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Decreto del Ministero dell’interno 21 febbraio 2002

 

Modalità di erogazione per l'anno 2002 dei trasferimenti erariali ed altre assegnazioni a favore degli enti locali

 

Pubblicato sulla G.U. n. 56 del 7/03/2002

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto  l'art. 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali,  per  gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, ed all'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  i  contribuiti  erariali  sono erogati secondo le modalita' individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

  Considerata la necessita' di individuare le modalita' di erogazione dei  trasferimenti  erariali  a favore degli enti locali disposti dal Ministero dell'interno;

  Rilevata  la  necessita',  inoltre,  di individuare le modalita' di erogazione  della  quota  di  compartecipazione  comunale  al gettito dell'IRPEF  per  l'anno 2002 di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

 

1.  Le  disposizioni del presente decreto disciplinano l'erogazione per  il  2002 da parte del Ministero dell'interno a favore degli enti locali dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504  e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previste   da   altre  disposizioni  normative.  Le  disposizioni  si applicano  agli  enti  locali  per  i  quali  non  sia  prevista  una differente disciplina.

 

Art. 2.

Modalita'  di  erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo

 

1.  I  contributi di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c), del   decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo   degli   squilibri   di  fiscalita'  locale,  nonche'  i contribuiti a valore sui fondi per il federalismo amministrativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

 

Art. 3.

Modalita' di erogazione di trasferimenti a sostegno di investimenti

 

  1.  I  contributi  di  cui  all'art.  28,  comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo per lo   sviluppo   degli   investimenti,   sono  erogati  in  due  rate, rispettivamente  per  il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre.

 

 

Art. 4.

Modalita' di erogazione di trasferimenti in conto capitale

 

  1.   I  contributi  di  cui  all'art.  34,  comma  3,  del  decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, relativi al fondo nazionale ordinario  per  gli investimenti, ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.

 

Art. 5.

Modalita' di erogazione di altri trasferimenti

 

  1.  I  contributi  di  cui  all'art.  9,  comma  4, lettera c), del decreto-legge   31   dicembre   1996, n. 669,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1997,  n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.

  2.  I  contributi  previsti  da  altre  disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'interno, se non diversamente disciplinato, in  unica  rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili.

 

Art. 6.

Modalita'  di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF

 

  1.  Per  l'anno  2002  le somme da attribuire ai comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF, di cui all'art. 67, comma  3,  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, come sostituito dall'art.  25,  comma  5,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.

 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 21 febbraio 2002

 

                                                                                      Il Ministro dell'interno

                                                                                              Scajola

       Il Ministro

dell'economia e delle finanze

        Tremonti

 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea