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Giurisprudenza locale
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Sulla
esclusione o riduzione della responsabilità della P.A. considerata
la visibilità dell’insidia
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Sulla
esclusione o riduzione della responsabilità della P.A. in
considerazione dello stato della strada e del luogo in cui si è
verificato il sinistro
-
Sulla esclusione
dell’insidia nell’ipotesi in cui il danneggiato conosca il luogo
in cui si è verificato il sinistro
-
Sulla
esclusione o riduzione della responsabilità della P.A. in
considerazione del comportamento o della velocità tenuta dal
danneggiato
Sulla
esclusione o riduzione della responsabilità della P.A considerata la
visibilità dell’insidia
Tribunale di Pisa n. 268/04 Dott. Andrea Gemignani
(fattispecie in cui un pedone è caduto per un
avvallamento del manto stradale male ricoperto di asfalto non segnalato
e scarsamente illuminato mentre percorreva a piedi Lungarno Pacinotti,
al bivio con Via Curtatone e Montanara alle ore 19,30 del 4.12.1997 -
RESPINTA LA DOMANDA DELL’ ATTORE DANNEGGIATO SPESE COMPENSATE).
“Non è possibile
individuare neanche il requisito della non prevedibilità dell’evento
abitando il danneggiato nelle immediate vicinanze del fatto e per questo
essendo ragionevolmente in grado di individuare l’insidia durante i
transiti giornalieri e quindi evitare ogni eventuale pericolo”.
Tribunale di Pisa n. 529/04 Sezione civile Daniela Lapucci
(fattispecie in cui il danneggiato transitava a piedi
nel controviale delle Piagge a Pisa in data 14.11.1991 alle ore 16.00
DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI RESPINTA PERCHE NON PROVATA IN FATTO E IN
DIRITTO; CONDANNA DEL DANNEGGIATO ATTORE A RIFONDERE LE SPESE DI CAUSA
1000 + 1200 + 480).
“Mancano
ai fini della responsabilità del comune la non visibilità dell’insidia e
la non prevedibilità della stessa” quando “l’attrice abita laddove è
caduta e quindi conosce bene la situazione dei luoghi ed é caduta in
pieno giorno“
Corte di appello II civile
di Firenze n. 1359/04 (fattispecie di caduta
di pedone a causa di pietra di pavimentazione sconnessa in tutta la
piazza APPELLO INFONDATO CONDANNA DELL’APPELLANTE AL RIMBORSO
DELLE SPESE di lite di Euro 2.972) (Tribunale di Pisa del 10.01.01
RIGETTATA LA DOMANDA DELL’ATTRICE. DANNEGGIATA; SPESE DI LITE
COMPENSATE).
In una situazione
generalizzata di un certo e molto limitato pericolo, trattandosi di
pavimentazione visibilmente sconnessa in tutta la piazza,
ben avvertibile da chiunque, soprattutto in ora diurna, non é
affatto imprevedibile che un lastrone della pavimentazione possa essere
leggermente rialzato rispetto agli altri” “Non può rappresentare un
insidia o trabocchetto un leggero rialzo appunto perché ben prevedibile
e visibile – ben potendosi ragionevolmente presumere che una situazione
simile sussistesse in varie altre parti della piazza, dato che un antica
pavimentazione in lastroni di pietra non può godere di un livellamento
perfetto”. Il danneggiato conoscendo e comunque vedendo lo stato della
pavimentazione della piazza con un minimo di prudenza e cioè guardando
passo per passo dove metteva i piedi avrebbe tranquillamente evitato il
sinistro”.
Tribunale di Pisa,
Dott.ssa Picardi,, Sentenza N. 898/06; RIGETTATA LA DOMANDA
DELL’ATTORE NEI CONFRONTI DEI CONVENUTI, INTEGRALMENTE COMPENSATE LE
SPESE TRA TUTTE LE PARTI)
E’ esclusa la
responsabilità ex. art 2051 cod. civ. quando il comportamento colposo
del danneggiato. interrompendo qualsiasi nesso causale tra erronea
segnaletica stradale e sinistro, tenuto conto della gravità della colpa
dell’attore, della circostanza che la collisione si è verificata non
all’inizio della strada imboccata in senso contrario, delle condizioni
dei luoghi che non sono tali da escludere la visibilità dei veicoli
provenienti in senso opposto, dell’ora in cui si è verificato il
sinistro.
