La carta d'identità è rilasciata dal comune di residenza o di dimora. Il sindaco del comune ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di rilasciarla alle persone che ne facciano richiesta, dal 2011 indipendentemente dalla loro età: DL 70/2011).
A partire dal 1 giugno 2007, i consolati italiani sono autorizzati a rilasciare e rinnovare la carta d'identità, per i cittadini italiani residenti all'estero che siano iscritti all'AIRE, e il costo è equivalente a quello per i cittadini residenti in Italia (Legge 296/2006 - art. 1319).
È possibile rilasciarla anche ai cittadini non residenti, previa acquisizione del nulla-osta dal comune di residenza ed in questo caso sarebbe opportuno presentarsi presso gli uffici anagrafici muniti del numero di fax dell'Anagrafe del Comune di residenza.
Per i cittadini, impossibilitati a recarsi presso il Municipio, per gravi motivi di salute, occorre prendere accordi con gli uffici, che provvederanno alla consegna della stessa direttamente al domicilio dell'interessato per il tramite della Polizia Municipale. in questo caso bisogna presentarsi allo sportello muniti di:
- documentazione attestante l'impossibilità a recarsi presso l'ufficio
- quanto richiesto per l'emissione di un nuovo documento come rinnovo o duplicato secondo quanto descritto nelle informazioni generali
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