare nell’annotazione di servizio la sintomatologia comportamentale del conducente affinché sia possibile affermare che lo stesso che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici o presso le strutture sanitarie abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica.

 

N.B. se gli accertamenti mirati alla verifica della presenza di alcool nell’aria espirata danno esito negativo ma il conducente continua ad avere comportamenti instabili che fanno quindi presupporre l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario l’accompagnamento presso una struttura sanitaria al fine del prelievo e conseguente esame di liquidi biologici. In caso di rifiuto procedere come per il “PUNTO B”, facendo chiaramente riferimento non all’art. 186 del C.d.S. ma al 187. Per quanto riguarda invece la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope accertata tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, si procederà come per il “PUNTO A - CASO 1” allegando al verbale di accertamenti urgenti sulla persona la stessa certificazione medica sopra indicata.

Nel caso che la violazioni di cui all' art. 186 del C.d.S. con misurazioni inferiori od uguali ad 1,5 g/l di alcol presenti nell'aria espirata, vengano consumate alla guida di ciclomotori o di motocicli si procede con il sequestro amministrativo dei mezzi ai sensi dell'art. 213 CdS e questi ultimi non possono essere affidati all’avente diritto (art. 214 comma 1° ter). Nel caso invece di violazione sempre dell'art. 186 ma con misurazione superiore a 1,5 g/l si procederà come per gli autoveicoli, ossia sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca.

 

Il responsabile “Nucleo Pronto Intervento”

                                                                                     I.C. Mario Vannozzi