Referendum popolare n.2
Procreazione medicalmente assistita
Norme sui limiti all'accesso
Abrogazione parziale
(Scheda di votazione di colore arancione)
Volete voi che sia abrogata la
legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
“Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita”, limitatamente alle seguenti parti,
articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole:
"Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana"; art. 1, comma 2: "Il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità"; art. 4, comma 1: "Il
ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando
sia accertata l'impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi
di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonchè ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e
certificata da atto medico"; art. 4, comma 2,
lettera a, limitatamente alle parole:
"gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico
e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della"; art. 5, comma
1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,"; art. 6,
comma 3, limitatamente alle parole: "fino al
momento della fecondazione dell'ovulo"; art. 13,
comma 3, lettera b), limitatamente alle parole:
"di cui al comma 2 del presente articolo"; art.
14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre"; art. 14, comma 3,
limitatamente alle parole: "per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione", nonchè alle
parole: "fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile»?