L.R. 24 febbraio 2005, n. 41
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale.
SOMMARIO
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 3 - Principi del sistema integrato
Art. 4 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali
Capo II - Diritti di cittadinanza sociale
Art. 5 - Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato
Art. 6 - Soggetti istituzionali tenuti alla erogazione delle prestazioni
Art. 7 - Modalità per l'accesso al sistema integrato
Art. 8 - Diritto all'informazione e principi di comunicazione
sociale
Art. 9 - Carta dei servizi sociali
Art. 10 - Pubblica tutela
Titolo II - IL SISTEMA INTEGRATO
Capo I - Soggetti istituzionali
Art. 11 - Il comune
Art. 12 - La comunità montana
Art. 13 - La provincia
Art. 14 - La Regione
Capo II - Soggetti sociali
Art. 15 - Le famiglie
Art. 16 - Le associazioni familiari
Art. 17 - Il terzo settore
Art. 18 - Relazioni sindacali
Art. 19 - Affidamento dei servizi
Capo III - Strutture residenziali e semiresidenziali
Art. 20 - Strutture residenziali e semiresidenziali
Art. 21 - Strutture soggette ad autorizzazione
Art. 22 - Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio
di attività
Art. 23 - Vigilanza sulle strutture autorizzate
Art. 24 - Sanzioni amministrative
Art. 25 - Accreditamento
Titolo III - PrROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
Capo I - Programmazione
Art. 26 - Principi generali
Art. 27 - Programmazione regionale
Art. 28 - Commissione regionale per le politiche sociali
Art. 29 - Programmazione zonale
Art. 30 - Procedimento per l'approvazione del piano di zona
Art. 31 - Carta dei diritti di cittadinanza sociale
Art. 32 - Patti per la costruzione di reti di solidarietà
sociale
Capo II - Organizzazione territoriale e funzioni gestionali
Art. 33 - Ambiti territoriali per la gestione associata del
sistema locale di interventi e servizi sociali
Art. 34 - Gestione associata dei servizi e degli interventi
Art. 35 - Aziende unità sanitarie locali
Art. 36 - Forme innovative di gestione unitaria ed integrata dei
servizi tra comuni e aziende unità sanitarie locali - Società
della salute
Art. 37 - Responsabile del coordinamento sociale
Art. 38 - Segreteria tecnica
Art. 39 - Formazione degli operatori dei servizi sociali
Capo III - Valutazione e monitoraggio del sistema integrato
Art. 40 - Osservatorio sociale
Art. 41 - Sistema informativo sociale regionale
Art. 42 - Relazione sociale regionale
Art. 43 - Relazione consuntiva di zona-distretto
Capo IV - Finanziamento
Art. 44 - Finanziamento del sistema integrato
Art. 45 - Fondo sociale regionale
Art. 46 - Fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale
Art. 47 - Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni
Titolo IV - INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Capo I - Integrazione socio-sanitaria
Art. 48 - Integrazione socio-sanitaria
Art. 49 - Criteri per la gestione delle attività di integrazione
socio-sanitaria
Art. 50 - Consultori familiari
Art. 51 - Ufficio di coordinamento distrettuale
Titolo V - POLITICHE SOCIALI INTEGRATE
Capo I - Politiche sociali integrate
Art. 52 - Politiche per le famiglie
Art. 53 - Politiche per i minori
Art. 54 - Politiche per gli anziani
Art. 55 - Politiche per le persone disabili
Art. 56 - Politiche per gli immigrati
Art. 57 - Politiche per i nomadi
Art. 58 - Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale
Art. 59 - Politiche per il contrasto della violenza contro le
donne, i minori e in ambito familiare
Art. 60 - Politiche per la tutela della salute mentale
Art. 61 - Politiche per la prevenzione ed il trattamento delle
dipendenze
Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I - Disposizioni finali e transitorie
Art. 62 - Regolamento
Art. 63 - Norme transitorie
Art. 64 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 43/2004
Art. 65 - Abrogazioni
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 01 - Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana, con la presente legge, disciplina il sistema
integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato
sistema integrato, volto a promuovere e garantire i diritti di
cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia
individuale, le pari opportunità, la non discriminazione,
la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni
di disagio e di esclusione.
2. Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Art. 02 - Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato:
a) ha carattere di universalità;
b) promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e
delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali
per la costruzione di una comunità solidale;
c) promuove l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
sociale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli
o associati;
d) valorizza l'autonomia delle comunità locali, tutelando
i comuni minori, i territori montani ed insulari.
2. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato, in conformità con i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dallo Stato, compete alla Regione ed agli enti locali.
3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato.
4. Al perseguimento delle finalità del sistema integrato concorrono anche altri soggetti pubblici o privati.
Art. 03 - Principi del sistema integrato
1. Il sistema integrato si realizza secondo i seguenti principi:
a) rispetto della libertà e dignità della persona;
b) garanzia dell'uguaglianza, delle pari opportunità rispetto
a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, valorizzazione
della differenza di genere;
c) valorizzazione delle capacità e delle risorse della
persona;
d) perseguimento della possibilità di scelta tra le prestazioni
erogabili;
e) adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi;
f) prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale;
g) sostegno all'autonomia delle persone disabili e non autosufficienti;
h) valorizzazione e sostegno del ruolo peculiare delle famiglie
quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura
della persona;
i) partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell'ambito
dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
j) sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi e
valorizzazione delle professioni sociali.
2. Il sistema integrato si realizza attraverso i seguenti metodi:
a) coordinamento ed integrazione tra i servizi sociali ed i
servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria alle
esigenze di salute della persona, indipendentemente dal soggetto
gestore;
b) integrazione con le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione,
dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro,
culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e del tempo
libero, della ricerca, nonché con tutti gli altri interventi
finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione delle
condizioni di disagio sociale;
c) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti
pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore di cui all'articolo
17;
d) concertazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi
e le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, le associazioni
degli utenti e dei consumatori.
3. La Regione e gli enti locali attivano specifiche procedure di concertazione finalizzate alla ricerca di convergenze per la individuazione e la determinazione degli obiettivi e dei contenuti degli atti attuativi previsti dalla presente legge.
Art. 04 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. Il sistema integrato assicura l'erogazione dei livelli essenziali
delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo
117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, così
come definiti dall'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali).
2. Il piano integrato sociale regionale di cui all'articolo 27 definisce, sulla base del fabbisogno rilevato:
a) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi
e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle
prestazioni sociali definiti dallo Stato, nell'ambito delle risorse
trasferite, di cui all'articolo 45, comma 1;
b) le eventuali prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo
sul territorio toscano, nell'ambito delle risorse regionali.
3. L'attuazione in ambito zonale del piano integrato sociale regionale avviene sulla base delle caratteristiche sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche del territorio, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, nonché della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, ed é definita negli atti di programmazione locale di cui all'articolo 29.
Capo II - Diritti di cittadinanza sociale
Art. 05 - Diritto agli interventi e ai servizi del sistema
integrato
1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del
sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.
2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:
a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi
al parto;
b) stranieri con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e stranieri con permesso di
soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo;
c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto legge 30 dicembre
1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso
e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione
dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, da ultimo modificato dalla legge
30 luglio 2002, n. 189.
3. I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato.
4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.
Art. 06 - Soggetti istituzionali tenuti alla erogazione delle
prestazioni
1. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 il comune di
residenza assicura la definizione del percorso assistenziale personalizzato
di cui all'articolo 7, comma 2, l'erogazione delle prestazioni
e sostiene gli oneri per l'assistenza prestata.
2. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali di cui all'articolo 20, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero assume gli oneri per le prestazioni erogate.
3. Per i minori è competente il comune nel quale risiede il minore. Se il minore non è residente in Toscana, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
4. Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 47 sulla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
Art. 07 - Modalità per l'accesso al sistema integrato
1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con i servizi territoriali
della zona-distretto, di cui all'articolo 64 della legge regionale
24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale),
attuano forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato,
al fine di assicurare:
a) la presa in carico delle persone;
b) la proposta di progetti integrati di intervento;
c) l'erogazione delle prestazioni.
