Definizione
La Legge Regionale 31 gennaio 2005, n. 18 “Disciplina del settore fieristico” intende per “manifestazioni fieristiche le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici”.
Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, ai sensi della normativa succitata, è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990, presentata prima dell'inizio della manifestazione da parte dell’organizzatore al comune nel quale si svolgerà la manifestazione.
Nella segnalazione certificata di inizio attività l’interessato deve dichiarare: Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 (certificazione del bilancio per manifestazioni con qualifica nazionale/internazionale e requisiti di onorabilità degli organizzatori);
L’eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell’articolo 7 (rilevanza internazionale, nazionale e regionale).
Alla Segnalazione Certificata di inizio attività é allegato il disciplinare della manifestazione fieristica (ovvero il regolamento e le modalità di accesso degli operatori) e la dichiarazione del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all’articolo 8 della succitata legge.
Comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004
In caso di vendita di prodotti alimentari in occasione di manifestazioni fieristiche è necessario che ogni operatore presenti anche la comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004, accompagnata dalla copia della ricevuta di versamento di € 38,61 sul Conto Corrente Postale n. 12737565 intestato a Azienda USL Toscana Nord Ovest – Servizio Tesoreria – Via Cocchi 7/9 – 56121 Pisa.
È obbligatorio indicare come causale del versamento il codice 408-L01-100 sia sulla ricevuta di accredito che sulla ricevuta di versamento.
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Ovviamente chi ha già presentato la comunicazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004 all’Azienda Sanitaria competente territorialmente per l’attività di riferimento o coloro che sono in possesso dell’Autorizzazione Sanitaria, non sono tenuti a presentare nuova comunicazione, ma dovranno eventualmente esibire la documentazione in loro possesso.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, l’area/zona ove sarà ubicata la manifestazione fieristica deve essere tale da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche a tutela della sicurezza alimentare.
In detta area per questo motivo è necessario che siano disponibili, tra l'altro, gli impianti di cui al Cap. III dell’Allegato II del Reg. CE n. 852/2004 per l’igiene personale e le attrezzature per il lavaggio delle mani, degli utensili e, ove necessario, per il lavaggio degli alimenti, come richiesto dall’Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest.
Per tali impianti ed attrezzature deve essere garantita la pulizia, cosi come quella dell' area stessa dove insiste la manifestazione.
In sostanza si configura un adempimento igienico-sanitario che riguarda l’area della manifestazione, i servizi igienici e le altre attrezzature messe a disposizione nella stessa oltre all’adempimento igienico sanitario che pertinenti le singole imprese che gestiscono il proprio banco/stand e quindi la propria attività di vendita.
Pertanto, laddove l’area non sia dotata di impianti ed attrezzature fisse per tali manifestazioni e soggetta a tipologia di gestione (pulizia, manutenzione) non modificata rispetto a pregressa registrazione od autorizzazione sanitaria (ex art.2 L.283/62), la SCIA inerente tale manifestazione deve essere comprensiva anche di tutto quanto concerne l’allestimento e la gestione dell'area medesima da parte del titolare della manifestazione per garantire la sicurezza alimentare.
Riguardo ai singoli banchi/stand di vendita si ricorda che tra le indicazioni da fornire nella relazione allegata alla SCIA vi sono i sistemi adottati in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne anche in relazione ai visitatori (es. vetrine con protezione in altezza o ricurve, dispositivi di copertura dagli agenti atmosferici) e, ove necessario, le attrezzature per il mantenimento delle temperature.
La modulistica relativa alle manifestazioni fieristiche è reperibile sul portale del SUAP del Comune di Pisa: http://servizi.suap.toscana.it/suapfe/?codiceAmministrazione=13.13.1.M.000.050026 CODICE 82.30
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