Decreto 27 Marzo 1998 del Ministero
dell'ambiente
Mobilità sostenibile nelle aree
urbane
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n° 179 del 3 Agosto 1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITA'
E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 8 luglio 1986, n.
349, che attribuisce le competenze al Ministero dell'ambiente in
materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico;
Visti i propri decreti del 20
maggio 1991, recanti i criteri per la raccolta dei dati inerenti la
qualita' dell'aria e i criteri per l'elaborazione dei piani di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria;
Visti i propri decreti del 15
aprile 1994 e 25 novembre 1994, che stabiliscono i livelli di
attenzione e di allarme per l'inquinamento atmosferico, nonche' gli
obiettivi di qualita' dell'aria per il benzene, gli idrocarburi
policiclici aromatici e la frazione respirabile delle polveri;
Visto in particolare l'art. 12 del
citato decreto ministeriale 25 novembre 1994, che attribuisce al
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', il
compito di individuare con decreto i programmi di intervento per la
prevenzione e il controllo, anche nel breve termine, delle fonti
inquinanti di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e polveri
respirabili;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche, recante "Nuovo codice della strada";
Visto il proprio decreto del 16
maggio 1996 che stabilisce i livelli di protezione per la salute umana
e la vegetazione relativi all'inquinamento da ozono troposferico;
Viste la legge n. 65/1994 di
ratifica della convenzione sui cambiamenti climatici, le conclusioni
dei Consigli dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 3
marzo 1997 e 19 giugno 1997 relative alla riduzione delle emissioni di
gas serra e la delibera CIPE n. 12/97 del 3 dicembre 1997
sull'approvazione delle linee generali della seconda comunicazione
nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici;
Considerati gli impegni assunti in
sede internazionale con la firma il 10 dicembre 1997 del protocollo di
Kyoto sui cambiamenti climatici che vincola l'Unione europea ad una
riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010 rispetto ai
livelli del 1990;
Visto l'art. 3 della legge 4
novembre 1997, n. 413;
Visto il testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Considerata l'urgenza di avviare le
prime iniziative attuative delle linee di intervento finalizzate al
conseguimento dagli impegni assunti nella conferenza di Kyoto;
DECRETA
Art.1
- Le regioni devono adottare entro il 30 giugno
1999 il piano regionale per il risanamento e la tutela della
qualita' dell'aria, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
del 20 maggio 1991.
Art. 2
- I sindaci dei comuni di cui all'allegato III del
decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti
gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento
atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e
9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991,
adottano le misure adeguate, ai sensi delle leggi sanitarie, per
la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, qualora
sia accertato o prevedibile il superamento dei limiti e degli
obiettivi di qualita' dell'aria stabiliti dai decreti ministeriali
25 novembre 1994 e 16 maggio 1996.
Art. 3
- Le imprese e gli enti pubblici con singole
unita' locali con piu' di 300 dipendenti e le imprese con
complessivamente piu' di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al
comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti
casalavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal
fine un responsabile della mobilita' aziendale. Il piano e'
finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato
individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per
limitare la congestione del traffico
- Il piano viene trasmesso al comune entro il 31
dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il
comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti
eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano.
Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovra'
contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati
raggiunti.
- Viene istituita dai comuni di cui al comma 1
dell'art. 2, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura
di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilita'
aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni
comunali e le aziende di trasporto.
Le imprese e gli enti con singole unita' locali con meno di 300
dipendenti possono individuare i responsabili della mobilita'
aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura
potra' avvalersi di consulenze esterne.
Art. 4
- I comuni di cui al comma 1 dell'art. 2
incentivano associazioni o imprese ad organizzare servizi di uso
collettivo ottimale delle autovetture, nonche' a promuovere e
sostenere forme di multiproprieta' delle autovetture destinate ad
essere utilizzate da piu' persone, dietro pagamento di una quota
proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi.
- Le incentivazioni e le misure di cui al comma 1
sono ammesse a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale
e le forme di multiproprieta' avvengano con autoveicoli elettrici,
ibridi, con alimentazioni a gas naturale o GPL dotati di
dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, o
immatricolati ai sensi della direttiva 94/12/CEE.
Art. 5
- Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare,
le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali,
degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di
pubblica utilita', pubblici e privati, dovranno prevedere che
nella sostituzione degli autoveicoli delle categorie M1 e N1 in
dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici,
ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti
alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo
per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle seguenti
percentuali ed entro i tempi sottoindicati:
entro il 31 dicembre 1998 nella misura del 5%;
entro il 31 dicembre 1999 nella misura del 10%;
entro il 31 dicembre 2000 nella misura del 20%;
entro il 31 dicembre 2001 nella misura del 30%;
entro il 31 dicembre 2002 nella misura del 40%;
entro il 31 dicembre 2003 nella misura del 50%.
Art. 6
- Il Ministro dell'ambiente concorre ad
individuare, sulla base del programma stralcio di tutela
ambientale di cui all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ex art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
specifiche risorse da destinarsi alla attuazione degli interventi
di razionalizzazione della mobilita' indicati nel presente
decreto. In particolare vengono destinati, secondo le procedure
indicate dal programma stralcio stesso, 7,2 miliardi di lire alle
strutture di supporto delle reti cittadine dei responsabili della
mobilita' aziendale, 8,5 miliardi di lire all'incentivazione dei
servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture e di forme di
multiproprieta' delle autovetture destinate ad essere utilizzate
da piu' persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al
tempo d'uso ed ai chilometri percorsi, 5 miliardi di lire alla
copertura dell'extracosto dei veicoli elettrici, a gas naturale o
a GPL, o con carburanti alternativi con pari livello di emissioni,
ai sensi degli articoli 3, 4, e 5. Vengono inoltre previsti 9
miliardi di lire per l'acquisto da parte di cittadini di veicoli
elettrici su due ruote e 5 miliardi di lire per la diffusione di
servizi di taxi collettivo.
Roma, 27 marzo 1998
Il Ministro dell'Ambiente
Ronchi
Il Ministro dei Lavori Pubblici
Costa
Il Ministro della Sanità
Bindi
Il Ministro dei Trasporti e della
Navigazione
Burlando
Registrato alla Corte dei conti il
9 luglio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212
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