2. I soggetti di cui all'articolo 5 accedono alle prestazioni e ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato.
3. Per percorso assistenziale personalizzato si intende il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare, in forma coordinata, integrata e programmata, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in relazione ai bisogni accertati.
4. L'assistente sociale, individuato quale responsabile del caso:
a) effettua la valutazione professionale del bisogno;
b) definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura
l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia;
c) assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate
in relazione agli obiettivi.
5. In caso di bisogni, per la cui soddisfazione sia richiesto l'apporto di più competenze professionali, la valutazione degli stessi e la definizione del percorso assistenziale personalizzato sono effettuate con il concorso di tutte le professionalità interessate.
6. Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato i soggetti:
a) in condizione di povertà o con reddito limitato o
situazione economica disagiata;
b) con incapacità fisica o psichica, totale o parziale,
di provvedere alle proprie esigenze;
c) con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva
e nel mercato del lavoro;
d) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
che rendano necessari interventi assistenziali.
7. La programmazione zonale di cui all'articolo 29 indica i criteri con i quali i comuni disciplinano le condizioni per l'accesso agli interventi e servizi, anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 6.
Art. 08 - Diritto all'informazione e principi di comunicazione
sociale
1. I destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato
sono informati sui diritti di cittadinanza sociale, sulla disponibilità
delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, sui requisiti per
accedervi e sulle relative procedure, sulle modalità di
erogazione delle prestazioni nonché sulle possibilità
di scelta tra le prestazioni stesse.
2. In particolare, i destinatari degli interventi del sistema integrato hanno diritto:
a) ad essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi
di assistenza sociale;
b) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione, salvo i casi
previsti dalla legge;
c) a partecipare alla scelta delle prestazioni, compatibilmente
con le disponibilità esistenti nell'ambito territoriale
determinato per ciascun servizio sociale;
d) ad essere garantiti nella riservatezza e nella facoltà
di presentare osservazioni ed opposizioni nei confronti dei responsabili
dei servizi e dei procedimenti nonché ad ottenere le debite
risposte motivate.
3. Per i soggetti che presentino deficit psico-fisici e sensoriali, culturali, sociali, tali da ostacolare l'acquisizione di informazione sui diritti di cui ai commi 1 e 2, nonché sulle modalità di accesso al sistema integrato, sono previste forme specifiche di informazione, orientamento ed accompagnamento, finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla normale fruizione dei servizi e degli interventi sociali ed a garantirne la piena accessibilità.
4. La Regione promuove l'attivazione di punti informativi unitari da parte dei comuni singoli o associati in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, aventi la finalità di fornire informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui percorsi assistenziali, sui servizi e gli interventi del sistema integrato. Tali punti informativi svolgono la loro attività in raccordo con le strutture di accesso unitario ai servizi di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 09 - Carta dei servizi sociali
1. I soggetti pubblici e privati, che erogano prestazioni sociali
e socio-sanitarie adottano la carta dei servizi sociali, al fine
di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza nell'erogazione
dei servizi.
2. La carta dei servizi sociali, esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni in modo da consentirne la visione da parte degli utenti, contiene almeno i seguenti elementi:
a) caratteristiche delle prestazioni, modalità di accesso,
orari e tempi di erogazione;
b) tariffe delle prestazioni;
c) assetto organizzativo interno;
d) procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione
delle informazioni;
e) modalità e procedure per la presentazione di reclami
da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
f) riferimento alle clausole contrattuali e al rispetto della
normativa di cui all'articolo19, comma 2.
3. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta uno schema generale di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della carta dei servizi sociali.
Art. 10 - Pubblica tutela
1. La Regione sostiene i comuni e le province che mediante accordi,
convenzioni o altri atti di collaborazione istituzionale, attivano
servizi e interventi di supporto in favore delle persone prive
in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni
della vita quotidiana, di cui al libro I, titolo XII del codice
civile, nonché dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità
giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore
di sostegno, anche in raccordo con altri enti e autorità
interessate alla pubblica tutela.
2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 attengono:
a) alla realizzazione di azioni specifiche di prevenzione e
sensibilizzazione sui temi dell'assistenza alle persone incapaci
e alla promozione dell'assunzione di responsabilità tutoriali;
b) alla verifica della appropriatezza e qualità delle prestazioni
erogate alle persone incapaci;
c) al supporto alle attività dei tutori, dei curatori e
degli amministratori di sostegno, anche mediante lo svolgimento
di specifiche attività formative.
3. Nel piano integrato sociale regionale, di cui all'articolo 27, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione dei servizi e degli interventi relativi alla pubblica tutela, al fine di garantirne l'omogeneità sul territorio regionale, e sono individuate le forme di sostegno della Regione a tali servizi e interventi. E' data priorità alle iniziative che consentono la diffusione dei servizi e degli interventi sull'intero territorio della provincia.
Titolo II
IL SISTEMA INTEGRATO
Capo I - Soggetti istituzionali
Art. 11 - Il comune
1. I comuni esercitano le funzioni di programmazione locale del
sistema integrato attraverso l'approvazione dei piani di ambito
zonale di cui all'articolo 29 da parte dell'articolazione zonale
della conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 12, comma 4
della l.r. 40/2005 e concorrono alla programmazione regionale
secondo le modalità previste dall'articolo 26.
2. I comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi sociali, nonché della gestione e dell'erogazione dei medesimi. Sono fatte salve le funzioni diversamente attribuite dalla normativa vigente.
3. In particolare i comuni sono competenti per:
a) il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza sulle strutture
residenziali e semiresidenziali;
b) la definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni
erogate dal sistema integrato;
c) la determinazione eventuale di livelli di assistenza ulteriori
ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla
Regione.
Art. 12 - La comunità montana
1. La comunità montana approva il piano di zona di cui
all'articolo 29 nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni:
a) vi sia totale coincidenza tra l'ambito territoriale della
comunità montana e quello della zona-distretto;
b) vi sia delega alla comunità montana da parte dei comuni
delle funzioni amministrative di cui sono titolari.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, la comunità montana è sentita dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci prima della adozione del piano di zona.
3. La Regione favorisce il coordinamento tra il piano integrato sociale regionale di cui all'articolo 27 e il piano di indirizzo per le montagne toscane approvato ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, e promuove intese ed accordi di ambito interregionale per le zone di confine.
Art. 13 - La provincia
1. Le province concorrono alla programmazione regionale e alla
programmazione di ambito zonale e curano il coordinamento con
le politiche settoriali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
b) e con i programmi locali di sviluppo di cui all'articolo 12
della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia
di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale
15 novembre 2004, n. 61.
2. Le province promuovono e sostengono gli interventi di preformazione, di formazione e di integrazione lavorativa dei soggetti disabili e delle categorie svantaggiate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione, professionale e lavoro) come modificata dalla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20.
3. Le province curano la tenuta degli albi e dei registri regionali previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo di promozione sociale, e promuovono la partecipazione dei soggetti interessati alla costruzione delle reti di solidarietà sociale.
4. Le province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.
5. Le province partecipano all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci per le finalità di cui al presente articolo e per garantire l'integrazione con la programmazione zonale anche mediante la presentazione di progetti nel settore sociale per problematiche interzonali.
Art. 14 - La Regione
1. La Regione promuove su tutto il territorio regionale l'attuazione
dei diritti di cittadinanza sociale mediante l'esercizio delle
funzioni previste dalla presente legge.
2. In particolare, alla Regione competono le seguenti funzioni:
a) approvazione del piano integrato sociale regionale;
b) approvazione del regolamento di attuazione della presente legge;
c) definizione delle politiche di integrazione tra gli interventi
e i servizi sociali e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere
a) e b);
d) ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale di cui
all'articolo 45;
e) promozione della realizzazione dei progetti speciali di interesse
regionale, con caratteristiche di sperimentazione innovativa;
f) organizzazione e coordinamento del sistema informativo sociale
regionale, nonché delle funzioni di cui all'articolo 40.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, nonché forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con i soggetti di cui all'articolo 17.
