|
|
ARTT. 186/187 C.d.S. - NORMALI CONTROLLI SU STRADA Cronologico atti da espletare 1. Fermare i veicoli da sottoporre a controllo nei modi previsti dalla Legge; 2. farsi consegnare i documenti di guida del conducente ed i documenti inerenti il veicolo; 3. se il conducente ha tenuto un comportamento di guida anormale, se presenta alitosi alcolica, se pronuncia frasi sconnesse, se presenta un equilibrio precario ed altro che possa far presupporre alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, invitare il conducente a sottoporsi ad accertamenti preliminari per verificare la presenza nell’aria espirata di alcool (fiala CEC – palloncino) se tale test risulta positivo il conducente va sottoposto a accertamento definitivo tramite etilometro:
N.B. se gli accertamenti mirati alla verifica della presenza di alcool nell’aria espirata danno esito negativo ma il conducente continua ad avere comportamenti instabili che fanno quindi presupporre l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario l’accompagnamento presso una struttura sanitaria al fine del prelievo e conseguente esame di liquidi biologici. In caso di rifiuto procedere come per il “PUNTO B”, facendo chiaramente riferimento non all’art. 186 del C.d.S. ma al 187. Per quanto riguarda invece la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, accertata tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, si procederà come per il “PUNTO A - CASO 1” allegando al verbale di accertamenti urgenti sulla persona la stessa certificazione medica sopra indicata. Nel caso che la violazioni di cui all' art. 186 del C.d.S. con misurazioni inferiori od uguali ad 1,5 g/l di alcol presenti nell'aria espirata, vengano consumate alla guida di ciclomotori o di motocicli si procede con il sequestro amministrativo dei mezzi ai sensi dell'art. 213 CdS e questi ultimi non possono essere affidati all’avente diritto (art. 214 comma 1° ter). Nel caso invece di violazione sempre dell'art. 186 ma con misurazione superiore a 1,5 g/l si procederà come per gli autoveicoli, ossia sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca. ARTT. 186/187 C.d.S. – INCIDENTE STRADALE Cronologico atti da espletare 1. se non ci sono feriti che hanno ricorso alle cure del pronto soccorso e quindi i conducenti coinvolti sono presenti, farsi consegnare i documenti di guida ed i documenti inerenti il veicolo; 2. se uno o più dei conducenti coinvolti presenta alitosi alcolica, se pronuncia frasi sconnesse, se presenta un equilibrio precario ed altro che possa far presupporre alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, invitare il conducente a sottoporsi ad accertamenti preliminari per verificare la presenza nell’aria espirata di alcool (fiala CEC – palloncino) se tale test risulta positivo il conducente va sottoposto a accertamento definitivo tramite etilometro: 3. se uno più conducenti sono stati ricoverati presso il pronto il pronto soccorso, ed in base a dichiarazioni testimoniali, o a detta dei sanitari, ci sia il dubbio che trattasi di persona in stato di alterazione psico-fisica è opportuno compilare modulo di richiesta alla struttura sanitaria per accertamenti urgenti sulla persona al fine di appurare la presenza nell’organismo di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
N.B. se gli accertamenti mirati alla verifica della presenza di alcool nell’aria espirata danno esito negativo ma il conducente continua ad avere comportamenti instabili che fanno quindi presupporre l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario l’accompagnamento presso una struttura sanitaria al fine del prelievo e conseguente esame di liquidi biologici. In caso di rifiuto procedere come per il “PUNTO B”, facendo chiaramente riferimento non all’art. 186 del C.d.S. ma al 187. Per quanto riguarda invece la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope accertata tramite certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, si procederà come per il “PUNTO A - CASO 1” allegando al verbale di accertamenti urgenti sulla persona la stessa certificazione medica sopra indicata. Nel caso che la violazioni di cui all' art. 186 del C.d.S. con misurazioni inferiori od uguali ad 1,5 g/l di alcol presenti nell'aria espirata, vengano consumate alla guida di ciclomotori o di motocicli si procede con il sequestro amministrativo dei mezzi ai sensi dell'art. 213 CdS e questi ultimi non possono essere affidati all’avente diritto (art. 214 comma 1° ter). Nel caso invece di violazione sempre dell'art. 186 ma con misurazione superiore a 1,5 g/l si procederà come per gli autoveicoli, ossia sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca.
Il responsabile “Nucleo Pronto Intervento” I.C. Mario Vannozzi | |||||||||||||||||||||||||||||||