IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
CAPO I
Disposizioni in materia tributaria
Art. 1 - Modifiche all`articolo 4 della legge regionale 26
gennaio 2001, n. 2
Art. 2 - Aumento dell`aliquota sull`imposta regionale sulle
attivita` produttive per banche, altri enti e societa`
finanziarie e imprese di assicurazione
Art. 3 - Tasse automobilistiche. Disciplina in materia di
veicoli ultraventennali
Art. 4 - Riscossione dell`imposta regionale sulle concessioni
demaniali marittime per gli anni 1998 - 2002
Art. 5 - Addizionale regionale all`imposta di consumo sul gas
metano (ARISGAM)
Art. 6 - Modifiche all`articolo 3 della legge regionale 1 luglio
1999, n.37
Art. 7 - Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto
ammontare
Art. 8 - Variazioni di aliquota dei tributi regionali
Art. 9 - Norma di copertura finanziaria
CAPO II
Programma pluriennale degli investimenti 2003 - 2005
Art. 10 - Realizzazione del Programma pluriennale degli
investimenti 2003 - 2005
Art. 11 - Intervento a favore del Comune di Firenze
Art. 12 - Interventi per la difesa delle coste e degli abitati
costieri
Art. 13 - Interventi straordinari per il rilancio dei poli
espositivi
Art. 14 - Interventi per la distribuzione irrigua dell`invaso di
Montedoglio
Art. 15 - Potenziamento delle strutture telematiche "e. toscana"
Art. 16 - Potenziamento delle strutture telematiche "Portale
della Toscana"
Art. 17 - Disposizioni di carattere finanziario
CAPO III
Disposizioni finanziarie diverse
Art. 18 - Interventi in materia di personale
Art. 19 - Sottoscrizione aumento di capitale di BIC Toscana
S.C.PA
Art. 20 - Intervento straordinario per gli impianti di
smaltimento dei rifiuti di Falascaia e Pioppogatto
Art. 21 - Contributo straordinario in favore
dell`Arciconfraternita di Misericordia di Siena a
sostegno delle iniziative di prevenzione dell`usura e
del sovraindebitamento
Art. 22 - Contributi straordinari all`agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana (ARPAT)
Art. 23 - Entrata in vigore.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1
(Modifiche all`articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2001,
n. 2)
1. Dopo il comma 3 dell`articolo 4 della legge regionale 26
gennaio 2001 n. 2 (Riduzione dell`aliquota dell`imposta regionale
sulle attivita` produttive) e` aggiunto il seguente comma 3 bis:
"3 bis. Con decorrenza dall`anno d`imposta in corso alla data
del 1 gennaio 2003, l`agevolazione prevista al presente
articolo e` estesa alle attivita` esercitate nel territorio
montano dei comuni parzialmente montani inseriti in comunita`
montane, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82
(Norme in materia di Comunita` montane). Il contribuente
attesta il possesso dei requisiti che danno diritto
all`agevolazione tramite dichiarazione sostitutiva, in
conformita` delle disposizioni vigenti in materia di
semplificazione della documentazione amministrativa."
Art. 2
(Aumento dell`aliquota sull`imposta regionale sulle attivita`
produttive per banche, altri enti e societa` finanziarie e
imprese di assicurazione)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell`imposta regionale sulle attivita` produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell`IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonche` riordino della disciplina dei tributi locali) e
successive modifiche, l`imposta regionale sulle attivita`
produttive e` determinata applicando al valore della produzione
netta l`aliquota del 4,40 per cento.
Art. 3
(Tasse automobilistiche. Disciplina in materia di veicoli
ultraventennali)
1. Si definiscono "veicoli ultraventennali" gli autoveicoli e i
motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall`anno di
fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l`anno di
prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i
quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall`anno di
fabbricazione medesimo.
2. I veicoli ultraventennali sono assoggettati ad una tassa di
possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica
ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nella misura di euro 60,00 per
gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Sono esclusi
da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale,
utilizzati nell`esercizio di attivita` di impresa o di arti e
professioni.
3. Ove la tassa di cui al comma 2 risulti di importo superiore a
quella sostituita, e` facolta` del contribuente versare la tassa
automobilistica ordinaria.
4. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 2 e`
corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalita`
previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria
sostituita.
5. Le tasse automobilistiche ordinarie relative a periodi fissi
per i quali le scadenze di pagamento ricadono nel periodo 1
gennaio 2001 - 31 dicembre 2002, dovute a tali scadenze per
veicoli in possesso del requisito dell`ultraventennalita` e non
corrisposte, possono essere assolte entro il 31 maggio 2003 con
il pagamento della tassa automobilistica ordinaria senza
applicazione di sanzioni ed interessi o, nel caso in cui tale
importo risulti superiore alla tassa di cui al comma 2, mediante
il pagamento di quest`ultima senza applicazione di sanzioni ed
interessi. Qualora le tasse siano state gia` parzialmente
corrisposte, la quota versata si detrae dagli importi dovuti ai
sensi del presente comma.
