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Supporto normativo > potestà regolmentare

 

Esclusione o riduzione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per sussistenza del caso fortuito: responsabilità del soggetto danneggiato

Giurisprudenza locale

  • Sulla esclusione o riduzione della responsabilità  della P.A. considerata la visibilità dell’insidia

  • Sulla esclusione o riduzione della responsabilità  della P.A. in considerazione dello stato della strada e del luogo in cui si è verificato il sinistro

  • Sulla esclusione dell’insidia  nell’ipotesi  in cui il danneggiato conosca il luogo in cui si è verificato il sinistro

  • Sulla esclusione o riduzione della responsabilità  della P.A. in considerazione del comportamento o della velocità tenuta dal danneggiato

Sulla esclusione o riduzione della responsabilità  della P.A considerata la visibilità dell’insidia

             Tribunale di Pisa n. 268/04 Dott. Andrea Gemignani  (fattispecie in cui un pedone è caduto per un avvallamento del manto stradale male ricoperto di asfalto non segnalato e scarsamente illuminato mentre percorreva a piedi  Lungarno Pacinotti, al bivio con Via Curtatone e Montanara alle ore 19,30 del 4.12.1997  - RESPINTA LA DOMANDA DELL’ ATTORE   DANNEGGIATO  SPESE COMPENSATE).

            “Non è possibile individuare neanche il requisito della non prevedibilità dell’evento abitando il danneggiato nelle immediate vicinanze del fatto e per questo essendo ragionevolmente in grado di individuare l’insidia  durante i transiti giornalieri e quindi evitare ogni eventuale pericolo”.

 

             Tribunale di Pisa n. 529/04 Sezione civile Daniela Lapucci  (fattispecie in cui il danneggiato  transitava a piedi  nel  controviale delle Piagge a Pisa in data 14.11.1991 alle ore 16.00 DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI RESPINTA PERCHE NON PROVATA IN FATTO E IN DIRITTO;  CONDANNA DEL DANNEGGIATO ATTORE A RIFONDERE LE SPESE DI CAUSA  1000 + 1200 + 480).

            “Mancano ai fini della responsabilità del comune la non visibilità dell’insidia e la non prevedibilità della stessa” quando “l’attrice  abita laddove è caduta e quindi conosce  bene la situazione dei luoghi ed é  caduta in pieno giorno“

 

       Corte di appello II civile di Firenze n. 1359/04 (fattispecie di caduta di pedone a causa di  pietra di pavimentazione sconnessa in tutta la piazza  APPELLO INFONDATO CONDANNA DELL’APPELLANTE AL RIMBORSO DELLE SPESE di lite di Euro 2.972)  (Tribunale di Pisa del 10.01.01 RIGETTATA LA DOMANDA DELL’ATTRICE.  DANNEGGIATA; SPESE DI LITE COMPENSATE).

            In una situazione generalizzata di un certo e molto limitato pericolo, trattandosi di pavimentazione visibilmente sconnessa in tutta la piazza, ben avvertibile da chiunque, soprattutto in ora diurna,  non  é affatto imprevedibile che un lastrone della pavimentazione possa  essere leggermente rialzato rispetto agli altri” “Non può  rappresentare un insidia o trabocchetto un  leggero rialzo appunto perché ben prevedibile e visibile – ben potendosi ragionevolmente presumere che una situazione simile sussistesse in varie altre parti della piazza, dato che un antica pavimentazione in lastroni di pietra non può godere di un livellamento perfetto”. Il danneggiato conoscendo e comunque vedendo lo stato della pavimentazione della piazza con un minimo di prudenza e cioè guardando passo per passo dove metteva i piedi avrebbe tranquillamente evitato il sinistro”.

 

             Tribunale di Pisa, Dott.ssa Picardi,, Sentenza N. 898/06; RIGETTATA LA DOMANDA DELL’ATTORE NEI CONFRONTI DEI CONVENUTI,  INTEGRALMENTE COMPENSATE LE SPESE TRA TUTTE LE PARTI)

            E’ esclusa la responsabilità ex. art 2051 cod. civ. quando il comportamento colposo del danneggiato. interrompendo qualsiasi nesso causale tra erronea segnaletica stradale e sinistro, tenuto conto della gravità della colpa dell’attore, della circostanza che la collisione si è verificata non all’inizio della strada imboccata in senso contrario, delle condizioni dei luoghi che non sono tali da escludere la visibilità dei veicoli provenienti in senso opposto, dell’ora in cui si è verificato il sinistro.

