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Supporto normativo > procedimenti

 

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL’ENTE COMUNE E IL DANNO DA RITARDO

NORMATIVA

 

GIURISPRUDENZA  ANTE  E POST LEGGE  N. 69/2009

- SILENZIO DELLA P.A.  E RICORSO AMMINISTRATIVO E DANNO DA RITARDO

L.egge  7 agosto 1990, n. 241(1 Testo aggiornato con le modifiche di cui alle leggi 11 Febbraio 2005, n. 15 e 14 maggio 2005, n. 80.

Art.2 5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, Art. 21-bis.

1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, …

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa. 3. …..omissis».

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Testo aggiornato con le modifiche di cui alla legge n. 69/2009

 Art.2  il comma 8. riprende totalmente e fedelmente  il comma 5  dell’art. 2 della legge n. 241/1990 prima della modifica

 

 

 

 

 

 

 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, Art. 21-bis.

Vedi schema accanto

OBBLIGO  DI  CONCLUDERE  IL PROCEDIMENTO  CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO   ENTRO UN DETERMINATO TERMINE E DANNO DA RITARDO

Legge  7 agosto 1990, n. 241(  Capo I - Princìpi Ar 2 (Conclusione del procedimento)

(articolo così sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, legge n. 80 del 2005)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

 L.egge  7 agosto 1990, n. 241(. Capo I – Princìpi .(Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni .

2-bis. Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento.

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni