In data 28/11/2002 Il Comune di Pisa, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71, approva
la Convenzione per la costituzione della conferenza permanente dei comuni di LODE Pisano
allo scopo di istituire una Conferenza permanente dei Comuni d'ambito LODE (Livello ottimale
d'Esercizio d'ambito ERP) individuato con deliberazione del Consiglio regionale n° 397 del 28.12.99.
Funzioni e compiti:
a) | Costituzione del soggetto gestore del patrimonio E.R.P. e dei relativi organi, comprese la definizione delle modalità di partecipazione dei rappresentanti dei Comuni in tali organismi; |
b) | Predisposizione dei contratti di servizio che regolano l’affidamento delle attività al gestore stesso; |
c) | Assegnazione di indirizzi e direttive al soggetto gestore, anche tramite i contratti di servizio, in ordine alle competenze stabilite dall’art. 5 comma 1 della legge regionale 77/98: recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di quello immobiliare comunque affidato al soggetto gestore, interventi per la realizzazione di nuove costruzioni; |
d) | Programmazione, monitoraggio e verifica dei metodi e degli obiettivi economici e patrimoniali che il gestore deve raggiungere, compresa l’irrogazione delle sanzioni previste dai contratti di servizio; |
e) | Esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), b), c) m) L.R. 77/98 ed in particolare: la rilevazione del fabbisogno abitativo, l’attuazione di interventi idonei a soddisfarlo la ripartizione dei finanziamenti ed ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita ad altri soggetti; |
f) | Coordinamento delle restanti competenze di cui all’articolo 4 della L.R. 77/98 esercitate direttamente dai singoli Comuni ed in particolare della formazione dei bandi e delle graduatorie, della promozione della mobilità degli assegnatari e della gestione delle decadenze delle assegnazioni ed occupazioni abusive. |
g) | Adozione di accordi di programma, per promuovere l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici, di programmi e progetti inerenti le sue funzioni, nonché gli ulteriori accordi di programma, intese, protocolli che si rendano opportuni per il perseguimento delle proprie finalità, anche fungendo da Conferenza dei Servizi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 della legge 241/90 e successive modificazioni ai fini dell’approvazione dei relativi atti. |
h) | Adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il raccordo della propria attività con gli interventi di politica sociale, secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 della legge regionale 77/98. |
i) | Adozione di ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione dei Comuni associati sugli aspetti fondamentali dell’attività del L.O.D.E. anche avvalendosi del soggetto gestore attua incontri con i Comuni convenzionati e partecipa, a richiesta, a sedute dei relativi Consigli e Giunte divulga e illustra la propria attività con periodiche relazioni da trasmettere ai Comuni convenzionati |
j) | Garantisce, che il soggetto gestore attui, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull’erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994) e successive modifiche. |
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