ART. 2.22 SUPERFICIE PERMEABILE
È definita superficie permeabile ogni superficie, sgombra da costruzioni
sopra o sotto il suolo, in grado di garantire l’assorbimento delle acque meteoriche.
Nelle aree di pertinenza delle costruzioni la superficie permeabile, nella misura
minima prevista dalle norme vigenti in materia di prevenzione del rischio idraulico,
è costituita dalla percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrezzata
o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto ; ne fanno
parte anche i vialetti, di larghezza massima 1,20 m., pedonali ma non carrabili
purché inghiaiati o realizzati con materiali permeabili poggiati su sottofondo
non cementizio.
Nelle sole aree di pertinenza delle costruzioni con destinazione artigianale
ed industriale, ferme restando le quantità di verde a prato e/o piantumato
previste dalle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G., la percentuale minima di superficie permeabile
può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni speciali, poggiate
su sottofondo non cementizio, che garantiscano il passaggio e l’assorbimento
da parte del terreno delle acque meteoriche.