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Legge 17/05/1983 n. 217
LEGGE QUADRO PER IL TURISMO E INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA
QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA
- TITOLO 1 -
Articolo 1
Finalità della legge
1. La presente legge,
emanata in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, definisce i principi
fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le
competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
2. Tali principi devono
garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse,
considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto
quello economico.
3. Sono fatte salve le
attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di
attuazione.
4. Per il raggiungimento
degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il
Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli
organismi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.
Articolo 2
Comitato di coordinamento per la programmazione turistica
1. Il Comitato di
coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte
regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle
giunte medesime a tal fine delegati.
2. Possono essere invitati
a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati
alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Il Comitato di
coordinamento per la programmazione turistica indica le finalità prioritarie in
relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzo dei
finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
4. Il medesimo organismo
decide la convocazione della conferenza nazionale del turismo, di norma a
scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del
settore e suggerire i provvedimenti relativi.
Articolo 3
Comitato consultivo
1. Il Comitato consultivo
nazionale, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che
lo presiede, è composto da 20 rappresentanti designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici e dei sindacati dei
lavoratori dalle organizzazioni cooperative e delle associazioni del tempo
libero e da 10 esperti scelti fra rappresentanti di enti ed organismi pubblici e
privati operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari e studiosi
delle discipline afferenti il turismo. Tale comitato esprime pareri e proposte
al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge.
Articolo 4
Organizzazione turistica regionale
1. Per l'espletamento delle
attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di
informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alla costituzione di "aziende di promozione turistica" (APT),
quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia
amministrativa e di gestione.
2. Le leggi regionali
individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le
aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro
collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
3. Le leggi regionali
disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle
aziende, assicurando la presenza in senso a tali organismi di esperti e di
rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle
associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle
organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un
rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.
4. Le aziende provvedono,
previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di
accoglienza turistica denominati IAT.
5. L'uso della stessa
denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione
promossi dalle "pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con legge
regionale.
6. Con lo scioglimento
degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
7. Le entrate anche di
natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed
il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale
agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.
Articolo 5
Imprese turistiche
1. Sono imprese turistiche
quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi
servizi turistici.
2. I titolari o gestori di
tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro
istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.
3. Per ottenere
l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia
ove le imprese hanno sede legale.
4. Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la
maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge
all'esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli
obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente (*);
c) non essere nelle
condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
d) aver superato un esame
di idoneità all'esercizio dell'attività' di impresa.
5. I soggetti che alla data
di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo
comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.
(*) Lettera così sostituita dall'Articolo 3-ter, D.L. 26 gennaio 1987, n. 9.
Articolo 6
Strutture ricettive
1. Sono strutture ricettive
gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere,
i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di
affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli
ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
2. Gli alberghi sono
esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in
uno o più stabili o in parti di stabile.
3. I motels sono alberghi
particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle
imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di
rifornimento carburanti.
4. I villaggi-albergo sono
alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative
dislocate in più stabili servizi centralizzati.
5. Le residenze
turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione
unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative
arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
6. I campeggi sono esercizi
ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri
mezzi autonomi di pernottamento.
7. I villaggi turistici
sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su
aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti
sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
8. Sono alloggi
agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato
alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
9. Sono esercizi di
affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più
di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti
alloggio e eventualmente, servizi complementari.
10. Sono case e
appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale
per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di
una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi
consecutivi.
11. Sono case per ferie le
strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite,
al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti
religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il
soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
12. Sono ostelli per la
gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento
dei giovani.
13. Sono rifugi alpini i
locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai
centri urbani.
14. In rapporto alle
specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e
disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.
Articolo 7
Classificazione delle strutture ricettive
1. Le leggi regionali
dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto
delle dimensioni e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della
qualificazione degli addetti.
2. Con riferimento ai dati
di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di
alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
3. Requisiti minimi degli
alberghi ai fini della classificazione sono:
- capacità ricettiva non
inferiore a 7 stanze;
- almeno un servizio
igienico ogni dieci posti letto;
- un lavabo con acqua
corrente calda e fredda per ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e
numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
4. Secondo i medesimi
criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze
turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
5. Gli alberghi
contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando
siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe
internazionale.
