L’art. 22 bis della legge 108 del 29.07.2021, vigente dal 31/07/2021, ha notevolmente modificato l'art. 31 della L. 448/1998 che consente la liberalizzazione dei vincoli sugli alloggi realizzati su aree concesse o cedute ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 (aree Peep).
Con deliberazione di C.C. n. 63 del 07/12/2021 l'Amministrazione Comunale ha fatto proprie tali novità.
Attualmente:
Per i proprietari degli alloggi inseriti nel 1° Programma Peep anni 70/80 che hanno realizzato il proprio alloggio:
a) su area concessa in diritto di superficie per 99 anni e che pertanto possono essere interessati alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà e alla contestuale eliminazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, nonché alla rimozione di tutti i vincoli di natura soggettiva sull'alloggio (piena proprietà del terreno e liberalizzazione completa rispetto alla vendita e alla locazione);
b) su area ceduta in proprietà prima dell'entrata in vigore della legge 179/92 e che pertanto possono essere interessati alla sostituzione della convenzione con l'eliminazione dei vincoli legati alla piena godibilità dell'alloggio (eliminazione dei vincoli convenzionali e liberalizzazione completa rispetto alla vendita e alla locazione);
pur avendo ricevute le comunicazioni dei corrispettivi nell'anno 2020, tali corrispettivi saranno sicuramente ridotti in forza della nuova normativa e pertanto possono presentare la richiesta di determinazione di nuovo corrispettivo mediante la presentazione del modello 1
Per i proprietari degli alloggi inseriti nel Programma Peep denominato Peep 95 che hanno il proprio alloggio realizzato su terreno concesso in diritto di superficie per 99 anni, per i quali si è già provveduto al versamento dei conguagli sul prezzo del terreno e che pertanto ai sensi della previgente normativa non dovevano versare alcun corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, essendo che la nuova normativa prevede una ulteriore riduzione nel metodo di calcolo, rimanendo pressoché invariati i valori base, anche per l'anno 2022, non dovranno versare alcun corrispettivo, pertanto possono presentare il modello 2 già allegato alla comunicazione anno 2020. Nel caso non si disponesse più di tale modello basterà ultilizzare un fac-simile
Per i proprietari di alloggi inseriti nel Programma Peep denominato Peep 2003 e quindi proprietari di alloggi sottoposti a convenzione che impongono prezzi massimi di cessione e canoni massimi di locazione e vincoli di natura soggettiva sull'alloggio per una durata di trenta anni dalla data della convenzione, possono, trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, rimuovere i suddetti vincoli presentando il modello 3 già allegato alla comunicazione anno 2020. Nel caso non si disponesse più di tale modello basterà ultilizzare un fac-simile.
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