|
Leggi Regione Toscana n. 10 del 4 febbraio 2003
Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche. Pubblicata sul BURT n 7 del 12/02/2003, parte Prima , SEZIONE I |
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:
INDICE
Art. 1 Oggetto e finalita`
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Regolamento di attuazione
Art. 4 Qualificazione e valorizzazione delle attivita`
commerciali in aree particolari
Art. 5 Requisiti per l`accesso all`attivita`
Art. 6 Esercizio dell`attivita`
Art. 7 Autorizzazione per l`esercizio dell`attivita` e
concessioni di posteggio
Art. 8 Posteggi riservati
Art. 9 Reintestazione dell`autorizzazione e della
concessione di posteggio
Art. 10 Piano e regolamento comunale per l`esercizio del
commercio su aree pubbliche
Art. 11 Criteri per l`individuazione dei nuovi mercati e
fiere e per la qualificazione di mercati e fiere
esistenti
Art. 12 Orari per l`attivita` commerciale
Art. 13 Osservatorio regionale in materia di commercio.
Modifica dell`articolo 8 della legge regionale 17
maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del
commercio in sede fissa in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
Art. 14 Decadenza dell`autorizzazione
Art. 15 Sanzioni
Art. 16 Norme transitorie e finali
Art. 1
(Oggetto e finalita`)
1. La presente legge disciplina il commercio su aree pubbliche e
persegue le seguenti finalita`:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta` di
impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riferimento
all`informazione, alla possibilita` di approvvigionamento, al
servizio di prossimita`, all`assortimento e alla sicurezza dei
prodotti ;
c) l`efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete
distributiva, nonche` l`evoluzione dell`offerta, anche al fine
del contenimento dei prezzi;
d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane, insulari;
e) la tutela attiva e l`ammodernamento delle aree mercatali anche
attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e
privati.
2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica agli
imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la
vendita dei propri prodotti ai sensi dell`articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell`articolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni
relative alla concessione dei posteggi nonche` per la
sostituzione nell`esercizio dell`attivita` di vendita di cui
all`articolo 7, comma 7.
Art. 2
(Definizioni)
1. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attivita` di
vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e
bevande effettuate su aree di proprieta` pubblica, comprese
quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il
comune abbia la disponibilita`.
2. Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze, i
canali, comprese quelle di proprieta` privata gravate da servitu`
di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura
destinata ad uso pubblico.
3. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree
pubbliche di cui all`articolo 10.
4. Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui
ai commi 1 e 2, articolato in piu` posteggi, attrezzato o meno e
destinato all`esercizio dell`attivita` commerciale, nei giorni
stabiliti dal piano, per l`offerta di merci al dettaglio e per la
somministrazione di alimenti e bevande; per mercato straordinario
si intende l`edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in
giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza
riassegnazione di posteggi.
5. Per posteggio nel mercato e per posteggio fuori mercato si
intendono le parti delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono
date in concessione agli operatori.
6. Per fiera si intende la manifestazione commerciale
caratterizzata dall`afflusso di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di
particolari ricorrenze, eventi o festivita`.
7. Per fiera promozionale si intende la manifestazione
commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri
storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonche`
attivita` culturali, economiche e sociali o particolari tipologie
merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli
operatori autorizzati all`esercizio del commercio su aree
pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori
individuali o le societa` di persone iscritte nel registro delle
imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli
imprenditori agricoli e agli artigiani nonche` ai produttori
agricoli non professionali, secondo modalita` e criteri stabiliti
dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle
norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
8. Per autorizzazione all`esercizio itinerante del commercio su
aree pubbliche si intende l`atto rilasciato dal comune di
residenza o dal comune in cui ha sede legale la societa` di
persone.
9. Per autorizzazione e contestuale concessione decennale di
posteggio si intende l`atto rilasciato dal comune sede del
posteggio che consente l`utilizzo dello stesso in un mercato,
fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato
alla scadenza.
10. Per concessione temporanea si intende l`atto comunale che
consente l`utilizzo di un posteggio nell`ambito di altre
manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9.
11. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte
che l`operatore si e` presentato nel mercato prescindendo dal
fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l`attivita`
commerciale.
12. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero
delle volte che l`operatore ha effettivamente esercitato
l`attivita` in tale fiera.