4. La Regione può attivare sperimentazioni per l'erogazione di trattamenti economici finalizzati alla rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali di soggetti disabili, non autosufficienti e quale misura di contrasto della povertà, ivi compreso il reddito di cittadinanza sociale di cui all'articolo 58, comma 3.
5. La Regione col piano integrato sociale regionale può prevedere sperimentazioni relative a tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali di cui al capo III, comprese quelle di ambito delle comunità di tipo familiare, definendone i requisiti necessari al funzionamento ulteriori a quelli previsti dall'articolo 62.
Capo II - Soggetti sociali
Art. 15 - Le famiglie
1. In attuazione dei principi e delle finalità di cui agli
articoli 3 e 4 dello Statuto della Regione, il sistema integrato,
attraverso le politiche, gli interventi e i servizi di cui all'articolo
52:
a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie
nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della
vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della
coesione sociale;
b) sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio
connessi all'assunzione di specifici compiti di cura nei confronti
di minori, disabili o anziani;
c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie;
d) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione
di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.
2. Le persone e le famiglie sono direttamente coinvolte nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli interventi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.
Art. 16 - Le associazioni familiari
1. Le finalità di cui all'articolo 15 sono perseguite anche
tramite il riconoscimento ed il sostegno ad associazioni familiari,
comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari realizzano
attività di cura e di assistenza alla persona loro affidata,
secondo i percorsi disciplinati dall'articolo 7.
2. L'ente pubblico competente disciplina i rapporti con le associazioni familiari attraverso apposite convenzioni.
3. A favore delle famiglie e delle persone sono sostenute esperienze di solidarietà e di auto-aiuto, anche attraverso la realizzazione di servizi di prossimità e di reciprocità.
Art. 17 - Il terzo settore
1. Nel rispetto del principio della sussidiarietà, la Regione
e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività
svolta dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse
disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:
a) le organizzazioni di volontariato;
b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
c) le cooperative sociali;
d) le fondazioni;
e) gli enti di patronato;
f) gli enti ausiliari di cui alla legge regionale 11 agosto 1993,
n. 54 (Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari che
gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento
dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e procedure per l'iscrizione);
g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.
3. I soggetti di cui al comma 2 concorrono, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, ai processi di programmazione regionale e locale. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La Regione e gli enti locali sostengono le attività del volontariato anche attraverso la collaborazione con i centri di servizio costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).
Art. 18 - Relazioni sindacali
1. La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti interessati,
in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione
della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione,
consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti
dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti nazionali
e dagli accordi decentrati.
2. I soggetti, di cui al comma 1, assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge.
Art. 19 - Affidamento dei servizi
1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato, l'ente
pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 3
agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza "IPAB". Norme
sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni
particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze")
procede secondo modalità tali da permettere il confronto
tra più soggetti e più offerte e comunque tenendo
conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta, escludendo
l'utilizzo del massimo ribasso e prevedendo specifici standard
per la valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza delle
prestazioni.
2. L'affidamento dei servizi avviene altresì nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Per l'affidamento dei servizi alla persona ai soggetti del terzo settore si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e le disposizioni regionali di attuazione.
4. La direzione generale competente della Regione predispone schemi-tipo utili ai fini della stipula delle convenzioni tra i soggetti titolari di competenza in materia ed i soggetti gestori delle strutture e/o erogatori dei servizi.
5. I soggetti affidatari dei servizi alla persona adottano la carta dei servizi sociali di cui all'articolo 9.
Capo III - Strutture residenziali e semiresidenziali
Art. 20 - Strutture residenziali e semiresidenziali
1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali,
pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali
e ad integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge
regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie:
autorizzazione e procedura di accreditamento), da ultimo modificata
dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34, nonché la modifica
di quelle esistenti, che comporti un aumento di posti letto, sono
subordinate alla verifica della compatibilità del progetto
con gli strumenti e gli atti di governo del territorio di cui
alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo
del territorio).
2. Il funzionamento delle strutture di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del comune ovvero alla comunicazione al comune nei termini e con le modalità indicate dal comune stesso con propri atti, al fine di garantire la necessaria funzionalità e qualità dei servizi, la sicurezza degli utenti e dei lavoratori in esse impiegati.
3. Per l'esercizio della funzione di autorizzazione di cui al comma 2, il comune si avvale di apposita commissione multidisciplinare, costituita dall'azienda unità sanitaria locale in ambito zonale, composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche.
Art. 21 - Strutture soggette ad autorizzazione
1. Sono soggette ad autorizzazione del comune le seguenti strutture:
a) strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-assistenziali
e ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti
disabili e non autosufficienti, caratterizzate da media ed alta
intensità assistenziale, media ed alta complessità
organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta
posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;
b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti
parzialmente non autosufficienti o disabili non gravi, caratterizzate
da bassa intensità assistenziale, media ed alta complessità
organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta
posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;
c) strutture a carattere comunitario, per l'accoglienza di soggetti
che necessitano di una collocazione abitativa protetta o con limitata
autonomia personale, privi temporaneamente o permanentemente del
necessario supporto familiare, caratterizzate da bassa intensità
assistenziale, bassa o media complessità organizzativa,
con una capacità ricettiva massima di venti posti letto,
compresi posti di pronta accoglienza per le emergenze, organizzati
in nuclei fino ad otto ospiti;
d) strutture che erogano servizi di accoglienza e di trattamento
per soggetti dipendenti da sostanze da abuso;
e) centri di pronto accoglienza per minori, per l'accoglienza
di soggetti privi o carenti del sostegno familiare, caratterizzate
da media intensità assistenziale, media ed alta complessità
organizzativa, con una capacità ricettiva massima di dieci
posti letto;
f) case di accoglienza per minori con il proprio genitore, anche
organizzate con la modalità di gruppo appartamento per
cinque nuclei;
g) servizi residenziali socio-educativi per minori di tipo familiare
caratterizzati da media intensità assistenziale, media
complessità organizzativa così articolati:
1) comunità familiari, con una capacità ricettiva
massima di sei minori;
2) comunità a dimensione familiare con una capacità
ricettiva massima di dieci minori e di due posti riservati alla
pronta accoglienza;
h) gruppi appartamento per minori di età non inferiore
a sedici anni e con una capacità ricettiva massima di quattro
posti letto;
i) strutture semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie, caratterizzate
da diverso grado di intensità assistenziale in relazione
ai bisogni dell'utenza ospitata, anche collocate o in collegamento
con una delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) e
delle comunità a dimensione familiare di cui alla lettera
g).
2. Con il regolamento regionale, di cui all'articolo 62, sono definiti i requisiti, criteri ed i termini necessari ai fini dell'autorizzazione.
3. Costituisce requisito per i soggetti responsabili delle strutture il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
Art. 22 - Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di
avvio di attività
1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di
avvio di attività le seguenti strutture:
a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento
e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza
a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino
ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali
la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente
impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) qualora il piano integrato sociale regionale ne preveda la
sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni
di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse
fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti,
in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato
sociale regionale;
c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare
bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni
di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento
con i servizi territoriali.
2. La comunicazione di avvio di attività è presentata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
3. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento regionale, di cui all'articolo 62, definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
4. La comunicazione di avvio di attività è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.
Art. 23 - Vigilanza sulle strutture autorizzate
1. Il comune esercita la vigilanza sulle strutture autorizzate
avvalendosi della commissione di cui all'articolo 20, comma 3.
2. Il comune disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza, che si effettuano con cadenza almeno annuale, anche mediante richiesta di informazioni, richiesta di autocertificazioni relative alla permanenza dei requisiti, attività di ispezione e controllo sulle strutture.
