Il cittadino interessato al rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa deve farne richiesta su specifica modulistica scaricabile nella sezione "Download".
Le richieste dovranno essere consegnate, presso l'Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) in Lungarno Galilei 43, piano terra.
La richiesta deve essere necessariamente accompagnata da:
1. Diritti di segreteria (vedi tabella diritti segreteria in menù Contributi);
2. Documento del richiedente;
3. Titolo in base al quale viene occupato l'alloggio;
4. Planimetria catastale dell'alloggio o altra planimetria quotata depositata presso Enti o allegata ad atti pubblici;
5. Riferimenti a precedenti certificazioni rilasciate sul medesimo alloggio.
Il sopralluogo verrà effettuato solo nei casi in cui non è possibile ricavare le caratteristiche dell'alloggio dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione o a campione per verificare la veridicità dei dati forniti.
Il certificato sarà disponibile non prima dei 20 giorni dalla presentazione della richiesta e dovrà essere ritirato, SOLO PREVIO APPUNTAMENTO, presso lo sportello della Direzione Edilizia (via del Moro 2, 1° piano) nei giorni di martedì e venerdì. Il richiedente verrà contattato per l'appuntamento dall'ufficio competente attraverso i contatti indicati nella richiesta alle voci telefono/cell e/o e-mail.La mancata indicazione dei suddetti dati non consentirà l'evasione della pratica.
Il richiedente senza appuntamento non potrà essere accolto
Per "RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE" e "CONTRATTO DI SOGGIORNO"
le certificazioni sono rilasciate per quanto stabilito dal DM 5/0775:
- L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;
- Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile;
- L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone;
- Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. Le pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente;
- La superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;
- Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano;
- Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo;
- I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti.
Per entrambe le tipologie di attestazione il numero massimo di occupanti non considera eventuali figli di età inferiore agli anni 14 per garantire il diritto all’unità familiare e la tutela dei minori.
Per "PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO"
La certificazione è rilasciata con i parametri regionali per l'edilizia residenziale pubblica così come precisati con delibera di giunta regionale n.700 del 04/07/05:
- Il parametro minimo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica è quello determinato ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96 in non oltre due persone a vano utile, salvo particolari situazioni da motivare;
- Secondo quanto stabilito al punto b-2 della Tabella B, allegata alla LRT 96/96, per vano utile si intendono tutti i vani dell’alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulti inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.
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