Leggi Regione Toscana n. 10 del 4 febbraio 2003 

      Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

      Pubblicata sul BURT  n 7 del 12/02/2003, parte Prima , SEZIONE I  

       

      Il Consiglio Regionale ha approvato
      Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge:
      
      INDICE
      
      Art. 1     Oggetto e finalita`
      Art. 2     Definizioni
      Art. 3     Regolamento di attuazione
      Art. 4     Qualificazione e valorizzazione delle attivita`
                 commerciali in aree particolari
      Art. 5     Requisiti per l`accesso all`attivita`
      Art. 6     Esercizio dell`attivita`
      Art. 7     Autorizzazione per l`esercizio dell`attivita` e
                 concessioni di posteggio
      Art. 8     Posteggi riservati
      Art. 9     Reintestazione dell`autorizzazione e della
                 concessione di posteggio
      Art. 10    Piano e regolamento comunale per l`esercizio del
                 commercio su aree pubbliche
      Art. 11    Criteri per l`individuazione dei nuovi mercati e
                 fiere e per la qualificazione di mercati e fiere
                 esistenti
      Art. 12    Orari per l`attivita` commerciale
      Art. 13    Osservatorio regionale in materia di commercio.
                 Modifica dell`articolo 8 della legge regionale 17
                 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del
                 commercio in sede fissa in attuazione del decreto
                 legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
      Art. 14    Decadenza dell`autorizzazione
      Art. 15    Sanzioni
      Art. 16    Norme transitorie e finali
      
      Art. 1
      (Oggetto e finalita`)
      
      1. La  presente legge disciplina il commercio su aree pubbliche e
      persegue le seguenti finalita`:
      
      a) la  trasparenza del  mercato, la  concorrenza, la  liberta` di
         impresa e la libera circolazione delle merci;
      b) la    tutela  del  consumatore,  con  particolare  riferimento
         all`informazione, alla  possibilita` di approvvigionamento, al
         servizio di prossimita`, all`assortimento e alla sicurezza dei
         prodotti ;
      c) l`efficienza,  la modernizzazione  e lo  sviluppo  della  rete
         distributiva, nonche` l`evoluzione dell`offerta, anche al fine
         del contenimento dei prezzi;
      d) la  valorizzazione e  la salvaguardia del servizio commerciale
         nelle aree urbane, rurali, montane, insulari;
      e) la tutela attiva e l`ammodernamento delle aree mercatali anche
         attraverso forme  di collaborazione  fra soggetti  pubblici  e
         privati.
      
      2. La  disciplina di  cui alla presente legge non si applica agli
      imprenditori agricoli  che esercitano  sulle  aree  pubbliche  la
      vendita dei  propri prodotti ai sensi dell`articolo 4 del decreto
      legislativo   18    maggio   2001,   n.   228   (Orientamento   e
      modernizzazione del  settore agricolo,  a norma  dell`articolo  7
      della legge  5 marzo  2001, n. 57), salvo che per le disposizioni
      relative  alla   concessione  dei   posteggi   nonche`   per   la
      sostituzione nell`esercizio  dell`attivita`  di  vendita  di  cui
      all`articolo 7, comma 7.
      
      Art. 2
      (Definizioni)
      
      1. Per  commercio su  aree pubbliche si intendono le attivita` di
      vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e
      bevande effettuate  su  aree  di  proprieta`  pubblica,  comprese
      quelle del  demanio marittimo  o su  aree private  delle quali il
      comune abbia la disponibilita`.
      
      2. Per  aree pubbliche  si intendono:  le strade,  le  piazze,  i
      canali, comprese quelle di proprieta` privata gravate da servitu`
      di pubblico  passaggio ed  ogni altra  area di  qualunque  natura
      destinata ad uso pubblico.
      
      3. Per  piano si  intende il piano comunale del commercio su aree
      pubbliche di cui all`articolo 10.
      
      4. Per  mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui
      ai commi  1 e 2, articolato in piu` posteggi, attrezzato o meno e
      destinato all`esercizio  dell`attivita` commerciale,  nei  giorni
      stabiliti dal piano, per l`offerta di merci al dettaglio e per la
      somministrazione di alimenti e bevande; per mercato straordinario
      si intende  l`edizione aggiuntiva  del mercato  che si  svolge in
      giorni diversi  e ulteriori  rispetto a  quelli  previsti,  senza
      riassegnazione di posteggi.
      