Art. 24 - Sanzioni amministrative
1. Il funzionamento di strutture residenziali o semiresidenziali,
per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione, determina
la chiusura dell'attività da parte del comune competente
e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000,00 a euro 15.000,00.
2. Il comune dichiara altresì la decadenza dell'autorizzazione, disponendo la chiusura dell'attività, nel caso in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti anche situazioni di pericolo per la salute degli ospiti, ovvero nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 62, a pena di decadenza dall'autorizzazione. In tutti i casi si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
3. Qualora il comune riscontri la mancata adozione della carta dei servizi sociali, la perdita di altri requisiti, diversi da quelli di cui al comma 2, previsti dal regolamento regionale, ovvero non sia stata data comunicazione dell'avvio dell'attività ai sensi dell'articolo 22, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. Il comune assegna altresì un congruo termine per la regolarizzazione delle inadempienze e delle irregolarità riscontrate.
4. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto al comma 3, gli importi della sanzione applicata sono aumentati della metà e il comune può disporre la sospensione delle attività della struttura.
Art. 25 - Accreditamento
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una
proposta di legge avente ad oggetto la disciplina dei casi e delle
modalità di accreditamento dei servizi alla persona e delle
strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private,
ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria
anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici
competenti.
Titolo III
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
Capo I - Programmazione
Art. 26 - Principi generali
1. Per la realizzazione del sistema integrato è adottato
il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse,
sulla base della rilevazione dei bisogni negli ambiti territoriali,
della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità
e di efficacia, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 49/1999.
2. La programmazione regionale e zonale del sistema integrato è attuata secondo i principi dell'integrazione con gli atti di programmazione sanitaria e del coordinamento con quelli delle altre materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
3. I comuni concorrono alla definizione ed alla valutazione delle politiche regionali in materia sociale e socio-sanitaria attraverso la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005.
Art. 27 - Programmazione regionale
1. Il Consiglio regionale approva il piano integrato sociale regionale,
in raccordo con il piano sanitario regionale, di cui all'articolo
18 della l.r. 40/2005, promuovendo la realizzazione di una programmazione
regionale integrata in ambito socio-sanitario.
2. Sulla proposta di piano integrato sociale regionale la Giunta regionale acquisisce il parere della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005.
3. La Giunta regionale, attuate le procedure di concertazione previste ai sensi della l.r. 49/1999, adotta il piano integrato sociale regionale che è presentato al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro sei mesi dalla approvazione del programma regionale di sviluppo.
4. Il piano integrato sociale regionale ha durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo, è approvato nell'anno di inizio del quinquennio al quale si riferisce la programmazione, ed è aggiornato annualmente in coerenza con gli atti regionali di indirizzo economico e finanziario, anche con proiezione pluriennale.
5. Il piano integrato sociale regionale definisce:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con riferimento
alle politiche sociali integrate di cui al titolo V ed i fattori
di rischio sociale da contrastare;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e
degli interventi e le eventuali prestazioni aggiuntive atte ad
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo
4, ivi compreso il servizio sociale professionale, il segretariato
sociale per informazione e consulenza e il servizio di pronto
intervento sociale per le situazioni di emergenza;
c) le priorità di intervento relative ai soggetti di cui
all'articolo 7, comma 6, nonché le sperimentazioni e gli
interventi di cui all'articolo 14;
d) gli indirizzi generali da utilizzare per determinare il concorso
degli utenti al costo delle prestazioni anche al fine di favorire
l'adozione di criteri comuni di accesso alle prestazioni sociali;
e) le modalità di ripartizione agli enti locali, anche
in ambito zonale, delle risorse destinate dal bilancio regionale
al finanziamento della rete locale dei servizi, sulla base di
parametri oggettivi rilevati in relazione ai seguenti elementi:
1) livelli essenziali delle prestazioni sociali;
2) dimensione degli interventi e dei servizi in atto;
3) bisogni di assistenza;
4) situazione demografica e territoriale delle diverse zone;
f) le misure e le azioni prioritarie da prevedere in favore dei
comuni in maggiore situazione di disagio, ai sensi dell'articolo
3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore
dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio.
Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti
per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre
1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico
e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi
per gli apprendisti artigiani");
g) i criteri di accesso al fondo sociale regionale di solidarietà
interistituzionale di cui all'articolo 46;
h) gli indicatori per la verifica di efficacia e di efficienza
degli interventi;
i) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione,
di interesse regionale, nonché l'ambito territoriale di
attuazione ritenuto appropriato;
j) le iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione
finalizzate alla prevenzione del disagio e della esclusione sociale;
k) i benefici aggiuntivi, per tutto il territorio regionale, a
favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997,
n. 59).
6. Il piano integrato sociale regionale contiene elementi di valutazione della programmazione costituiti da:
a) la valutazione di impatto, comprensiva dell'analisi del
fabbisogno sociale del territorio, delle risorse disponibili,
dello studio di fattibilità degli interventi e della individuazione
di indicatori;
b) il monitoraggio "in itinere" dello stato di attuazione
dei piani di zona, sulla base di indicatori e parametri;
c) la valutazione consuntiva di periodo, relativa agli obiettivi
perseguiti, alla qualità degli interventi e alla sostenibilità
economica degli stessi, sulla base di indicatori prestabiliti
come previsto dal comma 5, lettera h).
Art. 28 - Commissione regionale per le politiche sociali
1. E' costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale
per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza
e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore,
degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali.
2. La commissione regionale per le politiche sociali svolge funzioni consultive e propositive per la Regione nelle materie di cui alla presente legge e promuove iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale.
3. La commissione regionale per le politiche sociali è presieduta dall'assessore regionale competente in materia sociale o suo delegato.
4. La composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali sono definite con regolamento regionale di cui all'articolo 62.
5. La commissione regionale per le politiche sociali dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. Alle sedute della commissione regionale per le politiche sociali partecipano i componenti della Giunta regionale competenti per le materie in discussione. Possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, il difensore civico regionale, i rappresentanti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e componenti della magistratura.
7. Le modalità di funzionamento della commissione regionale per le politiche sociali, ivi inclusa la possibilità di articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla commissione stessa.
8. Ai componenti della commissione regionale per le politiche sociali è corrisposto il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 29 - Programmazione zonale
1. Il piano di zona è lo strumento della programmazione
locale del sistema integrato ed é elaborato tenendo conto
delle indicazioni e degli obiettivi contenuti nel piano integrato
sociale regionale.
2. Nel piano di zona sono indicati:
a) la rete dei servizi e degli interventi attivati e promossi
dai comuni nel territorio e le modalità di coordinamento
e integrazione di tali servizi e interventi;
b) gli obiettivi di politica sociale da perseguire;
c) i servizi e gli interventi volti a garantire i livelli essenziali
di assistenza definiti dallo Stato e le prestazioni aggiuntive
di cui all'articolo 4;
d) la determinazione eventuale di livelli di assistenza ulteriori
ed integrativi e le risorse messe a disposizione a tale scopo
dagli enti locali;
e) la previsione delle risorse necessarie alla realizzazione,
in ambito zonale, degli interventi e servizi integrati e di progetti
innovativi;
f) l'individuazione degli enti titolari dei servizi e degli interventi
per i quali è disposto il finanziamento regionale del piano
di zona;
g) l'entità delle risorse regionali destinate a progetti
innovativi proposti dai soggetti del terzo settore;
h) la valutazione di impatto della programmazione, effettuata
a livello zonale;
i) gli strumenti per il monitoraggio "in itinere" del
piano stesso;
j) la valutazione consuntiva di periodo, effettuata a livello
zonale.
3. Il piano integrato di salute, di cui all'articolo 21 della l.r. 40/2005, è lo strumento con il quale sono integrate le politiche sociali di ambito zonale con le politiche sanitarie a livello di zona-distretto.
4. Nel caso di sperimentazione delle Società della salute, di cui all'articolo 65 della l.r. 40/2005, ovvero in caso di intesa tra l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci e l'azienda unità sanitaria locale di riferimento, il piano integrato di salute costituisce lo strumento unico di programmazione locale della zona-distretto.