6. Il pagamento delle somme di cui al comma 5 estingue il debito
per tributo, sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di
somme gia` corrisposte per i periodi fissi le cui scadenze di
pagamento ricadono nel periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2002.
7. Restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti per
i veicoli ultratrentennali.
Art. 4
(Riscossione dell`imposta regionale sulle concessioni demaniali
marittime per gli anni 1998 - 2002)
1. Per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 l`imposta regionale
sulle concessioni demaniali marittime di cui alla legge regionale
11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell`ammontare dell`imposta
regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo) e
successive modifiche, e` riscossa applicando l`aliquota stabilita
dalla medesima legge sul canone statale annuo pagato dai
concessionari nei rispettivi anni di competenza, con esclusione
di conguagli eventualmente dovuti.
Art. 5
(Addizionale regionale all`imposta di consumo sul gas metano -
ARISGAM)
1. L`addizionale regionale all`imposta di consumo sul gas metano
(ARISGAM), istituita dall`articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, concernente, tra l`altro,
l`istituzione e disciplina dell`addizionale regionale all`imposta
di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, e` determinata,
per l`anno 2003, nelle seguenti misure per metro cubo:
a) T1 euro 0,020
b) T2 (fino a 250 mc. annui) euro 0,020
c) T2 (oltre 250 mc. annui) euro 0,026
d) Altri usi civili euro 0,026
e) Usi industriali, artigianali e agricoli euro 0,006
2. L`imposta sostitutiva dell`addizionale di cui al comma 1,
istituita dall`articolo 9, comma 2 del DLgs 398/1990 a carico
delle utenze esenti, e` determinata per l`anno 2003 nella misura
di euro 0,026 al metro cubo.
3. In assenza di disposizioni di variazione ai sensi
dell`articolo 8, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono confermate
anche per gli esercizi successivi.
4. La legge regionale 2 febbraio 1993, n. 6 (Determinazione delle
aliquote di alcuni tributi regionali per l`anno 1993) e`
abrogata.
Art. 6
(Modifiche all`articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1999, n.
37)
1. Dopo il comma 2 dell`articolo 3 della legge regionale 1 luglio
1999, n. 37 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR.
n.54/1980 e n. 60/1996) e` aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. Qualora, a seguito di attivita` amministrativa di
accertamento, risulti che i ritardati versamenti inerenti a
tributi regionali sono stati comunque effettuati dal soggetto
passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla
scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata e` pari al
dieci per cento del tributo tardivamente versato."
Art. 7
(Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare)
1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla
data del 31 dicembre 2002 non si fa luogo all`accertamento,
all`iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l`ammontare
dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative
o interessi, sia pari o inferiore ad euro 17,00.
2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31
dicembre 2002 non si procede al rimborso delle somme di importo
pari o inferiore ad euro 17,00.
Art. 8
(Variazioni di aliquota dei tributi regionali)
1. In conformita` di quanto disposto dall`articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), la Regione puo` rideterminare le
aliquote dei tributi regionali mediante legge entrata in vigore
al 31 dicembre dell`anno precedente il periodo di imposta per cui
si dispone.
Art. 9
(Norma di copertura finanziaria)
1. Alle minori entrate derivanti dai provvedimenti di cui
all`articolo 1, quantificabili in euro 2.500.000,00 si fa fronte,
cosi` come previsto dall`articolo 11 della legge regionale 6
agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana),
con le maggiori entrate derivanti dall`applicazione dell`articolo
2, parimenti quantificabili in euro 2.500.000,00.
CAPO II
PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2003-2005
Art. 10
(Realizzazione del Programma pluriennale degli investimenti 2003-
2005)
1. Gli interventi previsti nel Programma pluriennale degli
investimenti 2003-2005, contenuto nel documento di programmazione
economica e finanziaria (DPEF) per l`anno 2003, sono attuati
sulla base di piani e programmi approvati ai sensi dell`articolo
10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia
di programmazione regionale), di durata triennale, relativi ad
ogni specifico intervento.
2. Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione,
puo` rimodulare il piano finanziario dei singoli interventi sulla
base delle esigenze effettive di investimento di ciascuno di
essi, tenendo comunque fermi gli stanziamenti complessivamente
assegnati ad ogni singolo intervento; a tal fine, le variazioni
fra le unita` previsionali di base (UPB) relative agli interventi
di cui al comma 1, sono effettuate con deliberazione della Giunta
regionale.
