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Giurisprudenza nazionale
Sulla
esclusione della responsabilità del custode per una causa di forza
maggiore in una ipotesi di caduta su una auto della parte superiore di
un albero ad alto fusto di proprietà dell'Amministrazione comunale.
Cass. civ. Sez. III, 21-01-1987, n. 522 Com.
Milano c. Bonizzi
Mass. Giur. It., 1987
Con
riguardo alla causa di
forza maggiore,
prevista
dall'art.
2051
c. c.
per escludere la responsabilità del custode, La distinzione tra "forte
temporale“ e "nubifragio" o "calamità naturale", non appartiene al campo
delle nozioni di comune conoscenza nel tempo e nel luogo in cui viene
pronunziata la decisione, ma presuppone un giudizio circa la intensità e
la eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno naturale rilevato;
giudizio che soltanto sulla base di elementi di prova concreti e
specifici può essere formulato, al di fuori di ogni emotiva
generalizzazione.
La notorietà
circa la violenza delle precipitazioni piovose e del vento, mai potrebbe
identificarsi con la "notorietà" del grado da quelle perturbazioni
assunto nel preciso settore e nel momento in cui ebbe a verificarsi.
È onere
dell'appellante, fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare
l'assorbente efficienza eziologica di una causa di forza maggiore.
Trib. Cagliari, 06-12-1995 c. Com. Cagliari Riv. Giur.
Sarda, 1997, 104 nota di OBINO
La responsabilità per i danni cagionati da cose in
custodia, a norma
dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo se si provi il caso
fortuito, consistente in un evento imprevedibile ed eccezionale.
Non può
quindi ritenersi caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità, un
temporale, seppure caratterizzato da forti raffiche di vento e caduta di
grandine (nella fattispecie si trattava del danno causato
all'autovettura dalla caduta di un albero piantato ai bordi di una
strada urbana).
Sulla esclusione della responsabilità del
custode per una causa di forza maggiore in una ipotesi di caduta
di un albero sulla
sede stradale.
Trib.
Verona, 26-01-1994 Salaorni c. Fraccaroli e altri Foro It., 1995, I,
692
Riveste la natura di caso fortuito, che esclude la
responsabilità del custode, la caduta di un albero sulla sede stradale,
causata da un vento dotato di forza eccezionale, dovendosi questo
considerare evento raro (nella specie, un automobilista aveva riportato
danni alla persona e al veicolo, urtando contro un albero che si trovava
di traverso al centro della strada).
Giudice di
Pace di Civitanova Marche, 7.3.2003, in Arch. giur. circ., 2003,819
È stata,
invece, esclusa la responsabilità della P.A., in relazione ai
danni ad automezzi in transito conseguenti a nubifragio, considerato
quale causa di forza maggiore qualora lo stesso abbia avuto
caratteristiche di eccezionalità
Sulla esclusione della responsabilità del custode per una
causa di forza maggiore in una ipotesi di non
chiusura di un tombino.
Cass Civ. Sez. III, sent. n. 5133 del 22-05-1998, Soc.
Tico c. Soc.
Immobiliare (rv 515719).
L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni
atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la
responsabilità per il danno verificatosi (nella specie, allagamento di
un locale seminterrato causato da tramazzo delle acque a seguito di
abbondanti piogge, e concomitante inadeguata chiusura di un tombino per
l'esecuzione di lavori di fognatura).
Trib. Monza,
24-02-2006 M. s.a.s. c. Comune di Lissone e altri
La
presunzione iuris tantum di colpa, prevista
dall'art.
2051
cod. civ., può essere vinta dalla prova contraria del caso
fortuito, che può consistere nel fatto naturale (cd.
forza
maggiore),; ne deriva che deve essere respinta la
domanda di risarcimento, ex
2051 cod. civ.,
qualora il Comune abbia dimostrato l'eccezionalità del fenomeno
temporalesco -
forza maggiore
che vale a interrompere il nesso causale - (che ha causato il sinistro
verificatosi a causa del sollevamento del tombino), nonché l'assenza di
qualsivoglia negligenza nella manutenzione delle strade comunali e
relativi condotti fognari.
App. Torino, 24-11-2006 Imm. e propr., 2007, 8, 527
Con
riguardo alla causa di
forza maggiore,
prevista
dall'art.
2051
cod. civ. per escludere la responsabilità del custode, la
distinzione tra forte temporale, nubifragio o calamità naturale, non
rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma, in relazione
alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno,
presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di
prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi
sia derivato un evento dannoso.
Sulla esclusione della responsabilità del custode per una causa di forza
maggiore in una ipotesi di frana.
App. Genova Sez. I, 09-07-2007 G. c. Comune di Genova
La
presunzione iuris tantum di colpa incombente sul custode, prevista
dall'art.
2051
c.c., può essere vinta solo dalla prova contraria del caso
fortuito, che può consistere anche nel fatto naturale (cd.
forza
maggiore).
Nella specie
costituisce un evento di
forza maggiore,
idoneo come tale ad escludere la sussistenza di detta responsabilità in
capo al Comune, la eccezionalità del fenomeno temporalesco che ha
causato la frana della collina (nella custodia del Comune medesimo) e
l’allagamento dell’immobile dell’attore. Dalla considerazione di tale
eccezionalità del fenomeno ben può farsi discendere la prova del nesso
causale tra tali precipitazioni e la frana, essendo esse di entità tali
da essere sufficienti a cagionare l’evento dannoso, stante anche
l’assenza di elementi conoscitivi circa le condizioni preesistenti del
terreno, non essendo all’epoca espletati accertamenti peritali sulle
cause della frana e non potendosi essi più svolgere data l’intervenuta
trasformazione dello stato dei luoghi.
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