SERVIZI
EROGATI
Formazione atti di
morte e autorizzazioni ad inumazione o tumulazioni di salma
La dichiarazione di
morte è resa, non oltre le ventiquattro ore dal decesso all’ufficio di
stato civile del comune in cui è avvenuto l’evento, da un congiunto, da
persona convivente con il defunto, da un delegato o da persona informata
del decesso. Documentazione da presentare all’ufficiale di stato civile:
-
se il
decesso è avvenuto presso la propria abitazione – scheda ISTAT redatta
dal medico curante; certificato di accertamento di morte, redatto dal
medico necroscopo della ASL di Pisa;
-
se il
decesso è avvenuto presso una struttura pubblica (Ospedale, Istituto,
Albergo, ecc) – avviso di morte – scheda ISTAT redatta dal medico di
reparto e certificato di accertamento di morte redatti dal Direttore
Sanitario delegato con funzioni di medico necroscopo.
Cremazione di salma
A decorrere
dall’11/9/2006 è stata data applicazione al Regolamento del Comune di Pisa
per la cremazione, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle
ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti approvato con delibera di
C.C. n. 22 del 12/5/2005; pertanto sono state attribuite ulteriori
competenze all’Ufficiale di Stato Civile, ai sensi della Legge 130/2001 e
della legge regionale 29/2004 , di rilascio per l’autorizzazione alla
cremazione dei defunti, resti mortali e affidamento urna cineraria.
Modalità:
E' necessario che il
decesso sia avvenuto nel comune di Pisa e che l'evento sia stato
trascritto nei registri dello stato civile. La competenza al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione è del Comune
in cui è avvenuto il decesso.
Tale autorizzazione viene concessa sulla base della volontà del defunto
espressa in forma testamentaria o iscrizione certificata ad una
Associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà alla cremazione deve
essere manifestata dal coniuge o in difetto dalla maggioranza assoluta (la
metà + 1) dei parenti in pari grado individuati secondo gli artt. 74 e
seguenti del codice civile (coniuge, parenti di 1° grado: genitori e
figli;parenti di 2° grado:nonni, fratelli/sorelle ecc.).
Al coniuge (anche separato ma non divorziato) viene riconosciuto, in
primis, il diritto di manifestare l’espressione di volontà del defunto a
favore della cremazione e della destinazione delle ceneri. Nel caso in cui il defunto, in vita, abbia espresso parere contrario alla
cremazione non si procede alla autorizzazione. Documenti necessari per la
cremazione:
-
istanza redatta su apposito modulo su carta da bollo
-
testamento olografo originale o copia autentica rilasciata dal notaio;
oppure
-
testamento pubblico per atto di notaio o testamento segreto per atto di
notaio munito della certificazione che è stata eseguita la pubblicazione
ai sensi dell'art.621 del C.C:
oppure
-
dichiarazione resa in vita dal defunto, convalidata dal Presidente di
una delle Associazioni previste dall’art. 79 del Regolamento di Polizia
Mortuaria, alla quale era iscritto il defunto; oppure
-
dichiarazione di volontà espressa dal coniuge o in difetto dalla
maggioranza assoluta dei parenti di pari grado;
-
certificato in carta libera rilasciato dal medico necroscopo dal quale
risulti escluso che la morte sia dovuta a reato e che il defunto non sia
portatore di pace-maker;
-
in caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nullaosta
dell’Autorità Giudiziaria.
L’autorizzazione alla
cremazione viene rilasciata su carta da bollo due/tre giorni dopo la
presentazione della documentazione completa.
Affido urna cineraria
E’ possibile
autorizzare la conservazione delle ceneri del defunto, debitamente
custodite in urna sigillata, presso l’abitazione dell’affidatario.
Modalità
Per richiedere
l’affidamento dell’urna cineraria è necessario presentare la seguente
documentazione:
-
i
stanza redatta su
apposito modulo in carta da bollo, indirizzata all'ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri.
-
disposizione testamentaria del defunto da cui risulti la volontà che le ceneri siano affidate;oppure
-
dichiarazione resa in vita dal defunto, convalidata dal Presidente di
una delle Associazioni previste dall’art. 79 del Regolamento di Polizia
Mortuaria, alla quale era iscritto il defunto;oppure
-
dichiarazione
di volontà espressa dal coniuge o in difetto dalla maggioranza assoluta
dei parenti di pari grado che le ceneri del defunto siano
affidate;
L’autorizzazione
all’affidamento dell’urna cineraria per la conservazione in abitazione,
sotto la diligente custodia dell'affidatario viene
rilasciata su carta bollata due/tre giorni dopo la presentazione della
documentazione completa.
Se concorrono le condizioni,tale richiesta può essere contestuale alla
domanda di cremazione.
( vedi stampati
caso n°2)
Nelle more
dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 3 della L. 130/2001,
competente per l’autorizzazione all’affidamento delle ceneri è il comune
in cui l’affidatario conserva l'urna cineraria; tale atto esaurisce gli
effetti nell'ambito territoriale del comune che lo ha adottato; pertanto
nel caso di un ulteriore trasferimento delle ceneri, sarà necessario
richiedere un altro atto da parte del nuovo comune.
Dispersione delle ceneri
Servizio
momentaneamente sospeso.
Passaporto mortuario.
Il passaporto
mortuario è il documento che accompagna la salma dall’Italia al paese
straniero. Viene rilasciato dall’ufficiale di stato civile del comune in
cui è deposto il defunto.
Modalità
Per il trasporto in
Stati aderenti alle convenzioni internazionali (Berlino – Londra) è
necessaria la seguente documentazione:
-
-
domanda del parente/dell’impresa funebre delegata in bollo;
-
-
estratto di morte;
-
-
certificato ASL così detto “decreto” – Nulla osta al trasporto
internazionale e l’osservanza delle prescrizioni della 285/90 con
verbale di chiusura cassa;
-
-
autorizzazione al seppellimento;
-
-
documento di identità del defunto.
Il passaporto
mortuario redatto su modello internazionale (italiano - francese) viene
rilasciato dall’ufficiale di stato civile due/tre giorni dopo la
presentazione della documentazione suddetta.
Per il trasporto in
Stati non aderenti alle convenzioni internazionali è necessaria la
seguente documentazione:
-
-
domanda del parente/dell’impresa funebre delegata in bollo;
-
-
nulla
osta consolare in bollo completa di legalizzazione della firma da eseguirsi
presso la Prefettura competente;
-
-
certificato ASL così detto “decreto” – Nulla osta al trasporto
internazionale e l’osservanza delle prescrizioni della 285/90 con
verbale di chiusura cassa;
-
-
accertamento di morte;
-
-
documento di identità del defunto.
Il passaporto
mortuario viene rilasciato due/tre giorni dopo la presentazione della
documentazione suddetta.
MODULISTICA cremazione / affidamento ceneri
Nell'intento di
semplificare il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione
sono stati predisposti vari fac simili riguardanti le condizioni
maggiormente rappresentative
(vedi stampati)
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