DICHIARAZIONE DI NASCITA
La dichiarazione di nascita è resa da uno
dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o
dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando
l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Se la nascita deriva da unione
legittima(genitori sposati) la dichiarazione è resa da uno dei genitori;
se la nascita deriva da unione naturale(genitori non sposati) la
dichiarazione è resa da entrambi i genitori o dal solo genitore che
riconosce il bambino; ogni dichiarante deve presentare un documento
d’identità personale (carta di identità o passaporto).
MODALITA’
La dichiarazione può essere resa:
-
entro dieci giorni dalla nascita, presso
il comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
-
entro tre giorni, presso la direzione
sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la
nascita; in questo caso la dichiarazione può contenere anche il
riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente
all’attestazione di nascita, è trasmessa ai fini della trascrizione dal
direttore sanitario all’ufficiale di stato civile del comune nel cui
territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori
al comune di residenza;
-
i genitori, o uno di essi, hanno facoltà
di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio
comune di residenza; nel caso non risiedano nello stesso comune, salvo
diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel
comune di residenza della madre.
Il nome da imporsi al bambino deve
corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da tre elementi
onomastici anche separati. Tutti i nomi saranno riportati nei certificati
di Stato Civile e in quelli anagrafici.
CITTADINI
STRANIERI
La dichiarazione di nascita e’ resa con le
stesse modalità per i genitori stranieri nel caso che entrambi o uno di essi
siano residenti in Pisa (scritto in Anagrafe) o in altro Comune.
Se non sono residenti la dichiarazione e’ resa nel Comune in cui è
avvenuta è avvenuta la nascita.
Nel caso di riconoscimento di figlio naturale il cittadino straniero
presenta con il passaporto una dichiarazione rilasciata dalla propria Ambasciata o Consolato da cui risulti
la possibilità
o meno al riconoscimento, l’esatto cognome e la cittadinanza
da attribuire secondo le leggi vigenti dello stato di appartenenza. Se non
conoscono la lingua italiana, è necessaria la presenza di un interprete.
RICONOSCIMENTO DI
FIGLIO NASCITURO
Può essere effettuato
contestualmente dai futuri genitori o dalla sola madre davanti
all’ufficiale di stato civile presentando un documento di riconoscimento
valido ed un certificato medico attestante lo stato di gravidanza. Posteriormente
la dichiarazione di nascita potrà essere resa anche da uno solo dei
genitori il quale, al momento, informerà l’ufficiale di stato civile
o il Direttore Sanitario del precedente riconoscimento.
CASI PARTICOLARI
La dichiarazione di nascita di un "bambino
nato-morto" è resa dai genitori o da uno di essi all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune ove è avvenuto il parto.
Altrettanto vale per il "bambino nato vivo ma deceduto prima della
denuncia di nascita".
RICONOSCIMENTO DI
FIGLIO NATURALE DOPO LA NASCITA
Il riconoscimento di figlio naturale, già
riconosciuto dall’altro genitore, e’ reso davanti all’ufficiale di stato
civile o del Comune di nascita del figlio da riconoscere, oppure di
residenza del genitore che intende procedere al riconoscimento; quest'ultimo
dovrà esibire documento valido di riconoscimento. A tal fine è necessario
che l'altro genitore presti l'assenso al riconoscimento medesimo; i
genitori potranno dichiarare per iscritto il cognome da attribuire al
bambino, dichiarazione che l'Ufficiale di stato Civile invierà al Presidente del Tribunale per i
Minorenni il quale in seguito emetterà il relativo provvedimento.
Il figlio maggiorenne, all'atto del riconoscimento, ha la facoltà di
scelta del cognome.
ADOZIONE
Chiunque intenda adottare un bambino
deve presentare domanda al competente Tribunale per i Minorenni; in
particolare, per l'adozione di minori provenienti dall'estero è
necessario prendere contatti con le varie
associazioni presenti sul
territorio italiano.(Vedi elenco) Se il minore proviene da un Paese aderente alla
Convenzione sull'adozione internazionale stipulata all'AJA il 29/05/1993,
il Tribunale per i Minorenni competente, dopo aver effettuato le proprie verifiche,
emette un decreto di efficacia in Italia della sentenza straniera
ordinandone all'Ufficiale di Stato Civile la relativa trascrizione insieme
con l'atto di nascita; del minore.
Se il minore è cittadino italiano oppure proviene da un Paese non aderente
alla convenzione dell'Aja, il Tribunale per i minorenni adotta un
provvedimento preadottivo (della durata di un anno ) seguito poi dal
Decreto di adozione definitiva; tale decreto viene trasmesso dal Tribunale
all'Ufficiale di Stato Civile di residenza dei coniugi affidatari per la
relativa trascrizione e comunicazione in anagrafe dello status di figlio
legittimo.
DECRETO DI
CAMBIO O AGGIUNTA DI COGNOME O NOME
Chiunque intende cambiare o aggiungere un
cognome o un nome deve rivolgersi alla locale Prefettura facendo domanda e
motivando le ragioni della richiesta. Il Decreto emesso è consegnato
dall'interessato all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di nascita che lo annota sull'atto di nascita e lo
comunica all'Anagrafe competente per le opportune variazioni.
DISCONOSCIMENTO DI
PATERNITA'
Il disconoscimento di paternità è promosso
dalla madre entro sei mesi dalla nascita del figlio, oppure in seguito da
uno dei genitori; per tale procedura è necessaria l'assistenza di un legale che deve rivolgersi al
Tribunale per i Minorenni, se trattasi di un minorenne, o al Tribunale Civile
se trattasi di un maggiorenne. Emessa la sentenza, il
Tribunale la trasmette all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di
nascita, che l'annota e apporta le modifiche nelle generalità e nel cognome
del soggetto (che assumerà il cognome materno).
DICHIARAZIONE
GIUDIZIALE DI PATERNITA'
Per dimostrare la paternità nel caso in cui
la madre si opponga al riconoscimento di un figlio naturale occorre
rivolgersi, tramite un legale, rispettivamente al Tribunale per i Minorenni o al Tribunale Civile.
CORREZIONE DEL
NOME
Chi ha avuto attribuito alla nascita un nome
composto da più elementi, può dichiarare, per scritto, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Nascita l'esatta indicazione secondo l'uso con
cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome.
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