art. 141 legge Regione Toscana 10 novembre 2014 n. 65
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comma 8. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare allo sportello unico il nominativo dell’impresa che realizza i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Cassa edile dell’impresa; qualora, successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa , il proprietario o chi ne abbia titolo comunica i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.
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comma 12. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l’organo preposto alla vigilanza ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ordina l’immediata sospensione dei lavori fino all’adempimento degli obblighi di cui alle citate disposizioni.
Il modello della comunicazione è disponibile all'interno della procedura di presentazione, mentre nella sezione Download di questa pagina sono presenti i modelli da allegare alla documentazione on line, previa sottoscrizione degli stessi, anche con firma digitale, da parte di soggetti diversi dal progettista/ direttore lavori, che debbono essere preparati prima dell’attivazione della procedura di presentazione.
La documentazione deve essere presentata tramite il portale telematico disponibile alla pagina principale dell'ufficio , previa registrazione dal medesimo indirizzo.
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