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IL POTERE NORMATIVO
DEI COMUNI
Mentre l’esercizio della funzione legislativa é propria dello Stato e
delle Regioni, ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative.
(ex. art. 118.della Costituzione: Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze).
La potestà
regolamentare è uno dei modi di esplicazione della funzione
amministrativa. I Comuni esercitano la funzione amministrativa anche
attraverso la potestà regolamentare.
La potestà
regolamentare è, altresì, uno dei poteri fondamentali dell’ente locale
attraverso il quale l’ente locale può esercitare la propria autonomia.
Rispetto al
sistema del Testo Unico della legge regionale e provinciale R.D.
4.02.1915 1915, n. 148, nell’attuale sistema delle autonomie il ruolo
del potere normativo - regolamentare dei Comuni é notevolmente ampliato.
In ogni caso la
potestà normativa regolamentare dei Comuni trova comunque un limite
nella legislazione costituzionale, statale e regionale.
In particolare:
- I Comuni esercitano
la propria potestà regolamentare secondo i principi fissati dalla
Costituzione.
- I Comuni
esercitano la propria potestà regolamentare ma lo Stato ha legislazione
esclusiva nella materia delle funzioni fondamentali dei Comuni.
- I Comuni esercitano
la potestà regolamentare per l’esercizio della funzione amministrativa
in materie di legislazione esclusiva dello stato, in materia di
legislazione concorrente e di legislazione regionale.
La normativa
comunale espressione della potestà regolamentare si deve integrare e
coordinare con la legislazione nazionale o regionale.
Conformemente a
quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della
Costituzione la legislazione dello Stato o della Regione, secondo le
rispettive competenze, assicura i requisiti minimi di uniformità, alla
disciplina dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni,
riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale.
Il servizio di
raccolta dei regolamenti del Comune ha la finalità di
a) di
informare i cittadini del Comune di Pisa su regolamenti e atti
fondamentali del Comune attualmente vigenti;
b) di
fornire al Consiglio Comunale e alle Amministrazioni Comunali (Sindaco
e Giunta) informazioni su gli ambiti e le potenzialità dell’autonomia
normativa comunale nell’attuale ordinamento; di individuare in questo
quadro la normativa costituzionale, statale di riferimento per ogni
ambito regolamentare ponendosi in una ottica di promozione
dell’autonomia normativa dell’ente locale;
c) di
provare a confrontare l’utilizzo della potestà regolamentare nel Comune
di Pisa con l’utilizzo del potere regolamentare che è stato fatto in
alcuni Comuni;
d) di
porsi il problema di una valutazione anche economica dei regolamenti e
degli atti fondamentali degli enti locali verificando la possibilità di
una analisi preventiva e/o una valutazione successiva dell’impatto della
regolamentazione.
In riferimento
ai regolamenti le varie amministrazioni pubbliche hanno proposto diverse
tipologie di classificazione (vedi allegato).
Anche alla luce
di tali soluzioni, si intende proporre le seguenti classificazioni:
I)
classificazione
dei regolamenti per ordine alfabetico.
II) classificazione
dei regolamenti per funzioni e materie.
III) classificazione
dei regolamenti in relazione all’interesse e al diritto costituzionale e
in relazione alla normativa provinciale, regionale e statale di
riferimento.
IV) classificazione
dei vari ambiti della potestà regolamentare e delle funzioni
amministrative connesse alla luce del costituendo federalismo fiscale.
In
relazione alla classificazione di cui al punto I la collocazione del
regolamento nell’ordine alfabetico è definita in base alla prima lettera
dell’ oggetto del regolamento (cfr indice).
Qualora
l’oggetto del regolamento riporti la dicitura “regolamento”, disciplina,
criteri seguito da una preposizione si fa riferimento alla prima lettera
della parola successiva. (Es. oggetto “Regolamento del Consiglio
Comunale” siamo nell’elenco per ordine alfabetico nella lettera C
(iniziale della parola Consiglio Comunale).
In relazione
alla classificazione dei regolamenti di cui al punto II si fa
riferimento a distinzioni dell’attività regolamentare degli enti locali
proprie del testo unico (Cfr. allegato C)
Riprendendo il
dettato e la lettera del T.U. i regolamenti del Comune di Pisa sono
stati classificati in regolamenti:
a)
per il funzionamento
degli organi di governo.
b)
per il funzionamento
degli organi e degli istituti di partecipazione.
c) per
l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione
e il territorio comunale .
d)
per l’organizzazione
degli uffici.
In relazione
alla classificazione di cui al punto III si fa riferimento ai diritti e
interessi costituzionalmente garantiti di cui ai rapporti politici,
civili, etico sociali ed economico sociali della Carta Costituzionale e
al rapporto della normativa regolamentare con la varia normativa
provinciale, regionale e statale di riferimento.
Con la
classificazione di cui al punto IV ci si pone il problema di quale si
la normativa comunale per garantire i diritti civili e sociali (ex. art.
117 Cost) offerti dal Comune nel suo territorio e di quali sono gli
strumenti di finanziamento e di gestione per assicurare effettivamente
l’esercizio di tali diritti alla luce della nuova normativa sul
federalismo fiscale.
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