5. Il piano di zona costituisce atto rilevante per la programmazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e) della l.r. 49/1999.
Art. 30 - Procedimento per l'approvazione del piano di zona
1. La proposta di piano di zona è oggetto di una conferenza
istruttoria pubblica, indetta dall'articolazione zonale della
conferenza dei sindaci.
2. Alla conferenza istruttoria sono invitati a partecipare le aziende sanitarie, le aziende di servizi alla persona di cui alla l.r. 43/2004, gli altri soggetti pubblici interessati, i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali e le parti sociali, nonché le associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori presenti sul territorio.
3. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, sulla base delle risultanze della conferenza istruttoria, approva il piano di zona.
4. I soggetti del terzo settore possono presentare progetti innovativi per la gestione degli interventi, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera g), che sono oggetto di selezione da parte dei soggetti competenti.
Art. 31 - Carta dei diritti di cittadinanza sociale
1. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci adotta
la carta di cittadinanza sociale, con il coinvolgimento dei soggetti
del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle parti
sociali, delle associazioni degli utenti e consumatori, dei soggetti
pubblici e privati gestori dei servizi.
2. La carta contiene:
a) la mappa dei percorsi e la tipologia dei servizi e degli
interventi sociali, le opportunità sociali presenti nel
territorio;
b) i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni disciplinati
nella programmazione zonale;
c) gli obiettivi ed i programmi di miglioramento della qualità
della vita;
d) lo sviluppo di forme di tutela e di partecipazione attiva dei
cittadini per il miglioramento dei servizi alla persona.
Art. 32 - Patti per la costruzione di reti di solidarietà
sociale
1. Gli enti locali promuovono e valorizzano attività organizzate
da singoli o gruppi e dai soggetti di cui al titolo II, capo II,
anche mediante la definizione, con il coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali, di patti per la costruzione di reti di solidarietà
sociale, anche attraverso l'attivazione di procedure di contrattazione
negoziata.
2. Gli enti locali, con il concorso dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche e di altri soggetti pubblici, promuovono patti che hanno ad oggetto lo sviluppo locale e la coesione sociale mediante l'impiego di risorse umane, tecnologiche, finanziarie e patrimoniali.
Capo II - Organizzazione territoriale e funzioni gestionali
Art. 33 - Ambiti territoriali per la gestione associata del
sistema locale di interventi e servizi sociali
1. Le zone-distretto, come individuate nell'allegato A alla l.r.
40/2005, costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per
la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi
di competenza dei comuni.
2. I comuni possono altresì gestire in forma associata le funzioni, i servizi e gli interventi nei livelli ottimali individuati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 60, a condizione che tale gestione sia svolta in coerenza con la programmazione di ambito zonale.
3. Per le attività che hanno rilevanza per due o più zone-distretto e per le azioni innovative d'interesse regionale, la Regione individua, di concerto con gli enti locali coinvolti, gli ambiti territoriali più appropriati per la loro efficace attuazione.
Art. 34 - Gestione associata dei servizi e degli interventi
1. La gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi
di competenza dei comuni avviene nelle forme previste dalla legislazione
vigente.
2. La Regione incentiva le gestioni associate volontarie della zona-distretto, attivate in coerenza con la l.r. 40/2001 e con i provvedimenti attuativi, ovvero attivate nei livelli ottimali di cui all'articolo 33, comma 2.
3. Le forme associative prescelte dai comuni sono indicate nel piano di zona o nel piano integrato di salute.
4. Il piano integrato sociale regionale può prevedere l'obbligo di gestire in forma associata gli interventi a carattere innovativo e sperimentale di interesse regionale.
5. L'ente cui è attribuita la responsabilità della gestione associata esercita le funzioni su tutto il territorio dei comuni partecipanti, salvo quanto previsto dall'atto associativo in caso di costituzione di ufficio comune. L'atto associativo può stabilire il regolamento unitario per lo svolgimento delle funzioni associate.
6. Il piano integrato sociale regionale determina una quota di risorse del fondo sociale regionale da riservare alle incentivazioni delle forme di gestione associata, di cui al comma 2; il piano determina altresì una quota da riservare allo svolgimento dei compiti di supporto all'attività di programmazione.
Art. 35 - Aziende unità sanitarie locali
1. Il comune può delegare la gestione di interventi o servizi
sociali all'azienda unità sanitaria locale, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) della
l.r. 40/2005.
2. Per la gestione degli interventi e dei servizi sociali delegati, l'azienda unità sanitaria locale ed il comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definiti:
a) la struttura organizzativa locale cui compete la gestione
dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed
ai servizi delegati;
b) le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
c) i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie
necessarie per la gestione delle attività e dei servizi
delegati, la loro entità, nonché le modalità
per il loro trasferimento all'azienda unità sanitaria locale;
d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da
fornire ai comuni, con particolare riguardo alle attività
svolte, alle prestazioni erogate ed alle risorse utilizzate.
3. Il direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale coadiuva il direttore generale dell'azienda stessa nella direzione degli interventi e dei servizi sociali delegati.
Art. 36 - Forme innovative di gestione unitaria ed integrata
dei servizi tra comuni e aziende unità sanitarie locali
- Società della salute
1. La Regione sostiene ed incentiva forme innovative di gestione
unitaria dei servizi sociali e sanitari denominate, ai sensi dell'articolo
65 della l.r. 40/2005, Società della salute, basate su
modalità organizzative e di governo integrate tra comuni
e aziende unità sanitarie locali, promuovendo la partecipazione
attiva dei comuni e delle aziende unità sanitarie locali
per quanto riguarda la conoscenza dei bisogni, la messa a disposizione
delle risorse e l'assolvimento degli impegni. La Regione e i comuni
valutano i risultati conseguiti dalle Società della salute.
2. Nella zona-distretto in cui è costituita la Società della salute l'organo di governo della stessa assume, con l'esclusione della rappresentanza aziendale, le funzioni e le competenze attribuite dalla presente legge all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci.
3. I comuni possono conferire alla Società della salute funzioni e compiti di coordinamento, direzione, organizzazione di servizi e interventi sociali ed, eventualmente, di gestione, in relazione allo sviluppo del processo di integrazione.
4. Le Società della salute organizzano le funzioni proprie del livello di zona-distretto sulla base degli indirizzi dettati dagli atti di programmazione regionale. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 37, 38, 43, comma 2, 49 e 51, non vincolano le Società della salute.
Art. 37 - Responsabile del coordinamento sociale
1. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, d'intesa
con l'azienda unità sanitaria locale, individua un coordinatore
sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 7, commi 1 e 4, tenendo conto delle gestioni associate
eventualmente attivate. Il coordinatore sociale:
a) è responsabile dell'attuazione e della verifica delle
prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;
c) partecipa alle attività dell'ufficio di coordinamento,
di cui all'articolo 64, comma 5 della l.r. 40/2005.
Art. 38 - Segreteria tecnica
1. La segreteria tecnica dell'articolazione zonale della conferenza
dei sindaci, costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 10 della
l.r. 40/2005, svolge le seguenti funzioni:
a) supporta tecnicamente l'organo di governo della zona-distretto;
b) collabora alla predisposizione degli atti di programmazione
locale;
c) sostiene la partecipazione in ambito zonale dei soggetti del
terzo settore;
d) sviluppa ed applica gli strumenti propositivi, progettuali,
valutativi e di monitoraggio in ogni fase operativa della programmazione
zonale;
e) predispone la relazione consuntiva di zona-distretto, di cui
all'articolo 43, e collabora alla raccolta dei dati e delle informazioni
necessarie al sistema informativo sociale regionale di cui all'articolo
41.
2. La segreteria tecnica può essere costituita quale ufficio comune tra tutte le amministrazioni locali e la azienda unità sanitaria locale della zona-distretto, così come indicate all'articolo 12, comma 10 della l.r. 40/2005, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 30, commi 2 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche per lo svolgimento di attività di coordinamento, connesse alla realizzazione del piano di zona. In tale ipotesi la segreteria tecnica compie gli atti attuativi della programmazione relativi ai progetti innovativi presentati dai soggetti del terzo settore, nei casi individuati dal piano di zona.
