L'Attestazione asseverata di Agibilità deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale telematico SUE utilizzando la modulistica regionale pubblicata all'interno della procedura di presentazione. Non saranno accettate pratiche inviate con altre modalità.
Art. 149 - legge Regione Toscana 10 novembre 2014 n. 65
Ultimazione dei lavori. Attestazione asseverata di conformità. Attestazione asseverata di agibilità
1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati attestano la conformità dell’opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi.
2. L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopra elevazione, totali o parziali;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
c) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
3. Nei casi di cui al comma 2, attestata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto avente titolo trasmette allo sportello unico:
a) l’attesta zione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2;
b) il certificato di collaudo statico di cui all'articolo 175, oppure, per gli interventi di cui all'articolo 175, comma 4 bis, la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alle norme igienico- sanita rie, alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e alle norme regolamentari regionali di cui all'articolo 141, comma 15;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;
f) la copia del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lette r a b), del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione.
3 bis. La mancata presentazione entro il termine prescritto della attestazione asseverata nei casi indicati al comma 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro. 3 ter. L’agibilità decorre dalla data in cui la attestazione asseverata perviene allo sportello unico, corredata della documentazione di cui al comma 3.
4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, l’azienda USL esegue ispezioni, anche a campione , per verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni. A tal fine il comune fornisce periodicamente all’azienda USL le informazioni necessarie. Le ispezioni comprendono le verifiche relative al rispetto dei requisiti igienico- sanitari, delle dichiarazioni di conformità degli impianti, della valutazione dei requisiti acustici passivi, delle norme per il superamento delle barriere architettoniche , nonché il controllo di conformità delle misure preventive e protettive realizzate sulle coperture ai sensi dell’articolo 141, comma 13. Sono comunque soggette a controllo ai fini dell’applicazione della l.r. 47/199 , le opere relative agli edifici e locali di cui all’articolo 2, comma 2, lette re a), c) e d) della stessa l.r. 47/1991 .
4 bis. Per la copertura dei costi necessari per le ispezioni previste al comma 4 è richiesto, al momento della trasmissione allo sportello unico dell’attestazione dell’agibilità, la corresponsione di un contributo destinato alle aziende unità sanitarie locali di importo massimo comunque non superiore ad euro 100, il cui ammontare è determinato, mediante deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) destinazione d'uso degli edifici o delle costruzioni da assoggettare ad ispezione;
b) metri quadrati di superficie delle costruzioni o degli edifici oggetto dell'ispezione.
Si ricorda che la Attestazione asseverata di agibilità viene considerata una pratica a se stante anche se a chiusura di un permesso a costruire o una SCIA presentata in modalità cartacea, pertanto deve essere presentata con modalità on-line.
Alla presentazione deve essere allegata ricevuta di pagamento per diritti di segreteria (vedi tabella diritti segreteria in menù Contributi) e la ricevuta del pagamento del contributo per la ASL calcolato come da disposizione regionale.
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