3. La Giunta regionale presenta entro il 30 aprile di ogni anno
al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione
del Programma di cui al comma 1. La relazione da` conto, fra
l`altro, degli indicatori di monitoraggio e della valutazione di
ciascun intervento.
Art. 11
(Intervento a favore del Comune di Firenze)
1. Al fine di contribuire a migliorare la qualita` ambientale e
la mobilita` della citta` di Firenze, la Regione destina nel
triennio 2003-2005 la somma di euro 10.320.000,00 sotto forma di
compartecipazione agli investimenti del Comune di Firenze.
Art. 12
(Interventi per la difesa delle coste e degli abitati costieri)
1. Al fine di favorire l`attuazione degli interventi di difesa
delle coste e degli abitati costieri previsti dall`articolo 12,
comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 (Tutela
dell`ambiente e delle risorse naturali) e successive modifiche,
di competenza delle province ai sensi dell`articolo 14, comma 1,
lettera b) della medesima legge, la Regione destina nel triennio
2003-2005 la somma di euro 103.290.000,00 quale concorso
all`attuazione del programma degli interventi prioritari di
recupero e riequilibrio del litorale.
2. La Giunta regionale stipula, con gli enti locali interessati,
accordi di programma in cui sono individuati i soggetti
responsabili della progettazione e realizzazione delle opere, i
tempi di esecuzione e le modalita` di controllo sull`attuazione
del programma di cui al comma 1.
Art. 13
(Interventi straordinari per il rilancio dei poli espositivi)
1. Al fine di aumentare la rilevanza del sistema fieristico
toscano e di valorizzare le economie locali, la Regione destina
nel triennio 2003-2005 la somma di euro 82.630.000,00 per la
realizzazione di interventi finalizzati al rilancio ed alla
riqualificazione dei poli espositivi, anche mediante aumenti di
capitale delle societa` di gestione, per favorire i processi di
privatizzazione.
Art. 14
(Interventi per la distribuzione irrigua dell`invaso di
Montedoglio)
1. Per la realizzazione di lotti della rete secondaria di
distribuzione irrigua delle risorse idriche provenienti
dall`invaso di Montedoglio, la Regione destina nel triennio 2003-
2005 la somma di euro 10.320.000,00.
Art. 15
(Potenziamento delle strutture telematiche "e. toscana")
1. In attuazione del piano regionale di "e.government" previsto
nel DPEF per l`anno 2003 e al fine di favorire lo sviluppo e
l`attuazione delle politiche di innovazione nel settore della
pubblica amministrazione, la Regione destina nel triennio 2003 -
2005 la somma di euro 25.820.000,00. L`intervento e` volto a:
a) promuovere e sostenere la diffusione e realizzazione di una
infrastruttura toscana a larga banda, aperta alla
interconnessione con le reti degli operatori privati;
b) promuovere e sostenere la realizzazione di servizi telematici
per la semplificazione dell`azione pubblica a vantaggio di
soggetti pubblici e privati, anche tramite il coinvolgimento
delle rappresentanze sociali ed economiche;
c) contribuire alla diffusione nell`utilizzo della rete,
intervenendo a sostegno della domanda di servizi da parte di
soggetti pubblici e privati.
Art. 16
(Potenziamento delle strutture telematiche "Portale della
Toscana")
1. Al fine di dotare la Toscana di uno strumento di comunicazione
su rete "web", la Regione realizza il progetto del "Portale della
Toscana" e predispone apposito programma di intervento ai sensi
dell` articolo 10, comma 1 della presente legge destinando nel
triennio 2003 - 2005 la somma di euro 5.000.000,00. L`intervento
regionale e` volto a:
a) valorizzare e promuovere a livello internazionale le risorse
istituzionali, economiche, culturali e sociali della regione
organizzandole in sistema;
b) semplificare e velocizzare l`accesso ad informazioni e servizi
da parte dei cittadini, imprese, enti e altri soggetti
pubblici e privati.
2. Il piano degli interventi di cui al comma 1 individua le
modalita` di attuazione degli interventi stessi.