Art. 39 - Formazione degli operatori dei servizi sociali
1. Il regolamento regionale, di cui all'articolo 62, individua
i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori
sociali del sistema integrato, tenuto conto delle funzioni e delle
competenze necessarie a garantire l'adeguatezza e l'appropriatezza
delle prestazioni.
2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle procedure previste dalla normativa regionale:
a) valorizzano lo sviluppo della formazione e sostengono le
professionalità degli operatori sociali degli enti locali;
b) promuovono la partecipazione degli operatori sociali ai processi
organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
presente legge;
c) sostengono la formazione continua degli operatori sociali;
d) coordinano e indirizzano le attività di aggiornamento,
tenendo conto dei criteri di integrazione socio-sanitaria ed educativa,
favorendo la multidisciplinarità fra i soggetti e le istituzioni
che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi;
e) assicurano le iniziative a sostegno della qualificazione e
della formazione dei soggetti del terzo settore e di quelli senza
scopo di lucro.
3. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi e dei servizi sociali, promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori sociali alle iniziative di formazione, qualificazione, aggiornamento e supervisione professionale.
Capo III - Valutazione e monitoraggio del sistema integrato
Art. 40 - Osservatorio sociale
1. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un
sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei
fenomeni sociali del sistema integrato, nonché di diffusione
delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa
denominata osservatorio sociale regionale.
2. L'osservatorio sociale regionale svolge i propri compiti anche in collaborazione con istituti pubblici e privati al fine di realizzare studi ed analisi mirate dei fenomeni sociali su base regionale.
3. Alle funzioni di cui al presente articolo concorrono anche le province, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, assicurando il funzionamento di strutture di osservatorio in ambito provinciale. Per l'attuazione di tali funzioni le province possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante l'attivazione di collaborazioni con agenzie regionali, istituti di ricerca, università.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione e le province favoriscono il raccordo con i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli altri soggetti pubblici e promuovono la partecipazione, anche tramite la costituzione di apposito comitato, delle organizzazioni sindacali, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, per lo scambio e la condivisione dei dati e delle conoscenze utili per la valutazione e la programmazione zonale e regionale.
Art. 41 - Sistema informativo sociale regionale
1. La Regione, le province ed i comuni contribuiscono, in relazione
alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione
del sistema informativo sociale regionale per assicurare tempestivamente
la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione,
alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.
2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire annualmente le informazioni richieste affinché confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale.
Art. 42 - Relazione sociale regionale
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, almeno
ogni tre anni, la relazione sociale al fine di valutare i risultati
raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti nel piano integrato
sociale regionale, conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali
e lo stato dei servizi, nonché disporre di elementi per
la programmazione di settore.
Art. 43 - Relazione consuntiva di zona-distretto
1. In ambito zonale la relazione consuntiva di zona-distretto
è lo strumento annuale di verifica dei risultati raggiunti
in rapporto agli obiettivi definiti dal piano di zona.
2. La relazione consuntiva di zona-distretto è predisposta a cura della segreteria tecnica di cui all'articolo 38 in collaborazione con gli osservatori provinciali territorialmente competenti, ed è adottata dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci contestualmente all'approvazione del piano di zona. Nei quindici giorni successivi alla sua approvazione, la relazione è trasmessa alla Giunta regionale.
Capo IV - Finanziamento
Art. 44 - Finanziamento del sistema integrato
1. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate
dagli enti locali, dalla Regione, dagli altri enti pubblici, dallo
Stato e dall'Unione Europea, nonché da risorse private.
Art. 45 - Fondo sociale regionale
1. Fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, nel
fondo sociale regionale confluiscono le risorse regionali determinate
annualmente con legge di bilancio, nonché le risorse, trasferite
dallo Stato o provenienti dall'Unione europea, in qualsiasi modo
destinate alla realizzazione di interventi e servizi sociali.
2. L'intervento finanziario della Regione ha carattere contributivo e perequativo rispetto all'impegno finanziario dei comuni e degli altri enti locali, ed è finalizzato a sostenere lo sviluppo omogeneo in ambito regionale del sistema integrato e dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).
3. Il fondo sociale regionale è destinato:
a) alla Regione per una quota individuata in sede di aggiornamento annuale del piano integrato sociale regionale e riservata al finanziamento delle seguenti attività:
1) promozione e realizzazione di progetti o programmi innovativi
e sperimentali di interesse regionale;
2) adesione a progetti in relazione ai quali è previsto
il cofinanziamento;
3) realizzazione delle attività dell'osservatorio sociale
e implementazione del sistema informativo dei servizi sociali;
4) promozione di campagne di comunicazione sociale di rilievo
regionale;
b) agli enti locali per:
1) il sostegno delle funzioni loro attribuite dalla presente
legge;
2) il sostegno per gli interventi, servizi e progetti innovativi
determinati in sede di programmazione zonale;
3) la promozione della solidarietà interistituzionale ai
sensi dell'articolo 46;
4) il sostegno delle gestioni associate di cui all'articolo 34,
comma 2, come incentivo cumulabile alle risorse stanziate ai sensi
della l.r. 40/2001 e della l.r. 39/2004.
Art. 46 - Fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale
1. Il piano integrato sociale regionale determina la quota di
fondo regionale destinata alle spese per le prestazioni sociali
sostenute in ambito zonale per interventi relativi alle prestazioni
per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 nonché
la quota destinata al sostegno di :
a) interventi non quantificabili preventivamente in sede programmatoria
in quanto derivanti da eventi eccezionali o da fenomeni nuovi
per il territorio;
b) interventi il cui costo sia suscettibile di creare gravi squilibri
nelle finanze degli enti locali tenuti all'erogazione delle prestazioni.
2. Nel piano integrato sociale regionale sono specificate le modalità di accesso al fondo secondo le quote determinate ai fini del comma 1, le procedure di richiesta, l'assegnazione e liquidazione dei contributi, nonché i criteri di priorità per il finanziamento.
Art. 47 - Compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni
1. Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è
stabilito a seguito della valutazione della situazione economica
del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma
51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449), da ultimo modificato dal
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
2. Il piano integrato sociale regionale individua ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina dell'ISEE con particolare riferimento alle situazioni di disabilità grave riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).
3. I comuni, con riferimento alla programmazione regionale e zonale, definiscono l'entità della compartecipazione ai costi da parte degli utenti, articolata per prestazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Titolo IV
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Capo I - Integrazione socio-sanitaria
Art. 48 - Integrazione socio-sanitaria
1. Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte
a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e
mantenimento delle autonomie personali, d'inserimento sociale
e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni
a carattere prolungato.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), le prestazioni socio-sanitarie sono assicurate, mediante il concorso delle aziende unità sanitarie locali e dei comuni, dall'erogazione integrata delle prestazioni sanitarie e sociali necessarie a garantire una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute, che richiedono interventi sanitari e azioni di protezione sociale.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 11 della l.r. 40/2005, individua i servizi inerenti alle aree di integrazione socio-sanitaria, di cui al comma 2, e definisce i criteri per il concorso delle risorse sanitarie e sociali in attuazione del d.p.c.m 14 febbraio 2001.
4. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali e semiresidenziali, non disciplinata dalla l.r. 8/1999, che erogano prestazioni inerenti alle aree di integrazione socio-sanitaria, è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 62.
Art. 49 - Criteri per la gestione delle attività di
integrazione socio-sanitaria
1. I comuni e le aziende unità sanitarie locali, in base
alle determinazioni di cui all'articolo 48, comma 3, individuano
modalità organizzative di raccordo per la gestione dei
servizi, fondate sull'integrazione professionale delle rispettive
competenze, e disciplinano i relativi rapporti finanziari, mediante
accordi o convenzioni ai sensi della normativa vigente.