6. I campeggi sono
contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al
servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature
ricreative, culturali e sportive.
7. I villaggi turistici
sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio di attrezzature
ricreative, culturali e sportive.
8. Vengono contrassegnate
con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo
di trenta piazzole e svolgono la propria attività integrata anche con altre
attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante,
rurale ed escursionistico.
9. I campeggi e i villaggi
turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti
per la doppia stagione estivo invernale o sono autorizzati ad esercitare la
propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei
campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre
mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere indicata nelle guide
specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio
turistico.
10. Le regioni individuano
con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività' di
affittacamere.
11. L'inosservanza delle
disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative
stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di
lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1, primo comma,
del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo
1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno
degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il regime dei prezzi
concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a
tutte le strutture ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da imprese
turistiche (*).
(*) L'ultimo periodo del presente comma è stato abrogato dall'Articolo 1, Legge
25 agosto 1991, n. 284.
Articolo 8
Vincolo di destinazione
1. Ai fini della
conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente
alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con
specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive
indicate dall'articolo 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli
atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo di alloggi rurali,
gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
2. Nell'ambito delle
previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le
aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina
di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo
predisposti dalle regioni.
3. Entro un anno
dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i
propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del
presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti
turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
4. Per rispondere ad
esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore
turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture
turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e
loro varianti.
5. Il vincolo di
destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene
comprovata la non convenienza economico- produttiva della struttura ricettiva e
previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente
percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della
scadenza del finanziamento agevolato.
6. Le regioni, con proprie
leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo
di destinazione, le
sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i
piani urbanistici.
Articolo 9
Agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio
e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di
viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le
attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti,
secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
2. L'esercizio delle
attività di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione regionale,
previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti
professionali:
a) conoscenza
dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio;
b) conoscenza di tecnica,
legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due
lingue straniere.
3. Il rilascio
dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al versamento di un
congruo deposito cauzionale.
4. Qualora la persona
fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed
esclusività la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma
precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
5. L'autorizzazione
regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica
sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui
agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.
6. Lo Stato cura la tenuta
e l'aggiornamento di un apposito elenco nazionale delle agenzie di viaggio sulla
base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni.
Tale elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
7. L'elenco di cui al
precedente comma, unitamente all'elenco degli uffici informazioni di cui
all'articolo 4, viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso
in Italia ed all'estero.
8. In occasione del
rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno l'inesistenza di agenzie
con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.
9. Non potrà, in ogni caso,
essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.
10. Per le persone fisiche
o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri delle Comunità europee
l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata
al rilascio del
nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
(*).
(*) Comma così sostituito dall'Articolo 11, Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 10
Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza
scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative,
culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri
associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.
2. Le leggi regionali
fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento
delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime
siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi.
Articolo 11
Attività professionali
1. Le regioni accertano i
requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete
turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di
congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida
alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra
professione attinente al turismo.
2. È guida turistica chi,
per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad
opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le
attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
3. È interprete turistico
chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a
turisti stranieri.
4. È accompagnatore
turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi
di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce
elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito
al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal
presente articolo.
5. È organizzatore
congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di
iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
6. È istruttore nautico
chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica
del nuoto o di attività nautiche.
7. È maestro di sci chi,
per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica
dello sci.
8. È guida alpina chi, per
professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in
alta montagna.
9. È aspirante guida alpina
o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di
persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni
superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.
10. è guida speleologica
chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella
esplorazione di grotte e cavità naturali.
11. È animatore turistico
chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti, con
attività ricreative, sportive, culturali.
12. In particolare, le
regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza
di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte,
dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle
risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione;
per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei
regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica;
per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di
sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate
alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità
dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori
congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio
nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.
13. Per l'esercizio delle
suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono
equiparati ai cittadini italiani (*).
