Normativa di riferimento:
Articolo 80 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
D.M. 19 agosto 1996
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, Articolo 4
Definizione
Il Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” si applica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di locali (di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, già adibiti alle attività sotto elencate, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457) adibiti a:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
m) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Rientrano nel campo di applicazione del decreto anche i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato al decreto medesimo. Allegato al decreto c’è appunto il disciplinare che specifica gli adempimenti tecnici da adottare per le varie tipologie di locale di intrattenimento.
L'Articolo 80 del T.U.L.P.S. cita: L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
L’Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza” modifica gli articoli 116, 141 e 142 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, introducendo, tra l’altro, per l'applicazione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo allo scopo di esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti e verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni, ecc.
L’Articolo 4 stabilisce inoltre che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
Per ottenere l'agibilità dei locali ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. occorre acquisire il parere Commissione Comunale o Provinciale (per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è competente per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo è competente per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza inferiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza inferiore a 5.000 spettatori.
Per la richiesta della licenza di agibilità dei locali ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., occorre seguire le procedure stabilite dalla Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 22/04/2003 relativa alle norme sul funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Necessita quindi presentare il progetto tecnico e gli elaborati grafici, [di cui all’allegato A)] ai fini dell’espressione del parere di conformità progetti da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e successivamente, in caso di locali la cui capienza sia superiore a 200 persone, - produrre la documentazione tecnica [di cui all’allegato B)] ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti qualora la CCVLPS abbia espresso parere favorevole di conformità del progetto
Presentazione della domanda
La domanda per ottenere l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo deve essere presentata al Comune di Pisa previa attivazione della procedura SUAP.
Sarà cura dello Sportello Unico Attività Produttive coinvolgere l'ufficio Attività Produttive per concludere l'endoprocedimento.
La modulistica relativa alla richiesta di agibilità è reperibile sul portale del SUAP del Comune di Pisa all'indirizzo: http://servizi.suap.toscana.it/suapfe/?codiceAmministrazione=13.13.1.M.000.050026
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