      5. Per  posteggio nel  mercato e  per posteggio  fuori mercato si
      intendono le  parti delle  aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono
      date in concessione agli operatori.
      
      6.  Per   fiera  si   intende   la   manifestazione   commerciale
      caratterizzata  dall`afflusso   di   operatori   autorizzati   ad
      esercitare il  commercio  su  aree  pubbliche,  in  occasione  di
      particolari ricorrenze, eventi o festivita`.
      
      7.  Per   fiera  promozionale   si  intende   la   manifestazione
      commerciale indetta  al fine di promuovere o valorizzare i centri
      storici, specifiche  aree urbane,  centri o  aree rurali, nonche`
      attivita` culturali, economiche e sociali o particolari tipologie
      merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli
      operatori  autorizzati   all`esercizio  del   commercio  su  aree
      pubbliche  e   possono   partecipare   anche   gli   imprenditori
      individuali o  le societa` di persone iscritte nel registro delle
      imprese. Tali  manifestazioni possono essere riservate ai piccoli
      imprenditori agricoli  e agli  artigiani  nonche`  ai  produttori
      agricoli non professionali, secondo modalita` e criteri stabiliti
      dal comune,  nel rispetto  delle norme igienico sanitarie e delle
      norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
      
      8. Per  autorizzazione all`esercizio  itinerante del commercio su
      aree  pubbliche  si  intende  l`atto  rilasciato  dal  comune  di
      residenza o  dal comune  in cui  ha sede  legale la  societa`  di
      persone.
      
      9. Per  autorizzazione e  contestuale  concessione  decennale  di
      posteggio si  intende  l`atto  rilasciato  dal  comune  sede  del
      posteggio che  consente l`utilizzo  dello stesso  in un  mercato,
      fuori mercato  o in  una fiera  e che viene tacitamente rinnovato
      alla scadenza.
      
      10. Per  concessione temporanea  si intende  l`atto comunale  che
      consente  l`utilizzo   di  un   posteggio  nell`ambito  di  altre
      manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9.
      
      11. Per  presenze in  un mercato si intende il numero delle volte
      che l`operatore  si e`  presentato nel  mercato prescindendo  dal
      fatto  che   vi  abbia   potuto  o   meno  svolgere   l`attivita`
      commerciale.
      
      12. Per  presenze effettive  in una  fiera si  intende il  numero
      delle  volte   che  l`operatore   ha  effettivamente   esercitato
      l`attivita` in tale fiera.
      
      Art. 3
      (Regolamento di attuazione)
      
      1. Entro  novanta giorni  dalla data  di entrata  in vigore della
      presente legge,  la Giunta  regionale adotta apposito regolamento
      per la  disciplina delle funzioni in materia di commercio su aree
      pubbliche.
      
      2.  A   tal  fine   la  Giunta  regionale  acquisisce  il  parere
      obbligatorio dei  rappresentanti degli  enti locali e consulta le
      associazioni  di   categoria  del  commercio  su  aree  pubbliche
      maggiormente rappresentative  e quelle  dei consumatori  iscritte
      nell`elenco di  cui  all`articolo  3  della  legge  regionale  12
      gennaio 2000,  n.  1  (Norme  per  la  tutela  e  la  difesa  dei
      consumatori e degli utenti).
      
      3.  Fino   all`approvazione  del   regolamento  comunale  di  cui
      all`articolo 10, comma 4 o, se esistente, fino al suo adeguamento
      alle  norme   della  presente   legge,  i   comuni  applicano  le
      disposizioni del regolamento regionale.
      
      Art. 4
      (Qualificazione e  valorizzazione delle  attivita` commerciali in
      aree particolari)
      
      1. La  Regione, d`intesa con i comuni e sentite le parti sociali,
      puo`  programmare   interventi  per   la  qualificazione   e   la
      valorizzazione delle attivita` commerciali su aree pubbliche.
      
      2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale
      nelle  aree   rurali,  montane  e  insulari  nonche`  nelle  zone
      periferiche o  degradate delle  aree metropolitane  e degli altri
      centri, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino
      all`esenzione, per  i tributi  e le  altre entrate  di rispettiva
      competenza per  le attivita`  effettuate su  posteggi situati  in
      comuni o frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
      
      3. Per  la tutela  attiva dei centri storici e delle aree urbane,
      anche al  fine di  garantire un equilibrato rapporto tra centro e
      aree periferiche,  il comune  puo`  promuovere  accordi  con  gli
      operatori che esercitano l`attivita` commerciale nei posteggi dei
      mercati.
      