Art. 3
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta apposito regolamento
per la disciplina delle funzioni in materia di commercio su aree
pubbliche.
2. A tal fine la Giunta regionale acquisisce il parere
obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e consulta le
associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche
maggiormente rappresentative e quelle dei consumatori iscritte
nell`elenco di cui all`articolo 3 della legge regionale 12
gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei
consumatori e degli utenti).
3. Fino all`approvazione del regolamento comunale di cui
all`articolo 10, comma 4 o, se esistente, fino al suo adeguamento
alle norme della presente legge, i comuni applicano le
disposizioni del regolamento regionale.
Art. 4
(Qualificazione e valorizzazione delle attivita` commerciali in
aree particolari)
1. La Regione, d`intesa con i comuni e sentite le parti sociali,
puo` programmare interventi per la qualificazione e la
valorizzazione delle attivita` commerciali su aree pubbliche.
2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
nelle aree rurali, montane e insulari nonche` nelle zone
periferiche o degradate delle aree metropolitane e degli altri
centri, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino
all`esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva
competenza per le attivita` effettuate su posteggi situati in
comuni o frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
3. Per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane,
anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e
aree periferiche, il comune puo` promuovere accordi con gli
operatori che esercitano l`attivita` commerciale nei posteggi dei
mercati.
4. Il comune, per le finalita` di cui al presente articolo puo`
definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere
o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle
produzioni delle piccole e medie imprese toscane. Il comune puo`
altresi` introdurre limitazioni alla vendita di particolari
prodotti.
5. Al fine di qualificare l`esercizio dell`attivita` commerciale
il comune puo` affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere
promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi
con le modalita` definite dal piano comunale.
Art. 5
(Requisiti per l`accesso all`attivita`)
1. Ai sensi della presente legge l`attivita` commerciale su aree
pubbliche puo` essere esercitata con riferimento ai settori
merceologici alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l`attivita` commerciale, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e`
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre
anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena
superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva,
accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di
persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu` condanne a pena
detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all`inizio dell`esercizio dell`attivita`, accertate con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti
dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del
codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel
commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la moralita` pubblica) o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero
siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza.
3. Il divieto di esercizio dell`attivita` commerciale, ai sensi
del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e` stata
scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno
del passaggio in giudicato della sentenza.
4. L`esercizio, in qualsiasi forma, di un`attivita` di commercio
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata
nei confronti di una cerchia determinata di persone, e`
consentito a chi e` in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione
professionale per il commercio relativo al settore
merceologico alimentare, come disciplinato dalle vigenti
normative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell`ultimo
quinquennio, l`attivita` di vendita all`ingrosso o al
dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria
opera, per almeno due anni nell`ultimo quinquennio, presso
imprese esercenti l`attivita` nel settore alimentare, in
qualita` di dipendente qualificato addetto alla vendita o
all`amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o
affine entro il terzo grado dell`imprenditore, in qualita` di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all`Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS).
5. Ove l`attivita` di commercio relativa al settore merceologico
alimentare sia svolta da societa` di persone, il possesso dei
requisiti di cui al comma 4 e` richiesto con riferimento al
legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all`attivita` commerciale ed il possesso dei requisiti di cui al
comma 2 e` richiesto nei confronti di tutti i soci.
Art. 6
(Esercizio dell`attivita`)
1. Il commercio su aree pubbliche e` soggetto ad autorizzazione
amministrativa ed e` svolto da persone fisiche o societa` di
persone in possesso dei requisiti di cui all`articolo 5.
2. L`esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti
alimentari e` soggetto alle norme che tutelano le esigenze
igienico-sanitarie.
3. Il commercio su aree pubbliche puo` essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione;
b) su qualsiasi area purche` in forma itinerante.
4. L`esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree
demaniali non comunali e` soggetto ad autorizzazione comunale,
previo nulla osta da parte delle competenti autorita` che
stabiliscono modalita` e condizioni per l`utilizzo delle aree
predette.
5. Nel territorio toscano e` consentito l`esercizio
dell`attivita` di commercio su aree pubbliche ai soggetti
autorizzati nelle regioni italiane o nei paesi dell`Unione
europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli
operatori residenti in Toscana.
Art. 7
(Autorizzazione per l`esercizio dell`attivita` e concessioni di
posteggio)
1. L`autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel
mercato sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio.
