Su sito ufficiale del Ministero dell'Interno sono disponibili le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per le elezioni amministrative 2018
Nota informativa
Autentica sottoscrizione
Le firme dei sottoscrittori delle liste devono essere apposte in presenza di un Pubblico Ufficiale, che provvede ad autenticarle con le modalità previste dall’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche (l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità' del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio).
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature:
- i notai
- i giudici di pace
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali
- i segretari delle procure della Repubblica
- i membri del Parlamento
- i consiglieri comunali, provinciali, metropolitani e regionali
- i presidenti delle province
- i sindaci metropolitani
- i sindaci
- gli assessori comunali e provinciali in carica
- i componenti della conferenza metropolitana
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali in carica
- i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali
- i segretari comunali e provinciali
- i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
- avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la disponibilità all'ordine di appartenenza
I pubblici ufficiali di cui all’articolo 14 della legge n. 53/1990 possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari e, come riconosciuto dalla giurisprudenza, anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.
Le sottoscrizioni devono essere effettuate esclusivamente da cittadini elettori residenti nel Comune di Pisa e sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, ovvero le ore 12 del 15 aprile 2023 (art. 14 comma 3 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche).
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (art. 32 quarto comma e 93 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni).
Ciò premesso, per assicurare il corretto e regolare andamento delle procedure elettorali, per l’autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori delle liste elettorali, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 12,30 e Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00
Nella sezione download è possibile scaricare il manuale per le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature
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