      4. Il  comune, per  le finalita` di cui al presente articolo puo`
      definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere
      o singoli  posteggi, anche  finalizzate alla valorizzazione delle
      produzioni delle  piccole e medie imprese toscane. Il comune puo`
      altresi`  introdurre  limitazioni  alla  vendita  di  particolari
      prodotti.
      
      5. Al  fine di qualificare l`esercizio dell`attivita` commerciale
      il comune  puo` affidare  la gestione  dei mercati,  fiere, fiere
      promozionali e  altre manifestazioni  a soggetti  da individuarsi
      con le modalita` definite dal piano comunale.
      
      Art. 5
      (Requisiti per l`accesso all`attivita`)
      
      1. Ai  sensi della presente legge l`attivita` commerciale su aree
      pubbliche puo`  essere  esercitata  con  riferimento  ai  settori
      merceologici alimentare e non alimentare.
      
      2. Non  possono esercitare  l`attivita`  commerciale,  salvo  che
      abbiano ottenuto la riabilitazione:
      
      a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
      b) coloro  che hanno riportato una condanna, con sentenza passata
         in giudicato,  per  delitto  non  colposo,  per  il  quale  e`
         prevista una  pena detentiva  non inferiore  nel minimo  a tre
         anni, sempre  che sia  stata applicata  in concreto  una  pena
         superiore al minimo edittale;
      c) coloro  che hanno  riportato una  condanna a  pena  detentiva,
         accertata con  sentenza passata  in  giudicato,  per  uno  dei
         delitti di  cui al  titolo II  e VIII  del libro II del codice
         penale,  ovvero   di  ricettazione,   riciclaggio,  insolvenza
         fraudolenta,  bancarotta   fraudolenta,  usura,  sequestro  di
         persona a scopo di estorsione, rapina;
      d) coloro  che  hanno  riportato  due  o  piu`  condanne  a  pena
         detentiva o  a pena  pecuniaria,  nel  quinquennio  precedente
         all`inizio  dell`esercizio   dell`attivita`,   accertate   con
         sentenza passata  in giudicato,  per uno  dei delitti previsti
         dagli articoli  442, 444,  513, 513-bis,  515, 516  e 517  del
         codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel
         commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
      e) coloro  che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
         di cui  alla legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  (Misure  di
         prevenzione nei  confronti delle  persone  pericolose  per  la
         sicurezza e per la moralita` pubblica) o nei cui confronti sia
         stata applicata  una delle  misure  previste  dalla  legge  31
         maggio 1965,  n. 575  (Disposizioni contro  la  mafia)  ovvero
         siano stati  dichiarati delinquenti  abituali, professionali o
         per tendenza.
      
      3. Il  divieto di  esercizio dell`attivita` commerciale, ai sensi
      del comma  2 del  presente articolo,  permane per  la  durata  di
      cinque anni  a decorrere  dal giorno  in cui  la  pena  e`  stata
      scontata o  si sia  in altro  modo estinta,  ovvero, qualora  sia
      stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno
      del passaggio in giudicato della sentenza.
      
      4. L`esercizio,  in qualsiasi forma, di un`attivita` di commercio
      relativa al  settore merceologico alimentare, anche se effettuata
      nei  confronti   di  una   cerchia  determinata  di  persone,  e`
      consentito a  chi e`  in possesso  di uno  dei seguenti requisiti
      professionali:
      
      a) avere  frequentato con  esito positivo  un corso di formazione
         professionale   per   il   commercio   relativo   al   settore
         merceologico  alimentare,   come  disciplinato  dalle  vigenti
         normative delle  Regioni e delle Province autonome di Trento e
         Bolzano;
      b) avere  esercitato in  proprio, per almeno due anni nell`ultimo
         quinquennio,  l`attivita`   di  vendita   all`ingrosso  o   al
         dettaglio di  prodotti alimentari; o avere prestato la propria
         opera, per  almeno due  anni nell`ultimo  quinquennio,  presso
         imprese  esercenti  l`attivita`  nel  settore  alimentare,  in
         qualita` di  dipendente qualificato  addetto  alla  vendita  o
         all`amministrazione o,  se trattasi  di coniuge  o  parente  o
         affine entro  il terzo grado dell`imprenditore, in qualita` di
         coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all`Istituto
         nazionale per la previdenza sociale (INPS).
      
