Art. 1 - Si è costituita in data 01/12/1985 con sede attuale in via Po
n.9 a Pisa, una Associazione denominata GRUPPO GEOMINERALOGICO PALEONTOLOGICO PISANO
avente la propria giurisdizione sul territorio della Provincia di Pisa. Essa mira a
svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare lo studio e
la ricerca nellambito delle scienze naturali, nel rispetto dellambiente. La
durata dellAssociazione è illimitata. Il Gruppo è una libera Associazione a scopo
culturale, apolitica e non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o
principale lesercizio di attività commerciali ed intende essere retto e regolato
oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c), art.87 del T.U. D.P.R. n.917/86 e dagli
artt. da 108 a 111 del decreto medesimo.
Art. 2 - Attività:
per il conseguimento dei fini di cui sopra, l’Associazione si propone le
seguenti attività: a) promuovere lo studio, la ricerca, la raccolta e lo
scambio di minerali e fossili; b) riunire cultori ed appassionati di
geologia, mineralogia, paleontologia e scienze naturali; c) favorire
contatti e collaborazione con Associazioni similari, sia nazionali che
estere, e con Enti pubblici e privati; d) organizzare mostre,
conferenze, corsi ed altre attività collaterali. Il Gruppo può aderire
ad altre associazioni, gruppi e federazioni con interessi e finalità
simili alle proprie.
Art. 3 - Composizione
del G.G.P.P.: il G.G.P.P. è costituito da tutti
coloro che sono regolarmente iscritti ed in regola con le quote associative annuali,
secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Possono essere soci del G.G.P.P. tutti i
cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia
verso il miglioramento della ricerca e dello studio nellambito delle scienze
naturali e la cui domanda di Associazione, presentata nei modi previsti dal presente
Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 - Soci
Ordinari, Sostenitori e Onorari:
I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I loro diritti e
doveri, nei confronti dell’Associazione e in conseguenza della loro
appartenenza a quest’ultima, sono uguali: è diversa solo la misura della
quota associativa annuale in quanto i Soci Sostenitori ne verseranno una
maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività
del sodalizio. Il Consiglio Direttivo del Gruppo potrà richiedere
all’Assemblea stessa la nomina a Soci Onorari di Persone, Enti o
Sodalizi che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo delle
scienze naturali o nei riguardi dell’Associazione. Ai Soci Onorari non
spetta diritto di voto né sono eleggibili; essi non sono tenuti al
pagamento della quota sociale.
Art. 5 - Ammissioni
e Ricorsi: Per far parte in qualità di Socio
dellAssociazione occorre avanzare domanda scritta e firmata su apposito modulo
prestampato, convalidata dalla firma di due Soci presentatori e indirizzata al Consiglio
Direttivo. Se il Socio è minore di età la domanda deve essere presentata da uno dei
genitori o da chi ne fa le veci. In tale domanda deve essere anche precisato che il
richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina
relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo
o dallAssemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mediante comunicazione scritta
sullapposito registro del Consiglio Direttivo ed affissione nei locali del G.G.P.P.
In caso di mancata accettazione il Consiglio Direttivo non è tenuto ad informare dei
motivi linteressato. In caso di non accettazione, laspirante Socio entro
trenta giorni dallaffissione, può presentare reclamo scritto a mezzo raccomandata
semplice da inviare alla sede del Gruppo. LAssemblea dei Soci si riunirà entro
trenta giorni dalla presentazione del reclamo per deliberare su di esso.
Art. 6 - Tessere
e Quote Sociali: Tutti i Soci devono essere muniti
della tessera sociale che ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno e sono tenuti ad
esibirla ad ogni richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo. Il Consiglio
Direttivo stabilisce con propria deliberazione, che sarà valida sino a quando non verrà
sostituita da altra decisione successiva, la misura delle quote annuali dovute
allAssociazione dai Soci (i Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna
quota associativa). Il pagamento della quota sociale deve essere effettuato allatto
dellammissione al Gruppo da parte dei nuovi Soci, ed entro il 31 gennaio per gli
anni successivi. In caso di mancato versamento della quota sociale entro il termine sopracitato i Soci Ordinari e Sostenitori sono considerati dimissionari.