Nell’ipotesi di caduta di
ciclomotore originata da un tubo posizionato sulla sede stradale é
da escludersi la fattispecie dell’insidia per la comoda avvistabilità
della struttura con la persistente luce naturale tenuto conto
dell’ora legale
Giudice di Pace di Pisa Sentenza n. 10/07 Avv.
Dario Buongiorno fattispecie in cui il danneggiato stava percorrendo
Via Don Bosco a velocità moderata quando giunto in prossimità della
Polizia Stradale andava ad urtare contro uno dei panettoni in cemento
armato non segnalato inopportunatamente posizionato sul lato destro
della carreggiata di pertinenza dei veicoli in transito, ostruendola
parzialmente DOMANDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PISA RIGETTATA SI
COMPENSANO LE SPESE DI GIUDIZIO).
Un panettone nonostante la
mancata segnalazione di dissuasori di sosta può non costituire insidia
stradale. Il panettone contro cui è avvenuto l’urto del veicolo non
costituisce in concreto insidia stradale poiché per le circostanze di
tempo e di luogo del sinistro era dall’attore concretamente visibile,
prevedibile ed evitabile mediante l’esercizio doveroso dei poteri di
controllo e vigilanza che devono contrassegnare la diligente condotta di
guida dei conducenti dei veicoli,
........Le pertinenze erano ben
visibili dal punto di vista quantitativo già da distanza e comunque non
interferivano con la normale circolazione stradale per il fatto che non
erano posizionati nella sede stradale asfaltata, ma nello sterrato
laterale
Il tratto stradale interessato –
rettilineo a senso unico di marcia –é talmente ampio da consentire il
transito dei veicoli per file parallele ed è privo di ostacoli che
possano in qualche modo impedire la visibilità sulla sinistra.
Sulla esclusione o riduzione della
responsabilità della P.A. in considerazione dello stato della strada e
del luogo in cui si è verificato il sinistro
Tribunale di Pisa n.
764/04 Sezione civile Fattispecie :caduta di pedone a causa di
pavimentazione visibilmente sconnessa in tutta la piazza avvertibile da
chiunque in ora diurna.RESPINTA LA DOMANDA DELL’ATTORE
Nell’ipotesi di caduta di
ciclomotore originata da una buca non può ritenersi la buca non
visibile” quando “sin dalla lettera di richiesta danni per ottenere il
risarcimento l’attore parla di grave buca nel manto stradale, e i testi
rilevano che la buca aveva dimensioni di circa mezzo metro di
larghezza senza peraltro produrre documentazione fotografica”.
Tribunale di Pisa n. 764/04 Sezione
civile in una fattispecie in cui il danneggiato è entrato con la
ruota anteriore del ciclomotore in una buca non segnalata sul lato
destro della strada mentre stava percorrendo la via Crispi nei pressi
dell’incrocio con Via Manzoni in data 13.05.1993.RESPINTA LA DOMANDA
DELL’ATTORE
Nell’ipotesi di caduta di ciclomotore
originata da una buca Non può ritenersi la buca non visibile”
quando “sin dalla lettera di richiesta danni per ottenere il
risarcimento l’attore parla di grave buca nel manto stradale, e i
testi rilevano che la buca aveva dimensioni di circa mezzo metro di
larghezza senza peraltro produrre documentazione fotografica”.
Tribunale di Pisa,
Dott.ssa Picardi,, Sentenza N. 898/06 RIGETTATA LA DOMANDA
DELL’ATTORE NEI CONFRONTI DEI CONVENUTI, INTEGRALMENTE COMPENSATE LE
SPESE TRA TUTTE LE PARTI)
E’ esclusa la responsabilità ex. art 2051 cod. civ. quando il
comportamento colposo del danneggiato. interrompendo qualsiasi nesso
causale tra erronea segnaletica stradale e sinistro, tenuto conto della
gravità della colpa dell’attore, della circostanza che la collisione
si è verificata non all’inizio della strada imboccata in senso
contrario, delle condizioni dei luoghi che non sono tali da
escludere la visibilità dei veicoli provenienti in senso opposto,
dell’ora in cui si è verificato il sinistro . Tribunale di Pisa,
Dott.ssa Picardi,, .