      5. Ove  l`attivita` di commercio relativa al settore merceologico
      alimentare sia  svolta da  societa` di  persone, il  possesso dei
      requisiti di  cui al  comma 4  e` richiesto  con  riferimento  al
      legale rappresentante  o ad altra persona specificamente preposta
      all`attivita` commerciale  ed il possesso dei requisiti di cui al
      comma 2 e` richiesto nei confronti di tutti i soci.
      
      Art. 6
      (Esercizio dell`attivita`)
      
      1. Il  commercio su  aree pubbliche e` soggetto ad autorizzazione
      amministrativa ed  e` svolto  da persone  fisiche o  societa`  di
      persone in possesso dei requisiti di cui all`articolo 5.
      
      2. L`esercizio  del commercio  su  aree  pubbliche  dei  prodotti
      alimentari e`  soggetto  alle  norme  che  tutelano  le  esigenze
      igienico-sanitarie.
      
      3. Il commercio su aree pubbliche puo` essere svolto:
      
      a) su posteggi dati in concessione;
      b) su qualsiasi area purche` in forma itinerante.
      
      4. L`esercizio  del commercio  sulle aree  pubbliche  nelle  aree
      demaniali non  comunali e`  soggetto ad  autorizzazione comunale,
      previo  nulla  osta  da  parte  delle  competenti  autorita`  che
      stabiliscono modalita`  e condizioni  per l`utilizzo  delle  aree
      predette.
      
      5.   Nel    territorio   toscano    e`   consentito   l`esercizio
      dell`attivita`  di   commercio  su  aree  pubbliche  ai  soggetti
      autorizzati  nelle  regioni  italiane  o  nei  paesi  dell`Unione
      europea di  provenienza alle  stesse condizioni  previste per gli
      operatori residenti in Toscana.
      
      Art. 7
      (Autorizzazione per  l`esercizio dell`attivita`  e concessioni di
      posteggio)
      
      1. L`autorizzazione  e la  concessione decennale di posteggio nel
      mercato sono  rilasciate dal  comune dove  ha sede  il posteggio.
      L`autorizzazione abilita,  nell`ambito del  territorio  regionale
      anche all`esercizio  dell`attivita` in  forma  itinerante  e  nei
      posteggi occasionalmente  liberi nonche` alla partecipazione alle
      fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
      
      2. L`autorizzazione  per l`esercizio  del commercio itinerante su
      aree  pubbliche   e`  rilasciata  dal  comune  di  residenza  del
      richiedente o,  in caso di societa` di persone, dal comune in cui
      ha   sede    legale   la   societa`.   L`autorizzazione   abilita
      all`esercizio dell`attivita`  in forma  itinerante  su  tutto  il
      territorio nazionale,  alla vendita  al domicilio del consumatore
      nonche` nei  locali ove  questi si trovi per motivi di lavoro, di
      studio, di  cura, di  intrattenimento o  svago.  L`autorizzazione
      abilita anche  all`esercizio dell`attivita`  nelle fiere  nonche`
      nei posteggi  dei mercati  occasionalmente liberi nell`ambito del
      territorio nazionale.
      
      3. Ad  uno stesso  soggetto non  puo` essere  rilasciata piu`  di
      un`autorizzazione di  cui al  comma 2, fatta salva la facolta` di
      subentrare in autorizzazioni esistenti.
      
      4. L`autorizzazione all`esercizio dell`attivita` di vendita sulle
      aree  pubbliche   dei  prodotti  alimentari  abilita  anche  alla
      somministrazione dei  medesimi se il titolare risulta in possesso
      dei  requisiti   prescritti  per   l`una  e   l`altra  attivita`.
      L`abilitazione alla  somministrazione deve  risultare da apposita
      annotazione sul titolo autorizzatorio.
      
      5. Nel  caso di  svolgimento di  una fiera  il comune  ammette la
      partecipazione   solo    di   operatori    gia`    in    possesso
      dell`autorizzazione   all`esercizio   del   commercio   su   aree
      pubbliche.
      
      6. Le  autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei
      mercati e  nelle fiere  sono rilasciate contestualmente. Per ogni
      soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di
      due posteggi nello stesso mercato o fiera.
      