L`autorizzazione abilita, nell`ambito del territorio regionale
anche all`esercizio dell`attivita` in forma itinerante e nei
posteggi occasionalmente liberi nonche` alla partecipazione alle
fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. L`autorizzazione per l`esercizio del commercio itinerante su
aree pubbliche e` rilasciata dal comune di residenza del
richiedente o, in caso di societa` di persone, dal comune in cui
ha sede legale la societa`. L`autorizzazione abilita
all`esercizio dell`attivita` in forma itinerante su tutto il
territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore
nonche` nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di
studio, di cura, di intrattenimento o svago. L`autorizzazione
abilita anche all`esercizio dell`attivita` nelle fiere nonche`
nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell`ambito del
territorio nazionale.
3. Ad uno stesso soggetto non puo` essere rilasciata piu` di
un`autorizzazione di cui al comma 2, fatta salva la facolta` di
subentrare in autorizzazioni esistenti.
4. L`autorizzazione all`esercizio dell`attivita` di vendita sulle
aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso
dei requisiti prescritti per l`una e l`altra attivita`.
L`abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita
annotazione sul titolo autorizzatorio.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la
partecipazione solo di operatori gia` in possesso
dell`autorizzazione all`esercizio del commercio su aree
pubbliche.
6. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei
mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni
soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di
due posteggi nello stesso mercato o fiera.
7. In caso di assenza del titolare o dei soci l`esercizio
dell`attivita` e` consentito esclusivamente a dipendenti o
collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da
dichiarazione redatta in conformita` con gli articoli 46 e
seguenti del DLgs 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa)
attestante sia la natura del rapporto con l`azienda titolare, sia
il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per
l`esercizio dell`attivita`. Tale dichiarazione deve essere
esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per
l`attivita` di vigilanza e controllo.
8. Il comune puo` prevedere il rilascio di concessioni temporanee
nell`ambito di manifestazioni commerciali a carattere
straordinario al fine di:
a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla
valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
b) promuovere l`integrazione tra operatori comunitari e
extracomunitari ;
c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo
del commercio equo e solidale;
d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
Art. 8
(Posteggi riservati)
1. Al fine di garantire l`accesso all`attivita` commerciale dei
soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27
(Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno
dell`imprenditoria giovanile) i comuni possono individuare
posteggi riservati nei mercati e nelle fiere.
2. Il comune individua nell`ambito delle aree destinate
all`esercizio delle attivita` commerciali su aree pubbliche
posteggi riservati ai portatori di handicap, di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l`assistenza,
l`integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari
di piu` di un`autorizzazione e concessione di posteggio riservato
nello stesso mercato o fiera. Per l`esercizio dell`attivita` in
caso di assenza del titolare, e` ammessa possibilita` di
sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in
possesso dei requisiti morali e professionali alle condizioni di
cui all`articolo 7, comma 7.
4. Nei mercati e nelle fiere il comune puo` riservare posteggi
agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalita`
delle produzioni.
Art. 9
(Reintestazione dell`autorizzazione e della concessione di
posteggio)
1. L`autorizzazione e la concessione di posteggio di cui
all`articolo 7, comma 1, nonche` l`autorizzazione di cui
all`articolo 7, comma 2, sono reintestate a seguito di morte del
titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell`attivita`
commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per
l`esercizio dell`attivita`.
2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione
redatta in conformita` alle disposizioni contenute nel DLgs
445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, e`
presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla
morte del titolare o entro novanta giorni dall`atto di cessione o
affidamento in gestione dell`attivita`.
3. L`autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono
reintestate, nel caso di morte del titolare, all`erede o agli
eredi che ne facciano domanda, purche` abbiano nominato, con la
maggioranza indicata nell`articolo 1105 del codice civile, un
solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi,
ovvero abbiano costituito una societa` di persone. In ogni caso
l`erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentati legali
della societa`, devono essere in possesso dei requisiti di cui
all`articolo 5. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di
cui all`articolo 5, comma 4 hanno la facolta` di continuare
l`attivita` fino alla reintestazione dell`autorizzazione e della
concessione, dandone comunicazione al comune.