2. Il coordinamento e l'integrazione degli interventi socio-sanitari si attua, ai fini dell'appropriatezza e dell'efficacia delle prestazioni, in coerenza con le indicazioni di cui all'articolo 7, sulla base della valutazione multiprofessionale del bisogno, della definizione del percorso assistenziale personalizzato e della verifica periodica degli esiti.
3. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le modalità di coordinamento fra le attività di integrazione socio-sanitaria ed il complesso degli interventi sanitari.
4. La Giunta regionale adotta uno schema generale di riferimento per gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1.
Art. 50 - Consultori familiari
1. I consultori familiari, nell'ambito delle funzioni previste
dalla normativa vigente statale e regionale nonché dagli
atti di programmazione sanitaria e sociale, svolgono funzioni
di prevenzione, educazione e promozione del benessere psico-fisico-relazionale
del singolo, della coppia e della famiglia.
2. Nei consultori familiari, organizzati in ambito della zona-distretto di cui all'articolo 64 della l.r. 40/2005, è assicurata l'integrazione delle attività socio-sanitarie con quelle sociali gestite dai comuni, singoli o associati, al fine di sostenere e valorizzare:
a) il principio della maternità e paternità,
basato su scelte consapevoli e responsabili, anche tramite azioni
di informazione sulle problematiche incidenti sulla vita sessuale;
b) la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei
figli, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
c) la tutela della donna in gravidanza e gli interventi a sostegno
della maternità.
3. La Regione assicura anche tramite i consultori familiari, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il riconoscimento del ruolo che le organizzazioni del volontariato e l'associazionismo di settore, comprese le esperienze di autorganizzazione e di mutuo aiuto, hanno nella attuazione degli interventi.
4. La Regione assicura, attraverso l'azione dei consultori familiari, l'informazione su:
a) i diritti delle donne in gravidanza compresa la facoltà
di partorire in anonimato;
b) i servizi presenti sul territorio per la tutela della gravidanza
e della maternità e le modalità del loro utilizzo;
c) le associazioni e le organizzazioni che operano in ambito socio
sanitario.
5. La Regione valorizza con azioni mirate, indicate nel piano integrato sociale regionale, l'apporto multiprofessionale degli operatori dei consultori familiari.
Art. 51 - Ufficio di coordinamento distrettuale
1. L'articolazione zonale della conferenza dei sindaci individua
i responsabili delle attività ad integrazione socio-sanitaria
gestite dai comuni in forma singola o associata. Tali responsabili
integrano l'ufficio di coordinamento della zona-distretto di cui
agli articoli 64, commi 5 e 6, e 66 comma 4 della l.r. 40/2005.
Titolo V
POLITICHE SOCIALI INTEGRATE
Capo I - Politiche sociali integrate
Art. 52 - Politiche per le famiglie
1. Le politiche per le famiglie consistono nell'insieme degli
interventi e dei servizi volti a favorire l'assolvimento delle
responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità,
la maternità e la nascita, ad individuare precocemente
ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei
nuclei familiari, a creare reti di solidarietà locali.
2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le famiglie:
a) i contributi economici, di carattere continuativo, straordinario
o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto
a persone o nuclei familiari in stato di bisogno e l'erogazione
di contributi per interventi di adeguamento delle abitazioni,
finalizzati a sostenere la permanenza nel domicilio familiare
di soggetti non autosufficienti;
b) gli interventi di carattere abitativo di emergenza, anche a
beneficio delle giovani coppie o di famiglie monoparentali;
c) gli interventi di sollievo, aiuto e sostegno alle famiglie
impegnate in attività di cura e assistenza di persone disabili,
di persone con problemi di salute mentale, di anziani e di minori
in affidamento;
d) i servizi e le attività di sostegno alla genitorialità
ed alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno
alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento;
e) le iniziative dirette a consentire la conciliazione delle responsabilità
lavorative e di quelle familiari, anche nel quadro dell'armonizzazione
dei tempi e spazi delle città.
3. I comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero o agevolato secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con a carico soggetti non autosufficienti e con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione con gravi difficoltà di inserimento sociale.
Art. 53 - Politiche per i minori
1. Le politiche per i minori consistono nell'insieme degli interventi
e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure
necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico
sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo
ambiente familiare e sociale.
2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per i minori:
a) l'ascolto, l'accompagnamento ed il sostegno per promuovere
l'esercizio dei diritti di cittadinanza sociale e prevenire forme
di esclusione e di devianza, privilegiando la crescita del minore
nel proprio ambiente familiare;
b) il pronto intervento, l'accoglienza, la protezione, l'assistenza
e il supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in
stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano
non accompagnati ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 286/1998;
c) la tempestiva segnalazione da parte dei servizi di assistenza,
quando a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, all'autorità
giudiziaria competente al fine dell'adozione dei provvedimenti
previsti dal titolo X del codice civile;
d) le azioni conseguenti ai provvedimenti dell'autorità
giudiziaria e gli interventi di collaborazione con l'autorità
giudiziaria e con i servizi minorili del Ministero della Giustizia
in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1998, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni), da ultimo modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
e) l'affidamento temporaneo a famiglia, a servizi residenziali
socio-educativi e le altre tipologie di affidamento, secondo gli
indirizzi della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
f) le attività necessarie ed i compiti correlati all'adozione
nazionale ed internazionale.
3. In tutti gli atti relativi agli interventi e ai servizi rivolti ai minori l'interesse del minore è considerato superiore.
Art. 54 - Politiche per gli anziani
1. Le politiche per gli anziani consistono nell'insieme degli
interventi e dei servizi volti a:
a) promuovere la partecipazione degli anziani alla comunità
locale in un'ottica di solidarietà fra generazioni;
b) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché
i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza
e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto
familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione
attiva;
c) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in
strutture residenziali;
d) verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
previste dalla programmazione regionale e zonale.
2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli anziani
a) la creazione di una rete locale di servizi ricreativi e
luoghi aggregativi, in cui promuovere forme di associazionismo
e di inserimento sociale, anche di diretta iniziativa della popolazione
anziana, con il coinvolgimento della comunità locale e
dei soggetti del terzo settore presenti sul territorio;
b) le forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi
culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di
reddito inadeguate;
c) i servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non
autosufficienti e affetti da patologie degenerative;
d) le strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non
autosufficienti;
e) servizi di sostegno e sollievo per i familiari conviventi di
persone anziane non autosufficienti;
f) i servizi di telesoccorso e pronto intervento per persone anziane
a rischio sociosanitario che vivono in condizioni di solitudine
o con altri familiari a loro volta inabili o anziani.
3. La condizione di persona anziana non autosufficiente è accertata, relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, mediante valutazione che tiene conto dell'analisi globale della persona con riferimento a:
a) stato di salute funzionale organico;
b) condizioni cognitive e comportamentali;
c) situazione socio-ambientale e familiare.
4. Gli atti regionali di programmazione promuovono la realizzazione di sistemi di valutazione contestuale e globale della persona anziana portatrice di minorazioni, al fine dell'accertamento delle diverse condizioni ai sensi della normativa vigente.
5. I servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti agli anziani non autosufficienti si ispirano ad una logica organizzativa di tipo modulare, basata su percorsi di graduale intensità assistenziale.
Art. 55 - Politiche per le persone disabili
1. Le politiche per le persone disabili consistono nell'insieme
degli interventi e dei servizi volti a promuoverne l'integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone disabili:
a) il potenziamento dei servizi domiciliari, da attivare in
forma diretta o indiretta, secondo progetti individualizzati di
intervento finalizzati all'assistenza, al sostegno e allo sviluppo
di forme di autonomia, nonché al recupero delle diverse
abilità;
b) il potenziamento e l'adeguamento di servizi diurni e semiresidenziali
esistenti sul territorio;
c) la realizzazione di progetti innovativi e servizi finalizzati
alla realizzazione di modalità di vita indipendente, di
soluzioni abitative autonome e parafamiliari, di comunità
alloggio protette per le persone disabili gravi privi di sostegno
familiare;
d) i servizi di informazione, sollievo e sostegno ai familiari
delle persone disabili;
e) le forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali
e soggetti del terzo settore coinvolti nelle attività di
istruzione scolastica, formazione professionale, inserimento lavorativo
delle persone disabili;
f) le forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi
culturali, ricreativi e sportivi;
g) le forme di agevolazione per la diffusione di strumenti tecnologici
atti a facilitare la vita indipendente, l'inserimento sociale
e professionale;
h) il sostegno per il superamento delle barriere e favorire l'accessibilità.
