Il Programma Triennale dei lavori Pubblici è lo strumento con cui il Comune individua interventi di di costruzione, demolizione, recupero ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro e manutenzione di opere (strade, edifici scolastici, parchi, edifici pubblici, ecc.). Esso indica tempi e risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio in conformità agli obiettivi assunti a partire dal documento di programma di mandato del Sindaco, in corrispondenza agli stanziamenti di bilancio.
L’art. 21, comma 3 de D.Lgs. 50/2016, prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Esso è redatto sulla base dei modelli approvati con Decreto Ministeriale. L’obbligo di inserimento nel programma triennale e nell’elenco annuale esiste esclusivamente per le opere di importo superiori ai 100.000,00 euro, tuttavia l’Amministrazione, al fine di disporre di un quadro programmatico completo, ha ritenuto fino ad oggi opportuno inserirvi anche tutti gli interventi d’importo inferiore.
Il Programma Triennale, insieme con l'elenco annuale, è adottato dalla Giunta comunale, viene successivamente approvato dal Consiglio Comunale quale allegato del DUP (Documento Unico di Programmazione), e infine, per la parte finanziaria, recepito dal Bilancio di Previsione.
In relazione al Monitoraggio si segnala che a far data dal 31 gennaio 2018 gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori debbono essere assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 –In funzione della pubblicità dei dati relativi l’ente deve istituire obbligatoriamente in “”Amministrazione Trasparente il collegamento a tale banca dati e non può pubblicare sul proprio sito dati diversi da quelli comunicati alla BDAP. (art. 37 DLgs 33 /2013 modificato dal Dlgs 97/2016).
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