4. Nel caso di morte del titolare, qualora l`erede non sia in
possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attivita` o non
intenda continuarla, l`erede ha facolta`, entro dodici mesi dalla
data del decesso, di cedere l`azienda ad altro soggetto in
possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione,
corredata da dichiarazione resa in conformita` alle disposizioni
contenute nel DLgs 445/2000, attestante il possesso dei requisiti
previsti, e` presentata dal cessionario al comune, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dall`atto di cessione
dell`attivita`.
5. La reintestazione dell`autorizzazione e` effettuata dal comune
sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l`autorizzazione
e` reintestata dal comune di residenza dell`operatore
subentrante.
6. Il reintestatario dell`autorizzazione acquisisce i titoli di
priorita` in termini di presenze maturate dall`autorizzazione del
precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a
quelle precedentemente possedute o acquisite con altre
autorizzazioni di qualsiasi tipologia, ne` trasferite su
autorizzazioni gia` nella disponibilita` dell`operatore.
7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di
autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio
riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione e`
effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di
handicap.
Art. 10
(Piano e regolamento comunale per l`esercizio del commercio su
aree pubbliche)
1. Il comune approva il piano per l`esercizio del commercio su
aree pubbliche che individua le aree destinate all`esercizio
dell`attivita` e le aree in cui l`attivita` e` vietata e
definisce modalita` per lo svolgimento dell`attivita` commerciale
in relazione a quanto previsto dall`articolo 4 della presente
legge. Il piano e` approvato sentite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei
consumatori iscritte nell`elenco di cui all`articolo 3 della
legge regionale 12 gennaio 2000 n. 1 (Norme per la tutela e la
difesa dei consumatori e degli utenti).
2. Il piano comunale ha validita` almeno triennale e puo` essere
aggiornato con le stesse modalita` previste per l`approvazione.
3. Al fine di assicurare la conformita` dei piani comunali
approvati prima dell`entrata in vigore del regolamento regionale
di cui all`articolo 3, i comuni provvedono alla eventuale
modifica o integrazione degli stessi.
4. Il comune approva il regolamento comunale che, ai sensi
dell`articolo 117, sesto comma, della Costituzione, disciplina
l`organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in
materia di commercio su aree pubbliche.
Art. 11
(Criteri per l`individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la
qualificazione di mercati e fiere esistenti)
1. Ai fini dell`individuazione delle aree da destinarsi a nuovi
mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi
per l`esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni
tengono conto:
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle compatibilita` rispetto alle esigenze di carattere
igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei
necessari servizi pubblici.
2. Qualora uno o piu` soggetti mettano a disposizione del comune
un`area privata per l`esercizio dell`attivita` di cui
all`articolo 6 comma 3 lettera a), essa puo` essere inserita tra
le aree destinate all`esercizio dell`attivita` stessa.
3. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le
organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche
maggiormente rappresentative a livello regionale e le
associazioni dei consumatori iscritte nell`elenco di cui
all`articolo 3 della LR 1/2000, puo` provvedere allo spostamento
di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori
interessati un termine di almeno un anno per il definitivo
trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva
la possibilita` di prevedere termini diversi a seguito di
specifici accordi.
4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e
sicurezza o di igiene e sanita` pubblica, resta salva la facolta`
del comune di trasferire o modificare l`assetto del mercato,
posteggi fuori mercato, fiere. Al riguardo il comune consulta le
organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce
congrui termini per le nuove collocazioni.
5. Ogni area pubblica destinata all`esercizio del commercio su
posteggio e` dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in
misura proporzionale al numero dei posteggi.
Art. 12
(Orari per l`attivita` commerciale)
1. Gli orari di vendita, per ciascun mercato o fiera, sono
definiti dal comune nell`ambito delle normative vigenti.
2. E` facolta` del comune armonizzare gli orari delle attivita`
commerciali su aree pubbliche con gli orari delle attivita`
commerciali sulle aree private in sede fissa.
Art. 13
(Osservatorio regionale in materia di commercio. Modifica
dell`articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28
(Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114))
Dopo il comma 1 dell`articolo 8 della legge regionale 17 maggio
1999 n. 28, e` aggiunto il seguente:
"1 bis. Nell`ambito dell`Osservatorio regionale e` istituito
uno specifico sistema di monitoraggio delle attivita`
commerciali su aree pubbliche."