Corte di appello II civile di
Firenze n. 1359/04 Fattispecie di caduta di pedone a causa di) pietra
di pavimentazione sconnessa APPELLO INFONDATO CONDANNA
DELL’APPELLANTE AL RIMBORSO DELLE SPESE di lite di Euro 2.972)
(Tribunale di Pisa del 10.01.01 RIGETTATA LA DOMANDA DELL’ATTRICE.
DANNEGGIATA; SPESE DI LITE COMPENSATE
In una situazione generalizzata di un
certo e molto limitato pericolo, trattandosi di pavimentazione
visibilmente sconnessa in tutta la piazza, ben avvertibile da
chiunque, soprattutto in ora diurna, non é affatto
imprevedibile che un lastrone della pavimentazione possa essere
leggermente rialzato rispetto agli altri” “Non può rappresentare un
insidia o trabocchetto un leggero rialzo appunto perché ben prevedibile
e visibile – ben potendosi ragionevolmente presumere che una situazione
simile sussistesse in varie altre parti della piazza, dato che un antica
pavimentazione in lastroni di pietra non può godere di un livellamento
perfetto”. Il danneggiato conoscendo e comunque vedendo lo stato della
pavimentazione della piazza con un minimo di prudenza e cioè guardando
passo per passo dove metteva i piedi avrebbe tranquillamente evitato il
sinistro”.
Sulla esclusione
dell’insidia nell’ipotesi in cui il danneggiato conosca il luogo in
cui si è verificato il sinistro
Tribunale di Pisa n. 268/04 Dott. Andrea Gemignani (in una
fattispecie in cui il danneggiato è caduto per un avvallamento del manto
stradale non segnalato e scarsamente illuminato mentre percorreva a
piedi Lungarno Pacinotti, al bivio con Via Curtatone e Montanara alle
ore 19,30 del 4.12.1997 RESPINTA LA DOMANDA DELL’ ATTORE
DANNEGGIATO SPESE COMPENSATE
Non è possibile individuare
neanche il requisito della non prevedibilità dell’evento abitando il
danneggiato nelle immediate vicinanze del fatto e per questo essendo
ragionevolmente in grado di individuarla (l’insidia ?) durante i
transiti giornalieri e quindi evitare ogni eventuale pericolo.
Tribunale di Pisa n.
529/04 Sezione civile Dott.ssa Daniela Lapucci (in una fattispecie
in cui il danneggiato transitava a piedi nel controviale delle Piagge
a Pisa in data 14.11.1991 alle ore 16.00 DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI
RESPINTA PERCHE NON PROVATA IN FATTO E IN DIRITTO; CONDANNA DEL
DANNEGGIATO ATTORE A RIFONDERE LE SPESE DI CAUSA 1000 + 1200 + 480)-
“Le eventuali sconnessioni
non possono essere considerate insidie tanto più che l’attrice abita
proprio nel luogo in cui è caduta”
“Mancano ai fini della responsabilità del comune la non visibilità
dell’insidia e la non prevedibilità della stessa” quando “l’attrice
abita laddove è caduta e quindi conosce bene la situazione dei luoghi
ed é caduta in pieno giorno”
Sulla esclusione o riduzione della
responsabilità della P.A. in considerazione del comportamento o della
velocità tenuta dal danneggiato
Giudice di Pace di
Pisa, Avv. Dario Buongiorno, Sentenza N. 10/07
Fattispecie: sinistro di veicolo causato da erronea segnaletica
DOMANDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PISA RIGETTATA,
SI COMPENSANO LE SPESE DI GIUDIZIO).
E’ esclusa la responsabilità della Pubblica amministrazione se il
comportamento del danneggiato è idoneo ad interrompere il nesso
eziologico tra la causa del danno e il danno stesso emergendo dalle
risultanze istruttorie il sinistro stradale è ascrivibile a colpa
esclusiva del danneggiato.
Giudice di Pace di Pisa
Dr. Casella Sentenza N. 30/07
Rispondono in misura paritaria il
Comune e il Conducente del Veicolo quando il conducente sopraggiunge a
velocità certamente non consona allo stato dei luoghi – non interessando
se sulla rotonda gravi onere di stop o di dare la precedenza ed ha causa
della sua andatura ha causato il sinistro de quo forse facilitato
dalla imperfetta manutenzione della strada impregnata di liquido
viscido
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