             Nell’ipotesi di caduta di  ciclomotore  originata da un tubo posizionato sulla sede stradale é da escludersi la fattispecie dell’insidia per la comoda avvistabilità della struttura con la persistente luce naturale tenuto conto dell’ora legale

 

             Giudice di Pace di Pisa Sentenza n. 10/07 Avv. Dario Buongiorno  fattispecie in cui il danneggiato stava percorrendo  Via Don Bosco a velocità moderata quando giunto in prossimità della Polizia Stradale  andava ad urtare contro uno dei panettoni in cemento armato non segnalato inopportunatamente posizionato sul lato destro della carreggiata di   pertinenza dei veicoli in transito, ostruendola parzialmente DOMANDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PISA RIGETTATA SI COMPENSANO LE SPESE DI GIUDIZIO).

            Un panettone nonostante la mancata segnalazione di dissuasori di sosta può non costituire insidia stradale.  Il panettone contro cui  è avvenuto l’urto del veicolo non costituisce in concreto insidia stradale poiché per le circostanze di tempo e di luogo del sinistro era dall’attore concretamente visibile, prevedibile ed evitabile mediante l’esercizio doveroso dei poteri di controllo e vigilanza che devono contrassegnare la diligente condotta di guida dei conducenti dei veicoli,

 ........Le pertinenze erano ben visibili dal punto di vista quantitativo già da distanza e comunque non interferivano con la normale circolazione stradale per il fatto che non erano posizionati nella sede stradale asfaltata, ma nello sterrato laterale 

Il tratto stradale interessato – rettilineo a senso unico di marcia –é  talmente ampio da consentire il transito dei veicoli per file parallele ed è privo di ostacoli che possano in qualche modo impedire la visibilità sulla sinistra.

Sulla esclusione o riduzione della responsabilità  della P.A. in considerazione dello stato della strada e del luogo in cui si è verificato il sinistro

             Tribunale di Pisa n. 764/04 Sezione civile Fattispecie :caduta di pedone  a causa di pavimentazione  visibilmente sconnessa in tutta la piazza avvertibile da chiunque in ora diurna.RESPINTA LA DOMANDA DELL’ATTORE

            Nell’ipotesi di caduta di ciclomotore originata da una buca  non può  ritenersi  la buca non visibile”  quando “sin dalla lettera di richiesta danni per ottenere il risarcimento l’attore parla  di grave buca nel manto stradale, e i testi rilevano che la buca aveva dimensioni di circa mezzo metro di larghezza   senza peraltro produrre documentazione fotografica”. 

       Tribunale di Pisa n. 764/04 Sezione civile  in una fattispecie in cui il danneggiato è entrato con la ruota anteriore del ciclomotore in una buca non segnalata sul lato destro della strada  mentre stava percorrendo la via Crispi  nei pressi dell’incrocio con Via Manzoni  in data 13.05.1993.RESPINTA LA DOMANDA DELL’ATTORE

Nell’ipotesi di caduta di ciclomotore originata da una buca   Non può  ritenersi  la buca non visibile”  quando “sin dalla lettera di richiesta danni per ottenere il risarcimento l’attore parla  di grave buca nel manto stradale, e i testi rilevano che la buca aveva dimensioni di circa mezzo metro di larghezza   senza peraltro produrre documentazione fotografica”.

 

             Tribunale di Pisa, Dott.ssa Picardi,, Sentenza N. 898/06 RIGETTATA LA DOMANDA DELL’ATTORE NEI CONFRONTI DEI CONVENUTI,  INTEGRALMENTE COMPENSATE LE SPESE TRA TUTTE LE PARTI)

             E’ esclusa la responsabilità ex. art 2051 cod. civ. quando il comportamento colposo del danneggiato. interrompendo qualsiasi nesso causale tra erronea segnaletica stradale e sinistro, tenuto conto della gravità della colpa dell’attore, della circostanza che la collisione si è verificata non all’inizio della strada imboccata in senso contrario, delle condizioni dei luoghi che non sono tali da escludere la visibilità dei veicoli provenienti in senso opposto, dell’ora in cui si è verificato il sinistro . Tribunale di Pisa, Dott.ssa Picardi,, .