      7. In  caso di  assenza  del  titolare  o  dei  soci  l`esercizio
      dell`attivita`  e`   consentito  esclusivamente  a  dipendenti  o
      collaboratori familiari.  Tali  condizioni  devono  risultare  da
      dichiarazione redatta  in  conformita`  con  gli  articoli  46  e
      seguenti  del   DLgs  28  dicembre  2000,  n.  445  (Disposizioni
      legislative  in   materia   di   documentazione   amministrativa)
      attestante sia la natura del rapporto con l`azienda titolare, sia
      il possesso  dei requisiti  morali e  professionali richiesti per
      l`esercizio  dell`attivita`.   Tale  dichiarazione   deve  essere
      esibita su  richiesta dei  soggetti  incaricati  dal  comune  per
      l`attivita` di vigilanza e controllo.
      
      8. Il comune puo` prevedere il rilascio di concessioni temporanee
      nell`ambito   di    manifestazioni   commerciali    a   carattere
      straordinario al fine di:
      
      a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla
         valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
      b) promuovere   l`integrazione    tra    operatori  comunitari  e
         extracomunitari ;
      c) favorire  la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo
         del commercio equo e solidale;
      d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
      
      Art. 8
      (Posteggi riservati)
      
      1. Al  fine di  garantire l`accesso all`attivita` commerciale dei
      soggetti di  cui alla  legge regionale  26  aprile  1993,  n.  27
      (Agevolazioni per  la  creazione  di  nuove  imprese  a  sostegno
      dell`imprenditoria  giovanile)   i  comuni   possono  individuare
      posteggi riservati nei mercati e nelle fiere.
      
      2.  Il   comune  individua   nell`ambito  delle   aree  destinate
      all`esercizio  delle  attivita`  commerciali  su  aree  pubbliche
      posteggi riservati  ai portatori di handicap, di cui alla legge 5
      febbraio   1992,   n.   104   (Legge-quadro   per   l`assistenza,
      l`integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
      
      3. I  soggetti di  cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari
      di piu` di un`autorizzazione e concessione di posteggio riservato
      nello stesso  mercato o  fiera. Per l`esercizio dell`attivita` in
      caso  di   assenza  del  titolare,  e`  ammessa  possibilita`  di
      sostituzione esclusivamente  ad  un  collaboratore  familiare  in
      possesso dei  requisiti morali e professionali alle condizioni di
      cui all`articolo 7, comma 7.
      
      4. Nei  mercati e  nelle fiere  il comune puo` riservare posteggi
      agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalita`
      delle produzioni.
      
      Art. 9
      (Reintestazione  dell`autorizzazione   e  della   concessione  di
      posteggio)
      
      1.  L`autorizzazione   e  la  concessione  di  posteggio  di  cui
      all`articolo  7,   comma  1,   nonche`  l`autorizzazione  di  cui
      all`articolo 7,  comma 2, sono reintestate a seguito di morte del
      titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell`attivita`
      commerciale ad  altro soggetto  in  possesso  dei  requisiti  per
      l`esercizio dell`attivita`.
      
      2. La  domanda  di  reintestazione,  corredata  da  dichiarazione
      redatta in  conformita`  alle  disposizioni  contenute  nel  DLgs
      445/2000  attestante  il  possesso  dei  requisiti  previsti,  e`
      presentata al  comune, a  pena di  decadenza, entro un anno dalla
      morte del titolare o entro novanta giorni dall`atto di cessione o
      affidamento in gestione dell`attivita`.
      
      3. L`autorizzazione  e la  concessione di  cui al  comma  1  sono
      reintestate, nel  caso di  morte del  titolare, all`erede  o agli
      eredi che  ne facciano  domanda, purche` abbiano nominato, con la
      maggioranza indicata  nell`articolo 1105  del codice  civile,  un
      solo rappresentante  per tutti  i rapporti giuridici con i terzi,
      ovvero abbiano  costituito una  societa` di persone. In ogni caso
      l`erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentati legali
      della societa`,  devono essere  in possesso  dei requisiti di cui
      all`articolo 5.  Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di
      cui all`articolo  5, comma  4 hanno  la  facolta`  di  continuare
      l`attivita` fino  alla reintestazione dell`autorizzazione e della
      concessione, dandone comunicazione al comune.
      
      4. Nel  caso di  morte del  titolare, qualora  l`erede non sia in
      possesso dei  requisiti per  lo svolgimento  dell`attivita` o non
      intenda continuarla, l`erede ha facolta`, entro dodici mesi dalla
      data del  decesso, di  cedere  l`azienda  ad  altro  soggetto  in
      possesso degli  stessi requisiti.  La domanda  di reintestazione,
      corredata da  dichiarazione resa in conformita` alle disposizioni
      contenute nel DLgs 445/2000, attestante il possesso dei requisiti
      previsti, e`  presentata dal  cessionario al  comune, a  pena  di
      decadenza,   entro   novanta   giorni   dall`atto   di   cessione
      dell`attivita`.
      
