Statuto dell'Associazione

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Titolo Primo: dell’Associazione

Art. 1

È costituita l'Associazione ghibsm.gif (2410 byte).

ghibsm.gif (2410 byte) è una libera Associazione di fatto a carattere volontario con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma del Codice Civile (Titolo II, Cap. III, Art. 36 e segg.), della legge sulle Associazioni Volontarie (legge 11/8/91 n° 266), nonché del presente Statuto.

Art. 2

ghibsm.gif (2410 byte) perseguono la costruzione di una Società aperta e consapevole, solidale, armonica, multi-etnica e multi-culturale. A tale scopo intendono:

  • riaffermare i valori della Laicità, dell'Indipendenza, della Trasparenza, dell'Equità, dell'Autorevolezza delle pubbliche Istituzioni;
  • propagare i valori della Libertà e della Responsabilità dei cittadini, della Partecipazione, della Convivenza, del Rispetto e Tutela delle diversità;
  • promuovere la Conoscenza scientifica, la Salvaguardia dell'ambiente naturale e l'Armonia dell'ambiente antropico;
  • contrastare le istanze di disgregazione sociale e del territorio;
  • approfondire, valorizzare e divulgare il pensiero, le arti, la cultura, la tradizione e gli ideali Ghibellini.

Art. 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi, autonomamente o in collaborazione con enti, associazioni ed altri soggetti, ghibsm.gif (2410 byte) intendono promuovere

  • attività culturali: convegni, conferenze, mostre tematiche, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti;
  • attività di ricerca: studi, progetti e ricerche;
  • attività di servizio: azioni dirette alla tutela di minoranze culturali, alla difesa di diritti individuali, alla salvaguardia di luoghi e manufatti di rilevanza culturale, storica o ambientale;
  • attività divulgative: interventi didattici finalizzati, seminari per educatori, insegnanti, operatori sociali e dell'informazione;
  • attività ludiche: feste, tornei, riunioni conviviali;
  • attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, degli atti di convegni, delle risultanze di studi e ricerche compiute o promosse, di materiale didattico e formativo, anche nei formati audiovisivo o multimediale.

Art. 4

ghibsm.gif (2410 byte) si riconoscono nell'emblema dell'aquila nera su fondo giallo, raffigurata ad ali aperte e sguardo volto a sinistra, come appare sul retro della moneta Augustale di Federico II.

Titolo Secondo: dei Soci

Art. 5

Sono associabili solo persone fisiche, senza alcun vincolo di cittadinanza.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • soci ordinari: che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • soci sostenitori: con quota annuale non inferiore al doppio della quota stabilita per i soci ordinari;
  • soci onorari: a carattere vitalizio, esonerati dal versamento di quote annuali;
  • soci fondatori: che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, per i quali si applica la quota relativa ai soci sostenitori;
  • soci aggregati: familiari di soci (o comunque legati da vincolo d'unione), ovvero studenti o minorenni associati per collaborare a specifici progetti, per i quali si applica una quota annuale pari alla metà di quella stabilita per i soci ordinari.

Altre categorie sociali possono essere istituite e regolamentate dall'Assemblea.

Art. 6

L'adesione a ghibsm.gif (2410 byte) è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'ammissione dei soci (ordinari, aggregati o sostenitori) è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente avallata da almeno due soci.

Per i soci aggregati minorenni è richiesto anche il consenso dei genitori.

E' incompatibile con l'adesione a ghibsm.gif (2410 byte) l'iscrizione ad associazioni segrete o aventi finalità in contrasto con gli ideali dell’Associazione e la condanna (anche in primo grado) per associazione mafiosa o per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, che fornirà motivata sentenza entro i 60 giorni successivi.

La nomina dei soci onorari, che abbiano cioè contribuito alla realizzazione delle finalità dell’Associazione con l'opera ed il sostegno ideale od economico, è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta motivata di almeno tre soci sostenitori, onorari o fondatori.

Art. 7

E' diritto di tutti i soci partecipare alla vita dell’Associazione ed all'elezione dei suoi organi direttivi; è obbligo di tutti i soci il rispetto delle norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno.

In caso di comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione, espulsione dall'Associazione.

La sospensione punitiva consiste nella temporanea revoca dei diritti di partecipazione e di voto ed ha durata massima di 30 giorni.