            Corte di appello II civile di Firenze n. 1359/04 Fattispecie di caduta di pedone a causa di) pietra di pavimentazione sconnessa  APPELLO INFONDATO CONDANNA DELL’APPELLANTE AL RIMBORSO DELLE SPESE di lite di Euro 2.972)  (Tribunale di Pisa del 10.01.01 RIGETTATA LA DOMANDA DELL’ATTRICE.  DANNEGGIATA; SPESE DI LITE COMPENSATE    

In una situazione generalizzata di un certo e molto limitato pericolo, trattandosi di pavimentazione visibilmente sconnessa in tutta la piazza, ben avvertibile da chiunque, soprattutto in ora diurna,  non  é affatto imprevedibile che un lastrone della pavimentazione possa  essere leggermente rialzato rispetto agli altri” “Non può  rappresentare un insidia o trabocchetto un  leggero rialzo appunto perché ben prevedibile e visibile – ben potendosi ragionevolmente presumere che una situazione simile sussistesse in varie altre parti della piazza, dato che un antica pavimentazione in lastroni di pietra non può godere di un livellamento perfetto”. Il danneggiato conoscendo e comunque vedendo lo stato della pavimentazione della piazza con un minimo di prudenza e cioè guardando passo per passo dove metteva i piedi avrebbe tranquillamente evitato il sinistro”.

Sulla esclusione dell’insidia  nell’ipotesi  in cui il danneggiato conosca il luogo in cui si è verificato il sinistro

             Tribunale di Pisa n. 268/04  Dott. Andrea Gemignani (in una fattispecie in cui il danneggiato è caduto per un avvallamento del manto stradale non segnalato e scarsamente illuminato mentre percorreva a piedi  Lungarno Pacinotti, al bivio con Via Curtatone e Montanara alle ore 19,30 del 4.12.1997   RESPINTA LA DOMANDA DELL’ ATTORE   DANNEGGIATO  SPESE COMPENSATE

            Non è possibile individuare neanche il requisito della non prevedibilità dell’evento abitando il danneggiato nelle immediate vicinanze del fatto e per questo essendo ragionevolmente in grado di individuarla  (l’insidia ?) durante i transiti giornalieri e quindi evitare ogni eventuale pericolo.

 

             Tribunale di Pisa n. 529/04 Sezione civile Dott.ssa Daniela Lapucci  (in  una fattispecie in cui il danneggiato  transitava a piedi  nel  controviale delle Piagge a Pisa in data 14.11.1991 alle ore 16.00 DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI RESPINTA PERCHE NON PROVATA IN FATTO E IN DIRITTO;  CONDANNA DEL DANNEGGIATO ATTORE A RIFONDERE LE SPESE DI CAUSA  1000 + 1200 + 480)-

            “Le eventuali sconnessioni non possono essere considerate insidie tanto più che l’attrice abita proprio nel luogo in cui è caduta” 

           “Mancano ai fini della responsabilità del comune la non visibilità dell’insidia e la non prevedibilità della stessa” quando “l’attrice  abita laddove è caduta e quindi conosce  bene la situazione dei luoghi ed é  caduta in pieno giorno”

Sulla esclusione o riduzione della responsabilità  della P.A. in considerazione del comportamento o della velocità tenuta dal danneggiato

             Giudice di Pace di Pisa, Avv. Dario Buongiorno, Sentenza N. 10/07 Fattispecie: sinistro di veicolo  causato  da erronea segnaletica DOMANDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PISA RIGETTATA, SI COMPENSANO  LE  SPESE DI GIUDIZIO).

              E’ esclusa la responsabilità  della Pubblica amministrazione  se il comportamento del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso emergendo dalle risultanze istruttorie il sinistro stradale è ascrivibile a colpa esclusiva del danneggiato.  

 

             Giudice di Pace di Pisa  Dr. Casella Sentenza N. 30/07

Rispondono in misura paritaria il Comune e il Conducente del Veicolo quando il conducente sopraggiunge a velocità certamente non consona allo stato dei luoghi – non interessando se sulla rotonda gravi onere di stop o di dare la precedenza ed ha causa della sua andatura ha causato il sinistro de quo forse facilitato dalla   imperfetta manutenzione della strada impregnata di liquido viscido