Normativa di riferimento:
art. 32 Legge Regionale Toscana n. 28/2005 e s.m.i.
Allo stato attuale si può vendere su un posteggio fisso già esistente nei Mercati, nelle Fiere, nei Fuori Mercato solo se si subentra al proprietario con S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex. art. 19 L. 241/90) a seguito per esempio di compravendita, affitto d'azienda, donazione ecc. Nel caso in cui il proprietario voglia rientrare in possesso del proprio titolo dato in affitto o l'affittuario voglia recedere dal contratto col proprietario, occorrerà che il proprietario presenti la SCIA subingresso per reintestarsi il titolo, dopo regolare disdetta tra le parti con raccomandata A/R.Ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 63/2011 il cedente e il subentrante devono comunicare all'Ufficio le matricole INPS e/o INAIL ai fini della verifica della regolarità contributiva da parte dell'Ufficio Comunale ed essere in regola con i contributi previdenziali, pena, in caso di non regolarizzazione entro un termine stabilito, l'emissione di provvedimenti sull'efficacia del titolo.
La modulistica relativa al commercio su aree pubbliche “posteggio” è reperibile sul portale AIDA del SUAP del Comune di Pisa all'indirizzo: http://suap.comune.pisa.it/ambito/15/banca_dati?id_materia=251 . L'invio della pratica è possibile esclusivamente on line tramite files formato .pdf firmati digitalmente, previa autenticazione sul portale medesimo
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