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La legge 18 giugno 2009 n. 69 sullo sviluppo economico, sulla riforma
del processo civile e sulla semplificazione, contiene una nuova
formulazione dell'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo in
materia di termine per la conclusione del procedimento, nonché
l'introduzione, nella medesima legge, dell’art. 2 bis, intitolato
"conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del
procedimento”.
Il nuovo testo dell’articolo 2, primo comma, della legge n.
241/1990 ribadisce:
a) il dovere di conclusione del procedimento
amministrativo con l’adozione di un
provvedimento espresso;
b)
la facoltà di impugnare il silenzio dell'amministrazione senza necessità
di diffida “fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza del termine per provvedere”, e il
potere del giudice amministrativo di “conoscere della fondatezza
dell’istanza”, “fatta salva la
riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano
i presupposti”.
Nel nuovo testo dell’art. 2 della legge n. 241/1990 sul procedimento
amministrativo tra le novità di maggior rilievo si segnalano:
1) La revisione dei termini per la conclusione
del procedimento
In
particolare la nuova disciplina sui termini del procedimento è la
seguente:
-
fino al 4 Luglio 2010 (un anno dall’entrata in vigore della legge) il
termine di conclusione del procedimento é fissato in 90 giorni,
in assenza di appositi regolamenti;
-
fino al 4 Luglio 2010 occorre stabilire con appositi regolamenti i
termini di durata dei procedimenti amministrativi; in particolare, in
base ai regolamenti, il termine generale di conclusione del
procedimento é ridotto da 90 a 30 giorni; per alcuni
provvedimenti sono individuati termini comunque non superiori a 90 o
180 giorni; sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono
un termine diverso;
-
dopo il 4 Luglio 2010 senza che i termini siano fissati si applica il
termine generale di 30 gg.
2) La modifica della disciplina sulla
sospensione dei termini per l’acquisizione d’informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni,
In particolare, a seguito delle modifiche apportate alla L. n. 241/1990
per l’acquisizione d’informazioni o di certificazioni relative a fatte,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni, i termini possono essere sospesi, per una
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
In confronto alla disciplina previgente é
stata quindi inserita la nuova regola della sospensione del termine per
un periodo non superiore a trenta giorni.
Le norme sulla sospensione dei termini procedimentali si devono
coordinare:
a) l’obbligo
d’integrazione e completamento delle istanze (art. 6, lett. B L. n.
241/1990 );
b)
con la disciplina ex.
art. 16 e 17 della L. n. 241/1990 in materia di pareri istruttori e
valutazioni tecniche; in particolare il
comma 7 dell’art. 2 fa salvo quanto previsto dall’articolo 17 in merito
ai termini per l’adozione di un provvedimento per il quale debbano
essere preventivamente acquisite, per disposizione espressa di legge o
di regolamento, le valutazioni tecniche di organi o enti appositi;
in dottrina si ritiene che quel “fatto salvo quanto
previsto dall'art.17,” vada inteso nel senso che la richiesta delle
valutazioni tecniche abbia efficacia solo sospensiva e non anche
interruttiva del termine del procedimento principale il quale, pertanto,
riprenderà a decorrere, e non ricomincerà, dall'acquisizione delle
medesime.
Secondo la dottrina, inoltre, ai fini della legittimità
dell'indicata sospensione, sarà opportuno dimostrare di aver tentato con
esito negativo l'applicazione dell'art. 43 del Testo Unico sulla
documentazione amministrativa,
il quale dispone che,
per l'accesso diretto ai propri archivi, l'amministrazione certificante
rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione, in cui
vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso.
Le amministrazioni procedenti, dunque, per accelerare le
proprie istruttorie debbono chiedere tali autorizzazioni almeno alle
amministrazioni certificanti con cui si rapportano con maggiore
frequenza.
Se, infatti, l'amministrazione neppure ha tentato di
conseguire tale accesso diretto, potrebbe sostenersi
l'illegittimità della conseguente sospensione procedimentale e
l'imputabilità a colpa dell'amministrazione della tardiva conclusione
del procedimento per aver omesso l'utilizzazione di ogni strumento di
accelerazione e semplificazione a sua disposizione.
3) La previsione legislativa espressa del
risarcimento del danno da ritardo.
Con la novella della legge n.241/1990 il legislatore ha posto
espressamente a carico delle pubbliche amministrazioni il risarcimento
del danno da ritardo, stabilendo, ex. art. 2 bis, che (I comma) “le
pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art- 1 comma 1-ter,
sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento” ( II comma) “le controversie
relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque anni”.
