LE LISTE AGGIUNTE si chiamano così perché sono aggiunte a quelle ordinarie. Tre liste sono istituite d’ufficio al momento dell’emigrazione dell’elettore.
• Lista aggiunta di Bolzano, formata d’ufficio, comprende i nomi dei cittadini emigrati in provincia di Bolzano; questi vi restano iscritti per quattro anni. L’esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi della Regione, Provincia o Comune (articolo 5 Decreto Legislativo 309/02) è consentito nel comune d’iscrizione elettorale precedente rispetto all’emigrazione.
• Lista aggiunta di Trento, formata d’ufficio, comprende i nomi dei cittadini emigrati in provincia di Trento; questi vi restano iscritti per un anno L’esercizio del diritto di voto, per le elezioni degli organi della Regione e della Provincia, è consentito nel comune d’iscrizione elettorale precedente rispetto all’emigrazione (articolo 3 Decreto Legislativo 309/02).
• Lista aggiunta Valle d’Aosta, formata d’ufficio, comprende i nomi dei cittadini emigrati in Valle d’Aosta; questi vi restano iscritti per un anno. L’esercizio del diritto di voto, per le elezioni degli organi della Regione, è consentito nel comune d’iscrizione elettorale precedente rispetto all’emigrazione (dagli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 22/04/94 n°320 e dagli artt.5 c.2, 31 c.3 e 40 del T.U. 20.03.1967 n°223.). Queste Liste sono oggetto di revisioni, per iscrizioni e cancellazioni, come le liste ordinarie.
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