      5. La reintestazione dell`autorizzazione e` effettuata dal comune
      sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l`autorizzazione
      e`   reintestata   dal   comune   di   residenza   dell`operatore
      subentrante.
      
      6. Il  reintestatario dell`autorizzazione  acquisisce i titoli di
      priorita` in termini di presenze maturate dall`autorizzazione del
      precedente titolare.  Le presenze  non possono  essere cumulate a
      quelle  precedentemente   possedute   o   acquisite   con   altre
      autorizzazioni  di   qualsiasi  tipologia,   ne`  trasferite   su
      autorizzazioni gia` nella disponibilita` dell`operatore.
      
      7. Nel  caso di  morte, di  cessione o affidamento in gestione di
      autorizzazione e  di  concessione  rilasciate  per  un  posteggio
      riservato a  soggetti portatori di handicap, la reintestazione e`
      effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di
      handicap.
      
      Art. 10
      (Piano e  regolamento comunale  per l`esercizio  del commercio su
      aree pubbliche)
      
      1. Il  comune approva  il piano  per l`esercizio del commercio su
      aree pubbliche  che individua  le  aree  destinate  all`esercizio
      dell`attivita`  e  le  aree  in  cui  l`attivita`  e`  vietata  e
      definisce modalita` per lo svolgimento dell`attivita` commerciale
      in relazione  a quanto  previsto dall`articolo  4 della  presente
      legge. Il piano e` approvato sentite le associazioni di categoria
      maggiormente rappresentative  a livello  regionale e  quelle  dei
      consumatori iscritte  nell`elenco di  cui  all`articolo  3  della
      legge regionale  12 gennaio  2000 n.  1 (Norme per la tutela e la
      difesa dei consumatori e degli utenti).
      
      2. Il  piano comunale ha validita` almeno triennale e puo` essere
      aggiornato con le stesse modalita` previste per l`approvazione.
      
      3. Al  fine di  assicurare  la  conformita`  dei  piani  comunali
      approvati prima  dell`entrata in vigore del regolamento regionale
      di  cui  all`articolo  3,  i  comuni  provvedono  alla  eventuale
      modifica o integrazione degli stessi.
      
      4. Il  comune approva  il  regolamento  comunale  che,  ai  sensi
      dell`articolo 117,  sesto comma,  della Costituzione,  disciplina
      l`organizzazione e  lo svolgimento  delle  funzioni  comunali  in
      materia di commercio su aree pubbliche.
      
      Art. 11
      (Criteri per  l`individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la
      qualificazione di mercati e fiere esistenti)
      
      1. Ai  fini dell`individuazione  delle aree da destinarsi a nuovi
      mercati, nuove  fiere, nuove  fiere promozionali e nuovi posteggi
      per l`esercizio  del commercio  sulle aree  pubbliche,  i  comuni
      tengono conto:
      
      a) delle  esigenze di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio
         storico, artistico, culturale e ambientale;
      b) delle  compatibilita`  rispetto  alle  esigenze  di  carattere
         igienico-sanitario;
      c) delle  dotazioni di  opere di  urbanizzazione primaria  e  dei
         necessari servizi pubblici.
      
      2. Qualora  uno o piu` soggetti mettano a disposizione del comune
      un`area   privata   per   l`esercizio   dell`attivita`   di   cui
      all`articolo 6  comma 3 lettera a), essa puo` essere inserita tra
      le aree destinate all`esercizio dell`attivita` stessa.
      
      3. Ai  fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
      artistico,  culturale   e  ambientale   il  comune,   sentite  le
      organizzazioni di  categoria  del  commercio  su  aree  pubbliche
      maggiormente   rappresentative   a   livello   regionale   e   le
      associazioni  dei   consumatori  iscritte   nell`elenco  di   cui
      all`articolo 3  della LR 1/2000, puo` provvedere allo spostamento
      di  un   mercato  o  di  una  fiera,  assegnando  agli  operatori
      interessati un  termine di  almeno  un  anno  per  il  definitivo
      trasferimento nelle  nuove aree  e relativi posteggi, fatta salva
      la  possibilita`  di  prevedere  termini  diversi  a  seguito  di
      specifici accordi.
      