14. Spetta altresì alle
leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che
svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti
degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che
operano nel settore del turismo e del tempo libero.
(*) Comma così sostituito dall'Articolo 11, Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
1. L'assegnazione delle
stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge
avviene in via definitiva, entro il 1 gennaio 1985, sulla base dei miglioramenti
di strutture e servizi che saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
2. Le leggi regionali
stabiliscono le fasi temporali intermedie per l'assegnazione della
classificazione a stelle a quelle imprese che ne hanno i requisiti o che avranno
provveduto a realizzare, prima della scadenza del termine di cui al primo comma,
gli adeguamenti e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare
un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
3. A decorrere dal 1
gennaio 1985, anche in assenza di legge regionale, le imprese ricettive
esistenti saranno individuate con la seguente classifica a stelle:
alberghi di lusso in
possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;
alberghi di lusso: cinque
stelle;
alberghi di prima
categoria: quattro stelle;
alberghi di seconda
categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;
alberghi di terza categoria
e pensioni di seconda categoria: due stelle;
alberghi di quarta
categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella
4. Agli effetti della
normativa tributaria gli alberghi con cinque stelle e cinque stelle lusso sono
equiparati agli alberghi di lusso; gli alberghi e le residenze turistico
alberghiere con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria;
gli alberghi e le residenze turistico- alberghiere con tre stelle, i villaggi
turistici e i campeggi con quattro stelle sono equiparati agli alberghi di
seconda categoria; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con due
stelle, i villaggi turistici e campeggi con tre stelle sono equiparati agli
alberghi di terza categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici e
campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta categoria; i
campeggi con una stella sono equiparati alle locande.
- TITOLO 2 -
Articolo 13
Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato
1. Ai fini dello sviluppo e
del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con
specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane,
nonché per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture
ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi
compresi quelli del turismo nautico congressuale e termale, lo Stato conferisce
alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti
secondo le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14.
2. Per gli investimenti
destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le
opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. I piani regionali di
sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al
turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente
articolo.
4. Per il triennio
1983-1985 il conferimento di cui al primo comma è determinato in complessive
lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.
5. Per gli anni 1984 e 1985
l'importo dei contributi sarà determinato con apposita norma da inserire nella
legge finanziaria.
Articolo 14
Ripartizione dei fondi
1. Il 70 per cento delle
risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il
Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, tra le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla
popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo
in base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di
utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
2. Il rimanente 30 per
cento è ripartito con gli stessi criteri, tra le regioni che comprendono nel
proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218.
3. Per l'anno 1983 la
ripartizione è effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
4. Restano ferme le
procedure previste dall'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di fondi a
favore delle province autonome di Trento e Bolzano.
5. I finanziamenti previsti
dalla presente legge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai finanziamenti
ordinari a favore del turismo, previsti dalla legislazione regionale
preesistente.
6. Nel rispetto di quanto
stabilito nel comma precedente, le regioni possono deliberare la gestione
unitaria ed integrata dei finanziamenti, e procedere alla costituzione dei
"fondi per lo sviluppo delle attività turistiche" o provvedere ad una gestione
integrata delle disponibilità attraverso le società finanziarie regionali.
Articolo 15
Criteri, procedure e controlli
1. Con leggi regionali
saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui
all'articolo 13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello stesso
articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n.
335.
2. Le somme comunque non
utilizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro
l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato,
vengono nuovamente ripartite tra tutte.
3. A tal fine, il
rendiconto annuale, debitamente documentato, delle iniziative, sia pubbliche che
private, finanziate con i contributi di cui all'articolo 13, sarà presentato al
comitato di coordinamento per la programmazione turistica di cui all'articolo 2
entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Articolo 16
Copertura finanziaria
1. All'onere di lire 50
miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario
1983, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Interventi straordinari per
il potenziamento dell'offerta turistica".
2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Il testo di questa Legge
non riveste carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale è quello
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa. Il
curatore della banca dati, pur avendo posto la massima attenzione nella
trascrizione della normativa, non assume responsabilità per eventuali errori o
imprecisioni. |