La sospensione cautelativa, senza vincolo di durata, può essere adottata nei confronti di un socio in attesa dell'esito di procedimenti giudiziari o di accertamenti a suo carico. In nessun caso possono costituire causa di sospensione o espulsione i procedimenti giudiziari subiti nel proprio Paese da un socio per motivazioni politiche o ideologiche.

La sospensione non esonera dal pagamento delle quote associative.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Garanti, che fornirà motivata ed inappellabile sentenza entro i 60 giorni successivi.

Sui provvedimenti di sospensione e di espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo nell'immediatezza della scadenza del proprio mandato, il Collegio dei Garanti deve pronunciarsi d'ufficio; in mancanza del quale pronunciamento all'atto delle votazioni, i provvedimenti perdono efficacia e devono essere oggetto di delibera da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 8

La qualità di socio cessa per morte, espulsione, dimissioni o per morosità.

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota sociale entro il mese di gennaio di ciascun anno; dopo tale data viene dichiarato moroso e perde i diritti sociali; perde anche la qualità di socio se non provvede al pagamento prima dell’apertura dell’Assemblea di bilancio consuntivo.

Un socio espulso per morosità può essere riammesso dietro il pagamento delle annualità arretrate, oppure richiedere l'ammissione come nuovo socio.

Titolo Terzo: dell'Organizzazione

Art. 9

Gli organi de ghibsm.gif (2410 byte) sono:

  •   l'Assemblea dei soci;
  •   il Presidente;
  •   il Consiglio Direttivo;
  •   il Collegio dei Garanti;
  •   il Collegio dei Revisori.

 

Art. 10

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.

E’ composta da tutti i soci.

Essa è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno per la discussione dei bilanci ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In Assemblea i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge tra i propri componenti (non membri del Consiglio Direttivo) un presidente ed un segretario che ne sottoscrivono il verbale.

La convocazione va fatta con avviso pubblico o mediante inviti personali.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Presidente ed il relativo Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti, il Collegio dei Revisori;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva il Regolamento interno e le sue modificazioni.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente (anche per delega autografa) la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità dell'Assemblea prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria:

  •   delibera sulle modifiche dello Statuto
  •   e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera su modifiche dello Statuto con la presenza (anche per delega autografa) di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e col voto favorevole della metà dei presenti; delibera sullo scioglimento dell'Associazione col voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci.

Qualora l'Assemblea convocata per modifiche di statuto o scioglimento dell'Associazione non sia validamente costituita per insufficiente presenza di iscritti, può comunque deliberare a maggioranza semplice di sottoporre le mozioni all'ordine del giorno a consultazione referendaria da svolgersi a mezzo postale tra gli associati.

Il Regolamento dell'Associazione contiene le norme di convocazione delle Assemblee, di presentazione delle deleghe e degli ordini del giorno, le regole elettorali e per lo svolgimento delle consultazioni.

Art. 12

Il Presidente è eletto dall'Assemblea insieme al Consiglio Direttivo, di cui è il garante nei confronti dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni; è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione congiuntamente con il Segretario. Può aprire o chiudere conti correnti bancari e postali e procedere ad incassi e pagamenti congiuntamente con il Tesoriere.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri due membri. E' nominato dall'Assemblea congiuntamente all'elezione del Presidente e dura in carica 3 anni.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di 4 volte l'anno. E' convocato dal Presidente o su richiesta motivata di 2 componenti o di un terzo dei soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • predisporre gli atti per l'Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione sotto forma di bilancio preventivo che deve contenere, suddivise per "progetti", le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • verificare con i "capiprogetto" l'avanzamento delle attività in aderenza agli indirizzi dati dall'Assemblea.

Di ogni riunione il Segretario redige verbale, sottoscritto dal Presidente ed affisso all'Albo.

Art. 15

Le cariche di segretario e Tesoriere sono indicate dall'Assemblea; possono essere soggette a rotazione tra i membri del Consiglio Direttivo, con propria delibera.

L'Assemblea può sostituire fino ad un massimo di due membri (escluso il Presidente) che decadano per dimissioni o per cessazione del vincolo associativo. Il sostituto subentra fino a termine di mandato del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade prima del termine di mandato:

  • per dimissioni del Presidente;
  • per dimissioni di più di due membri;
  • per voto dell'Assemblea su una mozione di sfiducia che riceva la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Il Consiglio Direttivo decaduto prima del termine di mandato resta in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio; a tale scopo convoca l'Assemblea entro un mese dalla sua decadenza. In assenza del Presidente le funzioni sono svolte dal Segretario, che delega il suo ruolo ad altro membro.