      4. Per  motivi  di  pubblico  interesse,  di  ordine  pubblico  e
      sicurezza o di igiene e sanita` pubblica, resta salva la facolta`
      del comune  di trasferire  o modificare  l`assetto  del  mercato,
      posteggi fuori  mercato, fiere. Al riguardo il comune consulta le
      organizzazioni e  le associazioni  di cui  al comma 3 e definisce
      congrui termini per le nuove collocazioni.
      
      5. Ogni  area pubblica  destinata all`esercizio  del commercio su
      posteggio e`  dotata dei  necessari servizi  igienico-sanitari in
      misura proporzionale al numero dei posteggi.
      
      Art. 12
      (Orari per l`attivita` commerciale)
      
      1. Gli  orari di  vendita, per  ciascun  mercato  o  fiera,  sono
      definiti dal comune nell`ambito delle normative vigenti.
      
      2. E`  facolta` del  comune armonizzare gli orari delle attivita`
      commerciali su  aree pubbliche  con  gli  orari  delle  attivita`
      commerciali sulle aree private in sede fissa.
      
      Art. 13
      (Osservatorio  regionale   in  materia   di  commercio.  Modifica
      dell`articolo 8  della legge  regionale 17  maggio  1999,  n.  28
      (Norme  per   la  disciplina  del  commercio  in  sede  fissa  in
      attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114))
      
      Dopo il  comma 1  dell`articolo 8 della legge regionale 17 maggio
      1999 n. 28, e` aggiunto il seguente:
      
         "1 bis.  Nell`ambito dell`Osservatorio  regionale e` istituito
         uno  specifico   sistema  di   monitoraggio  delle   attivita`
         commerciali su aree pubbliche."
      
      Art. 14
      (Decadenza dell`autorizzazione)
      
      1. L`autorizzazione nonche` l`eventuale concessione nel mercato e
      nella fiera  decadono nel  caso in cui l`operatore non risulti in
      possesso dei requisiti di cui all`articolo 5.
      
      2.  L`autorizzazione   e  la  concessione  nel  mercato  decadono
      altresi` nei casi in cui l`operatore:
      
      a) non  inizi l`attivita` entro sei mesi dalla data dell`avvenuto
         rilascio, fatta  salva la facolta` del comune di concedere una
         proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessita`;
      b) non  utilizzi il  posteggio per  periodi  di  tempo  superiori
         complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero
         superiori ad  un terzo del periodo di operativita` del mercato
         ove questo  sia inferiore all`anno solare, fatti salvi i casi,
         qualora  trattasi   di  ditta   individuale,  di   sospensione
         dell`attivita` per  malattia, servizio  militare, gravidanza e
         puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall`inizio
         del  periodo  cui  si  riferisce.  In  caso  di  gravidanza  e
         puerperio, la  decadenza dell`autorizzazione non opera qualora
         l`attivita` sia  sospesa per  un periodo  massimo di  quindici
         mesi. La  decadenza non  opera inoltre qualora l`attivita` sia
         sospesa per  assistenza a figli minori con handicap gravi come
         previsto dall`articolo  33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
         (Legge quadro  per  l`assistenza,  integrazione  sociale  e  i
         diritti delle  persone handicappate)  e dell`articolo  42  del
         decreto legislativo  26 marzo  2001, n. 151 (Testo unico delle
         disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
         maternita` e  della paternita`, a norma dell`articolo 15 della
         legge 8 marzo 2000, n. 53)
      c) non  inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui
         all`articolo 9, comma 2.
      
      3. L`autorizzazione  e la  concessione nella  fiera decadono  nel
      caso in  cui l`operatore  non utilizzi il posteggio per un numero
      di edizioni  superiore ad  un terzo  di  quelle  previste  in  un
      triennio, fatti  salvi i  casi di  sospensione dell`attivita`  da
      parte di  ditta  individuale  per  malattia,  servizio  militare,
      gravidanza e  puerperio, in  conformita` alle disposizioni di cui
      al comma 2, lettera b).
      
      4. Nelle  fiere di  durata fino  a due  giorni e` obbligatoria la
      presenza per  l`intera  manifestazione.  Nelle  fiere  di  durata
      superiore e`  da ritenersi  assente l`operatore  che utilizzi  il
      posteggio per  un periodo  di tempo  inferiore a  due terzi della
      durata di ogni singola edizione della fiera.
      