3. L'accertamento della condizione di disabilità e della situazione di gravità avviene con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
4. Nell'ambito della programmazione regionale e zonale sono individuati gli elementi atti a prevenire forme di esclusione sociale.
Art. 56 - Politiche per gli immigrati
1. Le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli
interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire
e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione.
2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per gli immigrati:
a) l'attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale,
scolastico e lavorativo, favorendo la comunicazione interculturale
e l'associazionismo;
b) la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività
culturali, educative e ricreative della comunità locale;
c) l'accesso ai servizi territoriali, mediante l'attivazione di
specifiche campagne di informazione e interventi di mediazione
culturale;
d) la predisposizione di progetti mirati a favore di cittadini
stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali
profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
e) la gestione di interventi di sostegno abitativo.
Art. 57 - Politiche per i nomadi
1. Il piano integrato sociale regionale individua le politiche
e le priorità di intervento a favore dei nomadi, anche
in attuazione della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 (Interventi
per i popoli Rom e Sinti) e determina gli indirizzi per la programmazione
zonale.
Art. 58 - Politiche per le persone a rischio di esclusione
sociale
1. Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale
consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a
prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese
le forme di povertà estrema.
2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per le persone a rischio di esclusione sociale:
a) gli interventi di promozione delle reti di solidarietà
sociale, i servizi di informazione, accoglienza ed orientamento;
b) gli interventi di sostegno, anche economico, finalizzati alla
realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale,
lavorativo e formativo;
c) i servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far
fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;
d) i progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà
e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale.
3. Nell'ambito delle politiche del presente articolo, sono promosse le sperimentazioni di cui all'articolo 14, comma 4, in armonia con le politiche di inclusione e coesione sociale promosse dalla Unione europea.
Art. 59 - Politiche per il contrasto della violenza contro
le donne, i minori e in ambito familiare
1. La Regione favorisce la realizzazione di interventi di rete
per offrire le risposte necessarie, in termini di adeguatezza
ed appropriatezza, alle varie tipologie di violenza, allo scopo
di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati
alla singola donna o minore.
2. In particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per il contrasto della violenza contro le donne, i minori ed in ambito familiare:
a) interventi multidisciplinari integrati di tutela e di cura,
azioni di contrasto contro lo sfruttamento, la violenza e il maltrattamento
dei minori e delle donne;
b) il sostegno materiale, psicologico, legale ed abitativo di
emergenza, nonché l'organizzazione di case e centri antiviolenza,
da realizzarsi attraverso la programmazione locale dei servizi
a favore delle vittime e delle funzioni genitoriali;
c) il sostegno a percorsi di uscita dal disagio e dalla violenza
quanto più personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche
situazioni di violenza e tendenti a rafforzare la fiducia della
donna nelle proprie capacità e risorse ed a favorire nuovi
progetti di vita e di autonomia;
d) le attività formative nella scuola e per chi opera nel
settore socio-sanitario, dell'ordine pubblico e giudiziario al
fine di potenziarne le capacità di rilevazione, accertamento,
protezione e cura e per contrastare l'impiego di lavoro minorile;
e) la valorizzazione delle reti territoriali di servizi e di modelli
di intervento caratterizzati da un lavoro di équipe nella
presa in carico dei casi;
f) l'organizzazione di campagne di prevenzione e di informazione
sull'entità del fenomeno e sul danno che ne deriva nonché
iniziative di censimento ed informazione circa le risorse di protezione,
aiuto e sostegno disponibili sul territorio per un percorso di
uscita dalla violenza.
Art. 60 - Politiche per la tutela della salute mentale
1. Le politiche per la tutela della salute mentale consistono
nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:
a) individuare precocemente il disagio psichico in un'ottica
di prevenzione e promozione della salute e benessere della popolazione;
b) prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione
sociale delle persone con problemi di salute mentale;
c) promuovere l'integrazione e l'inserimento nel contesto sociale
delle persone con disturbi mentali, favorendo la loro autonomia
ed emancipazione anche attraverso la risoluzione dei problemi
abitativi e di lavoro.
2. Alle politiche della salute mentale concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria come richiamate agli articoli 48 e seguenti del capo I del titolo IV.
Art. 61 - Politiche per la prevenzione e il trattamento delle
dipendenze
1. Le politiche per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti
di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope
consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:
a) riduzione generalizzata dell'uso delle sostanze e/o riduzione
dei danni correlati all'uso, attraverso la promozione di stili
di vita sani per l'intera popolazione ed in particolare per le
fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
b) realizzazione di servizi e progetti di accoglienza a bassa
soglia e di unità di strada orientati alla prevenzione
primaria e secondaria ed alla riduzione del danno;
c) promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del
privato sociale, che operano nel settore;
d) promozione di interventi di prevenzione e contrasto del consumo
di sostanze, rivolti alle fasce di età giovanili e nei
luoghi di aggregazione giovanile;
e) sviluppo di azioni sociali di sostegno ai programmi di riabilitazione
dei soggetti tossicodipendenti ed alcoldipendenti attraverso la
risoluzione delle problematiche legate agli inserimenti lavorativi
ed abitativi.
2. Alle politiche per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria come richiamate agli articoli 48 e seguenti del capo I del titolo IV.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I - Disposizioni finali e transitorie
Art. 62 - Regolamento
1. Con regolamento regionale, da approvarsi entro duecentosettanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:
1) i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
2) le figure professionali di profilo sociale preposte alla direzione
delle strutture;
3) i requisiti professionali per il personale addetto;
4) i termini per l'adeguamento delle strutture, autorizzate alla
data di entrata in vigore del regolamento regionale, ai requisiti
di cui ai numeri 1), 2) e 3);
5) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'articolo 20, comma 3;
6) i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:
1) i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione
dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
2) i requisiti organizzativi specifici;
3) le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle
strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;
c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione
regionale per le politiche sociali;
d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli
operatori sociali impiegati nelle attività del sistema
integrato.
Art. 63 - Norme transitorie
1. I procedimenti per l'autorizzazione di strutture residenziali
e semiresidenziali in corso alla data di entrata in vigore del
regolamento, di cui all'articolo 62, sono conclusi sulla base
delle leggi regionali abrogate dalla presente legge.
2. Fino all'approvazione del piano integrato sociale regionale ai sensi dell'articolo 27, mantiene la propria validità il piano integrato sociale regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2002, n. 122 (Piano integrato sociale regionale 2002-2004) e successivi aggiornamenti.
3. Gli atti amministrativi regionali, anche a carattere transitorio, approvati entro la data di entrata in vigore della presente legge mantengono la propria validità.
Art. 64 - Modifiche all'articolo 35 della l.r. 43/2004
1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 3 agosto
2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza "IPAB". Norme sulle aziende
pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per
la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze") è
abrogato.
Art. 65 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 27 marzo 1980, n. 20 (Interventi a favore
delle persone non autosufficienti);
b) legge regionale 16 aprile 1980, n. 28 (Idoneità delle
strutture di ospitalità e dei nuclei affidatari o ospitanti);
c) legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione
di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità:
riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati),
ad esclusione dell'articolo 21, le cui disposizioni continuano
ad applicarsi nei confronti di ciascuna IPAB fino alla conclusione
del relativo procedimento di trasformazione previsto dalla legge
regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "IPAB".
Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni
particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze");
d) articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 (Interventi
per i popoli Rom e Sinti).