|
L.egge 7 agosto 1990, n. 241(1
Testo aggiornato con le modifiche di cui alle leggi
11 Febbraio 2005, n. 15 e 14 maggio 2005, n. 80.
Art.2 5.
Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per
la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il
silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo
21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere
proposto anche senza necessità di diffida
all’amministrazione inadempiente, fintanto che
perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno
dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del
presente articolo. Il giudice amministrativo può
conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva
la riproponibilità dell’istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Legge 6
dicembre 1971, n. 1034, Art. 21-bis.
1. I
ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono
decisi in camera di consiglio, …
2. In
caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di
primo grado, il giudice amministrativo ordina
all'amministrazione di provvedere di norma entro un
termine non superiore a trenta giorni. Qualora
l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto
termine, il giudice amministrativo, su richiesta di
parte, nomina un commissario che provveda in luogo della
stessa. 3. …..omissis». |
Legge 7
agosto 1990, n. 241
Testo aggiornato con le modifiche di cui
alla legge n. 69/2009
Art.2
il comma 8. riprende totalmente e fedelmente il comma
5 dell’art. 2 della legge n. 241/1990 prima della
modifica
Legge 6
dicembre 1971, n. 1034, Art. 21-bis.
Vedi
schema accanto |
|
Legge
7 agosto 1990, n. 241( Capo I - Princìpi Ar
2 (Conclusione del procedimento)
(articolo
così sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, legge n.
80 del 2005)
1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso.
3.
Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine è di novanta giorni. |
L.egge
7 agosto 1990, n. 241(. Capo I –
Princìpi .(Conclusione del procedimento.
1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,
ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento
espresso
2. Nei
casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti
di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine
diverso, i procedimenti amministrativi di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni .
2-bis.
Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella
conclusione del procedimento.
1. Le
pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento
del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
2. Le
controversie relative all’applicazione del presente
articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento
del danno si prescrive in cinque anni |