La materia è regolata
dalla L.5/2/1992 N.91 Nuove norme sulla cittadinanza D.P.R. 12 ottobre
1993 n.572 - Regolamento di esecuzione della Legge sulla cittadinanza
DPR 12/10/1993 n.572
Le dichiarazioni per
l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla
cittadinanza e la prestazione del giuramento reviste dalla legge sono
rese all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante
risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di
residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o Consolare del
luogo di residenza. Le dichiarazioni suddette vengono iscritte o
trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata
annotazione a margine dell'atto di nascita.
Il cittadino, che
possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva
quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o
stabilisca la residenza all'estero.
Lo straniero, nato in
Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore età , diviene cittadino italiano se
dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza, davanti
all'Ufficiale di stato Civile del Comune di residenza.

