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Regolamenti e altri atti fondamentali dell'Ente - presentazione

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Supporto normativo > regolamenti

Regolamenti dell'Ente

Presentazione

IL POTERE NORMATIVO DEI COMUNI

      Mentre l’esercizio della funzione legislativa é propria dello Stato e delle Regioni, ai Comuni sono  attribuite le funzioni amministrative. (ex. art. 118.della Costituzione: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze).

      La potestà regolamentare è uno dei modi di esplicazione della funzione amministrativa. I Comuni esercitano la funzione amministrativa anche attraverso la potestà regolamentare.

     La potestà regolamentare è, altresì,  uno dei poteri fondamentali dell’ente locale attraverso il quale l’ente locale può esercitare la propria autonomia.

      Rispetto al sistema del Testo Unico della legge regionale e provinciale R.D. 4.02.1915 1915, n. 148,  nell’attuale sistema delle autonomie il ruolo del potere normativo - regolamentare dei Comuni é notevolmente ampliato.

      In ogni caso la potestà normativa regolamentare dei Comuni trova comunque un limite nella legislazione costituzionale, statale e regionale.

In particolare:

- I Comuni esercitano  la propria potestà regolamentare secondo i principi fissati dalla Costituzione.

- I  Comuni esercitano  la propria potestà regolamentare ma lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia delle funzioni fondamentali dei Comuni.

- I Comuni esercitano la potestà regolamentare per l’esercizio della funzione amministrativa in materie di legislazione esclusiva dello stato, in materia di legislazione concorrente  e di legislazione regionale.    

      La normativa comunale espressione della potestà regolamentare si  deve integrare e coordinare  con la legislazione nazionale o regionale.

      Conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione  la legislazione dello Stato o della Regione, secondo le rispettive competenze, assicura i requisiti minimi di uniformità, alla disciplina dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale.

       Il servizio di raccolta dei regolamenti del Comune ha la finalità di

a)   di informare  i cittadini del Comune di Pisa su regolamenti e atti fondamentali del Comune attualmente vigenti;

b)   di fornire al Consiglio Comunale e alle Amministrazioni Comunali  (Sindaco e Giunta) informazioni  su gli ambiti e le potenzialità dell’autonomia normativa comunale nell’attuale ordinamento; di  individuare in questo quadro la normativa costituzionale, statale di riferimento per ogni ambito regolamentare ponendosi in una ottica di promozione dell’autonomia normativa dell’ente locale;

c)   di provare a confrontare l’utilizzo della potestà regolamentare nel Comune di Pisa con l’utilizzo del potere regolamentare che è stato fatto in alcuni Comuni;

d)   di porsi il problema di una valutazione anche economica dei regolamenti e degli atti fondamentali degli enti locali verificando la possibilità di una analisi preventiva e/o una valutazione successiva dell’impatto della regolamentazione.

        In riferimento ai regolamenti le varie amministrazioni pubbliche hanno proposto diverse tipologie di classificazione (vedi allegato).

      Anche alla luce di tali soluzioni, si intende proporre le seguenti classificazioni:

I)   classificazione dei regolamenti per ordine alfabetico.

II)  classificazione dei regolamenti per funzioni e materie.

III) classificazione dei regolamenti in relazione all’interesse e al diritto costituzionale e in relazione alla normativa provinciale, regionale e statale di riferimento.

IV)  classificazione dei vari ambiti della potestà regolamentare e delle funzioni amministrative connesse alla luce del costituendo federalismo fiscale.

       In relazione alla classificazione di cui al punto I  la collocazione del regolamento nell’ordine alfabetico è definita in base alla prima lettera dell’ oggetto del regolamento (cfr indice).

      Qualora l’oggetto del regolamento riporti la dicitura “regolamento”, disciplina, criteri seguito da una preposizione si fa riferimento alla prima lettera della parola successiva. (Es. oggetto “Regolamento del Consiglio Comunale” siamo nell’elenco per ordine alfabetico nella lettera C (iniziale della parola Consiglio Comunale).

        In relazione alla classificazione dei regolamenti di cui al punto II si fa riferimento a distinzioni dell’attività regolamentare degli enti locali proprie del testo unico (Cfr. allegato C)

      Riprendendo il dettato e la lettera del T.U. i regolamenti del Comune di Pisa sono stati classificati in regolamenti:

a)  per il funzionamento degli organi di governo.

b)  per  il funzionamento degli organi e degli istituti di partecipazione.

c)  per l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale .

d)  per l’organizzazione degli uffici.

        In relazione alla classificazione di cui al punto III si fa riferimento ai diritti e interessi costituzionalmente garantiti di cui ai rapporti politici, civili, etico sociali ed economico sociali  della Carta Costituzionale e al rapporto della normativa regolamentare con la varia normativa provinciale, regionale e statale di riferimento.

      Con la classificazione di cui al punto IV  ci si pone il problema di quale si la normativa comunale per garantire i diritti civili e sociali (ex. art. 117 Cost) offerti dal Comune nel suo territorio e di quali sono gli strumenti di finanziamento e di gestione per assicurare effettivamente l’esercizio di tali diritti alla luce della nuova normativa sul federalismo fiscale.

 

Normativa di riferimento sul potere regolamentare del Comune
CARTA COSTITUZIONALE
Art. 117.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
 Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

 T. U. ENTI LOCALI 
Art.  7 - Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni