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In tale sezione i regolamenti sono classificati per funzioni e materie
Con tali
classificazione si fa riferimento a distinzioni dell’attività
regolamentare degli enti locali proprie del testo unico
Ai sensi del
testo unico:
Ex articolo 7
– Regolamenti.
1 Nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in
particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e
degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Ex. articolo 13 –
Funzioni.
1.
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per
l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme
sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la
provincia.
Articolo
14 - Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune
gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva
militare e di statistica.
2. Le relative
funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai
sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori
funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere
affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti
finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Articolo 54 (1)
Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale.
1. Il sindaco,
quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai
regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana.
I provvedimenti di cui al presente comma sono
tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
6. In
casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze
straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per
motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di
cui al comma 4.
12. Il Ministro
dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle
funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
Riprendendo il
dettato e la lettera del T.U. i regolamenti del Comune di Pisa sono
classificati in Regolamenti:
I)
per
il funzionamento degli organi di governo
II)
per
il funzionamento degli organi e degli istituti di partecipazione
III)
per l’esercizio delle
funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio
comunale
IV)
per
l’organizzazione degli uffici
I regolamenti
per l’esercizio delle funzioni amministrative, di cui al punto III).si
distinguono, inoltre in:
1) Regolamenti e
atti normativi per l’assetto e utilizzazione del territorio e lo
sviluppo economico
In tale ambito
rientrano:
a) gli atti attribuiti
al Sindaco dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica (rectius ordine e sicurezza del territorio del Comune
di Pisa). Sono inclusi in questi atti i provvedimenti al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana.
In queste ipotesi il
Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio
delle funzioni
b) gli Atti
regolamentari - pianificatori emanati dal Comune di Pisa - in
particolare dal Consiglio Comunale- come Amministrazione locale. In
questo caso il Ministro dell'interno non può adottare atti di indirizzo
per l'esercizio delle funzioni. Sussiste tuttavia l’esigenza di
confrontare le prassi di utilizzo della potestà regolamentare dei vari
Comuni.
2)
Regolamenti per i servizi
alla persona e alla comunità.
In tale ambito
rientrano
a)I regolamenti
relativi a compiti del comune per servizi di competenza statale. In
questo caso il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per
l'esercizio delle funzioni.
b) gli atti
regolamentari emanati dal Comune di Pisa (in particolare Consiglio
Comunale e raramente Giunta) relativi a servizi offerti alla Comunità
come Amministrazione locale. In questo caso il Ministro dell'interno
non può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni.
Sussiste tuttavia l’esigenza di confrontare le prassi dei vari Comuni
per l’utilizzo della potestà regolamentare.
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