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Supporto normativo > regolamenti

CLASSIFICAZIONE DEI REGOLAMENTI PER FUNZIONE  E MATERIA

      In tale sezione i regolamenti sono classificati per funzioni e materie

      Con tali classificazione si fa riferimento a distinzioni dell’attività regolamentare degli enti locali proprie del testo unico

       Ai sensi del testo unico:

       Ex articolo 7 – Regolamenti.

1 Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

 Ex. articolo 13 – Funzioni.

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

 Articolo 14  - Compiti del comune per servizi di competenza statale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Articolo 54 (1) Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.
I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

       Riprendendo il dettato e la lettera del T.U. i regolamenti del Comune di Pisa sono classificati in Regolamenti:

I)   per il funzionamento degli organi di governo

II)  per  il funzionamento degli organi e degli istituti di partecipazione

III) per l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale

IV)  per l’organizzazione degli uffici

      I regolamenti per l’esercizio delle funzioni amministrative, di cui al punto III).si distinguono, inoltre in:

1) Regolamenti e atti normativi per l’assetto e utilizzazione del territorio e lo sviluppo economico

       In tale ambito rientrano:

a) gli atti attribuiti al Sindaco dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (rectius ordine e sicurezza del territorio del Comune di Pisa). Sono inclusi in questi atti i provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

In queste  ipotesi  il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni

b) gli Atti regolamentari - pianificatori emanati dal Comune di Pisa -  in particolare dal Consiglio Comunale-  come Amministrazione locale. In questo caso  il Ministro dell'interno non può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni. Sussiste tuttavia  l’esigenza di confrontare le  prassi di utilizzo della potestà regolamentare dei vari Comuni.

2)  Regolamenti per i servizi alla persona e alla comunità.

       In tale ambito rientrano

a)I regolamenti relativi a compiti del comune per servizi di competenza statale. In questo caso il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni.

b) gli atti regolamentari emanati dal Comune di Pisa (in particolare Consiglio Comunale e raramente Giunta) relativi a servizi offerti alla Comunità come Amministrazione  locale. In questo caso  il Ministro dell'interno non può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni. Sussiste tuttavia l’esigenza di confrontare le  prassi dei vari Comuni per l’utilizzo della potestà regolamentare.