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Stato Civile > la cittadinanza

LA CITTADINANZA ITALIANA

 

La materia è regolata dalla L.5/2/1992 N.91 Nuove norme sulla cittadinanza D.P.R. 12 ottobre 1993 n.572 - Regolamento di esecuzione della Legge sulla cittadinanza DPR 12/10/1993 n.572
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento reviste dalla legge sono rese all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza. Le dichiarazioni suddette vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
Il cittadino, che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Lo straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età , diviene cittadino italiano se dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza, davanti all'Ufficiale di stato Civile del Comune di residenza.