Art. 14
(Decadenza dell`autorizzazione)
1. L`autorizzazione nonche` l`eventuale concessione nel mercato e
nella fiera decadono nel caso in cui l`operatore non risulti in
possesso dei requisiti di cui all`articolo 5.
2. L`autorizzazione e la concessione nel mercato decadono
altresi` nei casi in cui l`operatore:
a) non inizi l`attivita` entro sei mesi dalla data dell`avvenuto
rilascio, fatta salva la facolta` del comune di concedere una
proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessita`;
b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero
superiori ad un terzo del periodo di operativita` del mercato
ove questo sia inferiore all`anno solare, fatti salvi i casi,
qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione
dell`attivita` per malattia, servizio militare, gravidanza e
puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall`inizio
del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e
puerperio, la decadenza dell`autorizzazione non opera qualora
l`attivita` sia sospesa per un periodo massimo di quindici
mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l`attivita` sia
sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come
previsto dall`articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge quadro per l`assistenza, integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate) e dell`articolo 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita` e della paternita`, a norma dell`articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53)
c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui
all`articolo 9, comma 2.
3. L`autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel
caso in cui l`operatore non utilizzi il posteggio per un numero
di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un
triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell`attivita` da
parte di ditta individuale per malattia, servizio militare,
gravidanza e puerperio, in conformita` alle disposizioni di cui
al comma 2, lettera b).
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni e` obbligatoria la
presenza per l`intera manifestazione. Nelle fiere di durata
superiore e` da ritenersi assente l`operatore che utilizzi il
posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della
durata di ogni singola edizione della fiera.
Art. 15
(Sanzioni)
1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la
prescritta autorizzazione o concessione di posteggio e` punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
2.500 ad euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della
merce.
2. In caso di assenza del titolare, l`esercizio del commercio su
aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore
familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all`articolo
5, e` punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione e` irrogata al
titolare dell`autorizzazione.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal
comune per l`esercizio del commercio su aree pubbliche, e` punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
250 ad euro 1.500.
4. In caso di particolare gravita` o di recidiva, puo` essere
disposta, quale misura interdittiva, la sospensione
dell`attivita` di vendita per un periodo da dieci a venti giorni
di attivita`. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi;
la recidiva non opera se e` stato provveduto al pagamento della
sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della
recidiva, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio
della Regione Toscana.
5. Nel caso in cui l`operatore, nel periodo di cinque anni a
decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione
per la terza volta, puo` essere disposta la revoca
dell`autorizzazione.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all`accertamento ed
all`irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni
contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive
modificazioni.
Art. 16
(Norme transitorie e finali)
1. L`autorizzazione di tipo itinerante gia` rilasciata dai comuni
toscani ai soggetti non residenti in Toscana precedentemente
all`entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9
(Norme in materia di commercio su aree pubbliche) e` convertita
di diritto nell`autorizzazione di cui all`articolo 7, comma 2.
Gli ulteriori adempimenti amministrativi sono di competenza dei
comuni toscani che hanno rilasciato l`autorizzazione, qualora non
vi provveda il comune di residenza dell`operatore.
Parimenti i comuni toscani provvedono alla conversione nonche`
agli ulteriori adempimenti amministrativi inerenti le
autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai
comuni delle altre regioni italiane.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di
cui all`articolo 3 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di
commercio su aree pubbliche);
b) legge regionale 24 aprile 2001, n. 21 (Legge regionale 3 marzo
1999, n. 9 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
Modifiche)
3. Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio
della Regione Toscana il titolo secondo limitatamente al possesso
dei requisiti del commercio sulle aree pubbliche, e il titolo
decimo, del DLgs 114/1998 salvo quanto disposto dall`articolo 30,
comma 5 del medesimo decreto legislativo.
4. Ai fini dell`assegnazione del posteggio per l`esercizio
dell`attivita`, in via transitoria, il comune puo` consentire il
cumulo delle presenze riferite ad uno stesso mercato, gia`
possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi
tipologia, all`entrata in vigore della presente legge.
Tale cumulo, ove consentito, puo` essere richiesto fino al primo
avviso pubblico di assegnazione di posteggio, pubblicato
successivamente all`entrata in vigore della presente legge.
-----
La presente legge e` pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 4 febbraio 2003
MARTINI
|
|
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta del 28 gennaio 2003.
|