      Art. 15
      (Sanzioni)
      
      1. Chiunque  eserciti il  commercio in  aree pubbliche  senza  la
      prescritta autorizzazione  o concessione  di posteggio  e` punito
      con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
      2.500 ad euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della
      merce.
      
      2. In  caso di assenza del titolare, l`esercizio del commercio su
      aree pubbliche  senza la  qualifica di dipendente o collaboratore
      familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all`articolo
      5, e` punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una
      somma da  euro 250  ad euro  1.500. Tale  sanzione e` irrogata al
      titolare dell`autorizzazione.
      
      3. Chiunque  violi le  limitazioni ed  i  divieti  stabiliti  dal
      comune per l`esercizio del commercio su aree pubbliche, e` punito
      con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
      250 ad euro 1.500.
      
      4. In  caso di  particolare gravita`  o di  recidiva, puo` essere
      disposta,   quale    misura    interdittiva,    la    sospensione
      dell`attivita` di  vendita per un periodo da dieci a venti giorni
      di attivita`.  La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
      la stessa  violazione per due volte in un periodo di dodici mesi;
      la recidiva  non opera  se e` stato provveduto al pagamento della
      sanzione in  misura ridotta.  Ai  fini  della  valutazione  della
      recidiva, hanno  rilievo le  violazioni compiute  nel  territorio
      della Regione Toscana.
      
      5. Nel  caso in  cui l`operatore,  nel periodo  di cinque  anni a
      decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione
      per  la   terza   volta,   puo`   essere   disposta   la   revoca
      dell`autorizzazione.
      
      6. Per  quanto riguarda le procedure relative all`accertamento ed
      all`irrogazione  delle  sanzioni  si  applicano  le  disposizioni
      contenute  nella   legge  regionale   28  dicembre  2000,  n.  81
      (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive
      modificazioni.
      
      Art. 16
      (Norme transitorie e finali)
      
      1. L`autorizzazione di tipo itinerante gia` rilasciata dai comuni
      toscani ai  soggetti non  residenti  in  Toscana  precedentemente
      all`entrata in  vigore della  legge regionale  3 marzo 1999, n. 9
      (Norme in  materia di  commercio su aree pubbliche) e` convertita
      di diritto  nell`autorizzazione di  cui all`articolo  7, comma 2.
      Gli ulteriori  adempimenti amministrativi  sono di competenza dei
      comuni toscani che hanno rilasciato l`autorizzazione, qualora non
      vi provveda il comune di residenza dell`operatore.
      
      Parimenti i  comuni toscani  provvedono alla  conversione nonche`
      agli   ulteriori    adempimenti   amministrativi    inerenti   le
      autorizzazioni rilasciate  a soggetti  residenti in  Toscana  dai
      comuni delle altre regioni italiane.
      
      2. Dalla  data di  entrata in vigore del regolamento regionale di
      cui all`articolo 3 sono abrogate le seguenti leggi regionali:
      
      a) legge  regionale 3  marzo 1999,  n. 9  (Norme  in  materia  di
         commercio su aree pubbliche);
      b) legge regionale 24 aprile 2001, n. 21 (Legge regionale 3 marzo
         1999, n.  9 "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
         Modifiche)
      
      3. Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio
      della Regione Toscana il titolo secondo limitatamente al possesso
      dei requisiti  del commercio  sulle aree  pubbliche, e  il titolo
      decimo, del DLgs 114/1998 salvo quanto disposto dall`articolo 30,
      comma 5 del medesimo decreto legislativo.
      
      4.  Ai  fini  dell`assegnazione  del  posteggio  per  l`esercizio
      dell`attivita`, in  via transitoria, il comune puo` consentire il
      cumulo delle  presenze  riferite  ad  uno  stesso  mercato,  gia`
      possedute o  acquisite  con  altre  autorizzazioni  di  qualsiasi
      tipologia, all`entrata in vigore della presente legge.
      
      Tale cumulo,  ove consentito, puo` essere richiesto fino al primo
      avviso  pubblico   di  assegnazione   di  posteggio,   pubblicato
      successivamente all`entrata in vigore della presente legge.
      
      -----
      La presente  legge e`  pubblicata sul  Bollettino Ufficiale della
      Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
      osservare come legge della Regione Toscana.
      
      Firenze, 4 febbraio 2003
      
      
      
      MARTINI
      
      
      
      La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 gennaio 2003.