Art. 17
(Disposizioni di carattere finanziario)
1. All`onere di spesa di cui agli articoli, 11, 12, 13, 14, 15 e
16 ammontanti complessivamente a euro 237.380.000,00 si provvede
mediante gli stanziamenti iscritti nelle seguenti UPB:
a) UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio -
spese di investimento" per euro 10.320.000,00;
b) UPB 421 "Difesa del suolo, riduzione del rischio
idrogeologico, e prevenzione del rischio sismico - spese di
investimento" per euro 103.290.000,00;
c) UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle
attivita` turistiche e termali - spese di investimento" per
euro 82.630.000,00;
d) UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito,
agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole,
zootecniche e forestali - spese di investimento" per euro
10.320.000,00;
e) UPB 146 "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo
risorse umane per l`attuazione delle politiche regionali -
spese di investimento" per euro 25.820.000,00;
f) UPB 135 "Attivita` di carattere istituzionale - spese di
investimento" per euro 5.000.000,00.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE
Art. 18
(Interventi in materia di personale)
1. Nel triennio 2003-2005 e` annualmente autorizzato l`utilizzo
fino al 5,5 per cento delle somme stanziate per il pagamento
delle competenze fisse e ricorrenti del personale dipendente,
comprensive degli oneri riflessi, per sostenere i maggiori oneri
diretti dei trattamenti economici accessori, sia ai sensi
dell`articolo 15, comma 5 del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL), sia ai sensi dell`articolo 26, comma
3 del vigente CCNL, area della dirigenza, in conseguenza della
riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato
l`aumento delle prestazioni del personale in servizio e l`assenza
di incrementi stabiliti dalle dotazioni organiche.
2. In conformita` alle previsioni dei CCNL del personale
regionale, sono confermati per gli anni 2003 - 2005 gli importi
relativi all`anno 2001, determinati dall`articolo 14 della legge
regionale 26 gennaio 2001, n.3 (Disposizioni per il finanziamento
di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003), delle
integrazioni annue di euro 631.110,33 per il personale
appartenente alla categoria D e di euro 471.525,14 per il
personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti
incentivanti la produttivita`, i risultati e le politiche di
sviluppo delle risorse umane.
3. Gli oneri di spesa conseguenti all`applicazione del comma 2
trovano copertura finanziaria nella UPB 711 "Funzionamento della
struttura regionale - spese correnti".
Art. 19
(Sottoscrizione aumento di capitale di "BIC Toscana S.C.PA")
1. Per rafforzare la capacita` di intervento a sostegno dello
sviluppo economico locale, e` autorizzata la sottoscrizione
dell`aumento di capitale della societa` a partecipazione
regionale "BIC Toscana S.C.PA", fino ad un massimo di euro
2.000.000,00.
2. All`onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo
stanziamento iscritto nella UPB 514 "Interventi per lo sviluppo
del sistema economico e produttivo - spese d`investimento" del
bilancio di previsione 2003.
Art. 20
(Intervento straordinario per gli impianti di smaltimento dei
rifiuti di Falascaia e Pioppogatto)
1. Al fine di contribuire ai costi di costruzione e gestione del
sistema integrato degli impianti di Falascaia e Pioppogatto,
cosi` come previsti dal contratto a suo tempo stipulato dal
Commissario straordinario per la realizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Versilia nonche`
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 890 del 5 agosto
2002 (LR 25/98-LR 29/02-DCRT 88/98-Pubblicazione del Piano di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di
Lucca), e` autorizzato per l`anno 2003 un contributo di euro
5.160.000,00 in favore del Comune di Massarosa e del Comune di
Pietrasanta.
2. L`importo di cui al comma 1 e` erogato in unica soluzione, in
parti uguali a ciascuno dei due comuni, a seguito del collaudo di
entrambi gli impianti.
3. All`onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo
stanziamento iscritto nella UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati- spese di investimento" del bilancio
di previsione 2003.
Art. 21
(Contributo straordinario in favore dell`Arciconfraternita di
Misericordia di Siena a sostegno delle iniziative di prevenzione
dell`usura e del sovraindebitamento)
1. Per l`anno 2003 e` autorizzato un contributo straordinario di
euro 51.000,00 in favore dell`Arciconfraternita di Misericordia
di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di
prevenzione dell`usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo e`
erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell`esercizio
finanziario l`Arciconfraternita di Misericordia di Siena presenta
alla Giunta regionale una relazione complessiva sull`attivita`
svolta, dando atto dell`utilizzazione del contributo.
3. All`onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo
stanziamento iscritto nella UPB 112 "Interventi regionali per la
sicurezza della comunita` toscana - spese correnti" del bilancio
di previsione 2003.
Art. 22
(Contributi straordinari all`agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana - ARPAT -)
1. Al fine di assicurare la realizzazione, entro l`esercizio
2005, del processo di accreditamento delle attivita` dei
laboratori dell`ARPAT alla norma internazionale UNI CEI EN
ISO/IEC 17025:2000, e` autorizzato un contributo straordinario di
1 milione di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, su
presentazione di specifico progetto da parte dell`ARPAT, alla
determinazione delle modalita` di assegnazione ed erogazione del
contributo di cui al comma 1.
3. All`onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo
stanziamento iscritto nella UPB 112 "Interventi regionali per la
sicurezza della comunita` toscana - spese di investimento".
Art. 23
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana.
-----
La presente legge e` pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 20 dicembre 2002
MARTINI
|