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Decreto
del Ministero dell’interno 21 febbraio 2002
Modalità
di erogazione per l'anno 2002 dei trasferimenti erariali ed altre
assegnazioni a favore degli enti locali
Pubblicato
sulla G.U. n. 56 del 7/03/2002
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IL
MINISTRO DELL'INTERNO |
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di
concerto con |
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IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
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Visto l'art. 27,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che:
"Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali,
per gli enti locali
diversi da quelli cui si applicano le disposizioni
di cui
all'art. 47, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, ed all'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, i
contribuiti erariali
sono erogati secondo le modalita' individuate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze"; |
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Considerata la necessita' di individuare le modalita' di
erogazione dei trasferimenti erariali a
favore degli enti locali disposti dal Ministero dell'interno; |
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Rilevata la
necessita', inoltre,
di individuare le modalita' di erogazione della quota
di compartecipazione
comunale al gettito
dell'IRPEF per
l'anno 2002 di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23
dicembre 2000,
n. 388,
come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre
2001, n. 448; |
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Decreta: |
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Art.
1. |
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Ambito
di applicazione |
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1.
Le disposizioni del
presente decreto disciplinano l'erogazione per
il 2002 da parte del
Ministero dell'interno a favore degli enti locali dei trasferimenti
erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.
504 e di ulteriori
trasferimenti o assegnazioni previste
da altre
disposizioni normative. Le
disposizioni si applicano agli
enti locali
per i
quali non
sia prevista
una differente disciplina. |
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Art.
2. |
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Modalita'
di erogazione di
trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il
federalismo amministrativo |
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1.
I contributi di cui
all'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.
504, relativi,
rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo
perequativo degli
squilibri di
fiscalita' locale, nonche'
i contribuiti a valore sui fondi per il federalismo
amministrativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio,
maggio ed ottobre. |
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Art.
3. |
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Modalita'
di erogazione di trasferimenti a sostegno di investimenti |
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1. I
contributi di
cui all'art.
28, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo per lo
sviluppo degli investimenti,
sono erogati
in due
rate, rispettivamente per
il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo
entro il mese di ottobre. |
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Art.
4. |
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Modalita'
di erogazione di trasferimenti in conto capitale |
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1. I
contributi di
cui all'art.
34, comma
3, del
decreto legislativo 30
dicembre 1992,
n. 504, relativi al fondo nazionale ordinario
per gli
investimenti, ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica
rata entro il mese di giugno. |
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Art.
5. |
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Modalita'
di erogazione di altri trasferimenti |
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1. I
contributi di
cui all'art.
9, comma
4, lettera c), del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 28
febbraio 1997,
n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi
degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro
il mese di giugno. |
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2. I
contributi previsti
da altre
disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'interno,
se non diversamente disciplinato, in
unica rata entro il
mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi
necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili. |
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Art.
6. |
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Modalita'
di erogazione della quota di compartecipazione comunale al
gettito dell'IRPEF |
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1. Per
l'anno 2002
le somme da attribuire ai comuni a titolo di compartecipazione
comunale al gettito dell'IRPEF, di cui all'art. 67, comma
3, della
legge 23
dicembre 2000,
n. 388, come sostituito dall'art.
25, comma
5, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i
mesi di marzo e luglio. |
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Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. |
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Roma, 21 febbraio 2002 |
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Il Ministro dell'interno |
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Scajola |
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Il Ministro |
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dell'economia
e delle finanze |
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Tremonti |
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Il
testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e
non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea |
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