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Supporto normativo > potestà regolmentare

 

Esclusione e/o riduzione della responsabilità della P.A. per causa di forza maggiore

       Giurisprudenza nazionale

 

Sulla esclusione della responsabilità del custode per una causa di forza maggiore in una ipotesi di caduta su una auto della parte superiore di un albero ad alto fusto di proprietà dell'Amministrazione comunale.

    

           Cass. civ. Sez. III, 21-01-1987, n. 522  Com. Milano c. Bonizzi  Mass. Giur. It., 1987

         Con riguardo alla causa di forza maggiore, prevista dall'art. 2051 c. c. per escludere la responsabilità del custode, La distinzione tra "forte temporale“ e "nubifragio" o "calamità naturale", non appartiene al campo delle nozioni di comune conoscenza nel tempo e nel luogo in cui viene pronunziata la decisione, ma presuppone un giudizio circa la intensità e la eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno naturale rilevato; giudizio che soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici può essere formulato, al di fuori di ogni emotiva generalizzazione.

         La notorietà circa la violenza delle precipitazioni piovose e del vento, mai potrebbe identificarsi con la "notorietà" del grado da quelle perturbazioni assunto nel preciso settore e nel momento in cui ebbe a verificarsi.

         È  onere  dell'appellante,  fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare l'assorbente efficienza eziologica di una causa di forza maggiore.

 

         Trib. Cagliari, 06-12-1995 c. Com. Cagliari Riv. Giur. Sarda, 1997, 104 nota di OBINO

         La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, a norma dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo se si provi il caso fortuito, consistente in un evento imprevedibile ed eccezionale.

         Non può quindi ritenersi caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità, un temporale, seppure caratterizzato da forti raffiche di vento e caduta di grandine (nella fattispecie si trattava del danno causato all'autovettura dalla caduta di un albero piantato ai bordi di una strada urbana).

 

 

Sulla esclusione della responsabilità del custode per una causa di forza maggiore in una ipotesi di caduta di un albero sulla sede stradale.

         Trib. Verona, 26-01-1994 Salaorni c. Fraccaroli e altri   Foro It., 1995, I, 692

         Riveste la natura di caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode, la caduta di un albero sulla sede stradale, causata da un vento dotato di forza eccezionale, dovendosi questo considerare evento raro (nella specie, un automobilista aveva riportato danni alla persona e al veicolo, urtando contro un albero che si trovava di traverso al centro della strada).

        

         Giudice di Pace di Civitanova Marche, 7.3.2003, in Arch. giur. circ., 2003,819 

         È stata, invece, esclusa la responsabilità della P.A.,  in relazione ai danni ad automezzi in transito conseguenti a nubifragio, considerato quale causa di forza maggiore qualora lo stesso abbia avuto caratteristiche di eccezionalità

 

        

Sulla esclusione della responsabilità del custode per una causa di forza maggiore in una ipotesi di non chiusura di un tombino.

 

         Cass Civ. Sez. III, sent. n. 5133 del 22-05-1998, Soc. Tico c. Soc. Immobiliare (rv 515719).

         L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi (nella specie, allagamento di un locale seminterrato causato da tramazzo delle acque a seguito di abbondanti piogge, e concomitante inadeguata chiusura di un tombino per l'esecuzione di lavori di fognatura).

 

         Trib. Monza, 24-02-2006  M. s.a.s. c. Comune di Lissone e altri

         La presunzione iuris tantum di colpa, prevista dall'art. 2051 cod. civ., può essere vinta dalla prova contraria del caso fortuito, che può consistere nel fatto naturale (cd. forza maggiore),; ne deriva che deve essere respinta la domanda di risarcimento, ex 2051  cod. civ., qualora il Comune abbia dimostrato l'eccezionalità del fenomeno temporalesco - forza maggiore che vale a interrompere il nesso causale - (che ha causato il sinistro verificatosi a causa del sollevamento del tombino), nonché l'assenza di qualsivoglia negligenza nella manutenzione delle strade comunali e relativi condotti fognari.

 

         App. Torino, 24-11-2006   Imm. e propr., 2007, 8, 527

         Con riguardo alla causa di forza maggiore, prevista dall'art. 2051 cod. civ. per escludere la responsabilità del custode, la distinzione tra forte temporale, nubifragio o calamità naturale, non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma, in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno, presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso.

 

Sulla esclusione della responsabilità del custode per una causa di forza maggiore in una ipotesi di frana.

 

         App. Genova Sez. I, 09-07-2007  G. c. Comune di Genova

         La presunzione iuris tantum di colpa incombente sul custode, prevista dall'art. 2051 c.c., può essere vinta solo dalla prova contraria del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto naturale (cd. forza maggiore).

Nella specie costituisce un evento di forza maggiore, idoneo come tale ad escludere la sussistenza di detta responsabilità in capo al Comune, la eccezionalità del fenomeno temporalesco che ha causato la frana della collina (nella custodia del Comune medesimo) e l’allagamento dell’immobile dell’attore. Dalla considerazione di tale eccezionalità del fenomeno ben può farsi discendere la prova del nesso causale tra tali precipitazioni e la frana, essendo esse di entità tali da essere sufficienti a cagionare l’evento dannoso, stante anche l’assenza di elementi conoscitivi circa le condizioni preesistenti del terreno, non essendo all’epoca espletati accertamenti peritali sulle cause della frana e non potendosi essi più svolgere data l’intervenuta trasformazione dello stato dei luoghi.