Art. 16

Il Collegio dei Garanti è composto da tre soci, eletti dall'Assemblea, che non siano componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione, in merito ad ogni segnalazione degli interessati su:

  • situazioni di conflitto interni all'Associazione;
  • provvedimenti di espulsione o di mancata ammissione.

Decide insindacabilmente e in tempi brevi, anche in assenza di segnalazione, sui casi di sospensione e di espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo negli ultimi cento giorni del suo mandato.

I membri del Collegio dei Garanti svolgono la loro attività gratuitamente.

Il termine di mandato del Collegio dei Garanti viene prorogato fino ad un massimo di sei mesi, qualora coincidente con il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci, eletti dall'Assemblea, che non siano componenti né del Consiglio Direttivo né del Collegio dei Garanti.

Dura in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori:

  • verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
  • redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere;
  • esprime all'Assemblea parere in merito al bilancio preventivo.

I membri del Collegio dei Revisori svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 18

I gruppi di lavoro su singoli progetti di attività non sono organi permanenti dell’Associazione, ma ne costituiscono il principale strumento d’azione.

Sono costituiti ed autonomamente organizzati a seguito di delibera Assembleare collegata al Bilancio, che ne fissa i tempi e gli ambiti di intervento e nomina il capoprogetto.

Titolo Quarto: del Bilancio

Art. 19

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  • contributi,
  • donazioni e lasciti,
  • rimborsi,
  • proventi da attività marginali di carattere commerciale o produttivo,
  • rendite di beni immobili e mobili,
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera in merito all'utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive, da prestazioni a carattere professionale o specialistico e le rendite, sono inseriti in apposite voci del bilancio dell’Associazione.

Art. 20

Il bilancio preventivo viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che delibera entro il mese di novembre in merito all'utilizzazione delle risorse finanziarie per l'anno successivo, in armonia con le finalità statutarie.

Il bilancio preventivo si articola per "progetti" e fissa per ciascuno i limiti di spesa e le modalità dell'autofinanziamento; l'Assemblea individua per ciascuno un socio "capoprogetto" a cui ne è affidata la gestione per la durata dell'anno finanziario.

Il bilancio consuntivo relativo all'anno finanziario precedente deve essere approvato dall'Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.

I bilanci devono essere depositati per consultazione entro i 15 giorni precedenti la seduta.

Art. 21

In accordo con il Consiglio Direttivo, i "capiprogetto" stabiliscono regole e strumenti per il coordinamento delle loro attività e per il rispetto degli obblighi di relazione al Presidente sull'avanzamento e sui risultati ottenuti dallo sviluppo dei "progetti" ed al Tesoriere sull'utilizzo delle risorse in gestione.

Il Presidente ed il Segretario, in accordo col relativo "capoprogetto", favoriscono il coinvolgimento di soci che per interesse o competenze personali possano collaborare singolarmente o in gruppi di lavoro alla realizzazione di specifici "progetti".

Titolo Quinto: della Propagazione

Art. 22

Il Consiglio Direttivo può deliberare il riconoscimento della qualità di sedi distaccate o periferiche de ghibsm.gif (2410 byte) a quelle associazioni di fatto che adottino il presente Statuto, impegnandosi a non modificarlo nelle regole sostanziali di democrazia interna e nelle parti riguardanti le finalità (Art. 2).

Le sedi periferiche avranno pieno titolo ad assumere il nome e l'emblema de ghibsm.gif (2410 byte) e l'obbligo di non adottare deliberazioni ed iniziative in contrasto con gli scopi statutari.

Le sedi periferiche de ghibsm.gif (2410 byte) godranno di totale autonomia e responsabilità gestionale e patrimoniale, di libertà di azione e di proposta.

Art. 23

L'eventuale costituzione di organi di coordinamento federativo tra le diverse sedi dell’Associazione sarà definita per il tramite di una "consultazione" generale.

Titolo Sesto: disposizioni finali

Art. 24

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni risultanti dopo liquidazione saranno devoluti ad Associazioni o Organizzazioni aventi finalità simili, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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Aggiornato il 22/04/98.

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