Si discute in dottrina quale sia la configurazione giuridica del danno
da ritardo, alla luce della codificazione del risarcimento del danno
operata dall’art. 2 bis.
Si
ritiene di potere condividere la seguente interpretazione dottrinale
a)
Nella vicenda del privato che rivolge
un’istanza alla p.a. si possono distinguere due beni della vita. Il
primo è quello del rispetto dei tempi certi del procedimento, perché
sotteso alla salvaguardia della progettualità del privato che si
realizza in determinati tempi; il secondo, il bene sostanziale richiesto
(es. concessione edilizia, autorizzazione ecc.).
Ne
consegue che, nell’ipotesi di scadenza del termine del procedimento, il
privato, ove ne sia danneggiato nelle more dell’emanazione del
provvedimento, avrà diritto al risarcimento indipendentemente dal
contenuto del provvedimento che è destinato a conseguire.
La
fattispecie risarcitoria prevista dal nuovo articolo 2 bis della legge
241/90, dunque, comporta un superamento della prevalente giurisprudenza
che si è formata sulla legislazione preesistente, ancorando il
risarcimento al ritardo o al silenzio della p.a. indipendentemente dal
contenuto dell’atto.
b)
L’art. 2 bis attribuisce alla
cognizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda risarcitoria,
in considerazione del fatto che l’illecito non è connesso all’
illegittima attività provvedimentale della p.a., ma è generato da un
comportamento omissivo che fonda il diritto al risarcimento del danno.
Non
si è quindi di fronte a “comportamenti” della pubblica amministrazione
lesivi di diritti soggettivi del privato, ma “in presenza della diversa
ipotesi del mancato tempestivo soddisfacimento dell’obbligo
dell’autorità amministrativa di assolvere adempimenti pubblicistici,
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative”.
c)
Non è da condividere, pur tuttavia, la
tesi della responsabilità contrattuale della p.a. (con tutte le
conseguenze anche in ordine alla quantificazione del danno, alla prova
dell’elemento soggettivo – presunto - e all’allungamento dei termini
prescrizionali – dieci anni anziché cinque).
La
fattispecie del danno da ritardo si deve invece inquadrare all'interno
della responsabilità extracontrattuale ex. art. 2043, con il conseguente
onere della prova dell’esistenza dell’elemento soggettivo a carico del
privato.
D’altro canto non è richiesto al privato danneggiato da un provvedimento
amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio sotto il
profilo dell' elemento soggettivo. Infatti, pur non essendo
configurabile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una
generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'amministrazione per i
danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione
delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e
quella relativa alle presunzioni semplici, di cui all'art. 2727 c.c..
Il
privato danneggiato potrebbe, quindi, invocare l'illegittimità del
provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare
circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un
errore non scusabile. Spetterà, di contro, all'amministrazione
dimostrare che si è trattato di un errore scusabile.
4 ) L’introduzione di un nuovo meccanismo di valutazione della
responsabilità dirigenziale che tiene conto, anche ai fini della
retribuzione di risultato, del rispetto dei termini per la conclusione
del procedimento amministrativo.
Il pagamento dei danni attiverà procedure di rimborso attraverso la
Corte dei conti, cui spetta la verifica dell’esistenza e
dell’imputabilità al singolo funzionario del danno erariale
E’ fatta salva inoltre l’ eventuale responsabilità penale e/o civile del
funzionario responsabile dell’emanazione dell’atto chiamato in causa dal
terzo danneggiato.
5) L’inclusione della normativa sui termini del
procedimento tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’articolo 117 II comma lettera m) della Costituzione.
In particolare la legge n. 69/2009 ha novellato il testo
dell'art. 29 della legge n.241/1990 il quale ora dispone che
“attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la
pubblica amministrazione …di concludere il procedimento entro un termine
prefissato nonché quelle relative alla ….durata massima dei
procedimenti”.
In questo quadro gli enti locali nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni
concernenti l’obbligo di concludere il procedimento entro un termine
prefissato nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti”
ex. legge n. 69/2009, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
Il
risarcimento del danno da ritardo ; l’art. 2 bis della legge
241/1990 introdotto dalla legge 69/2009 Paolo Maria Zerman-
Avvocato dello Stato in
www.giustizia-amministrativa.it
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