Art. 7 - Perdita
della Qualità di Socio e Ricorsi:
Perde la qualità di Socio : a) chi non provvede ad effettuare il
versamento della quota sociale entro il termine stabilito dall’art.06
del presente Statuto; b) colui che nuoccia volontariamente al decoro,
alle attività e comunque agli interessi ed ai principi informatori del
Gruppo; c) colui che ha disatteso le disposizioni contenute nel presente
Statuto e/o nelle deliberazioni degli organi dell’Associazione. Chi, per
qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto
relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. La perdita della
qualità di Socio ha effetto: con la fine dell’anno precedente nel caso
a); immediatamente per i casi b) e c). Il Socio espulso può ricorrere
all’Assemblea, contro le decisioni del Consiglio Direttivo, con le
stesse modalità e scadenze riportate all’art.05 del presente Statuto.
Art. 8 - Diritti:
L’esercizio dei diritti
sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti e in regola col versamento
della quota sociale per l’anno in corso. Per l’approvazione e le
modifiche dello Statuto e di regolamenti e per la nomina degli Organi
Direttivi del Gruppo il diritto di voto è riservato ai Soci maggiorenni.
Art. 9 - Organi Sociali:
Sono Organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio
Direttivo; c) il Comitato dei Probiviri; d) il Collegio Sindacale
(facoltativo).
Art.10 - Assemblea
Generale dei Soci:
L’Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento
della quota sociale per l’anno in corso. I Soci Onorari possono
assistervi, ma senza diritto al voto (vedi art.04). Ciascun Socio, sia
esso Ordinario che Sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi
rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e
firmata: non sono ammesse più di tre deleghe per persona. Le deleghe
devono essere depositate dal Socio cui sono state intestate prima che
l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni
sulle deleghe, né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le
proprie deleghe ad un altro. Il Socio può anche votare a mezzo posta
consegnando personalmente la scheda compilata ad un notaio di sua
fiducia che provvederà ad inoltrarla al Presidente dell’Associazione
presso la sede della stessa. L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta
dal Presidente, oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato
dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la
discussione dell’Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti un
Segretario e uno Scrutatore, cui spetta verificare la validità dei voti
e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a
svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. Le
deliberazioni adottate vengono riportate in un apposito registro a cura
del Segretario. L’Assemblea si intende regolarmente costituita quando
siano presenti almeno la metà più uno dei Soci, in prima convocazione,
e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti,
purché vi siano almeno quattro membri del Consiglio Direttivo in carica.
Art.11 - Delibere
dellAssemblea:
L’Assemblea validamente costituita, come descritto dall’art.10, delibera
su qualsiasi argomento a maggioranza, tranne che per modifiche e/o
aggiunte al presente Statuto e/o regolamenti, per le quali è necessaria
la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto. Le votazioni
possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo
quanto stabilito dall’Assemblea stessa.
Art.12 - Convocazione
Assemblee del G.G.P.P.: LAssemblea Generale
si riunisce in Pisa almeno una volta allanno entro il 31 gennaio per
lapprovazione del programma di attività per lannata in corso, per
lelezione dei membri del Consiglio Direttivo, per lelezione dei membri del
Collegio dei Probiviri, per lelezione del Collegio Sindacale (se previsto) e per
lesame di tutte le questioni attinenti al funzionamento ed alla gestione del Gruppo.
Può essere convocata inoltre in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il
Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del
Collegio Sindacale (facoltativo) o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.
LAssemblea Generale dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo tramite
comunicazione scritta sul registro del G.G.P.P. ed affissa in sede con preavviso di almeno
quattordici giorni. Ogni Socio ha il dovere di tenersi informato sulle previste attività
del Gruppo; non potranno quindi essere inoltrati reclami per la mancata comunicazione
"ad personam" di qualsivoglia convocazione di Assemblea o di
organizzazione di altre attività. Qualora un Socio ritenga di non potersi tenere
informato in modo regolare sulle attività previste può fare richiesta,
sullapposito modulo di iscrizione, di ricevere a casa le comunicazioni riguardanti
le convocazioni delle Assemblee tramite raccomandata semplice a carico del destinatario.
Art.13 - Compiti
dellAssemblea: LAssemblea ha il compito
di deliberare: a) sul programma generale dellAssociazione; b) sulla relazione del
Presidente; c) sullelezione delle Cariche Sociali; d) sui rendimenti morali ed
economici del Gruppo; e) sulle modifiche dello Statuto; f) sulla sede del G.G.P.P.; g)
sullapprovazione del bilancio annuale; h) sullapprovazione di attività per
lannata in corso; i) sulle questioni attinenti al funzionamento ed alla gestione del
Gruppo; l) sulle spese da sostenere; m) su ogni altro argomento iscritto allOrdine
del Giorno. Per quanto riguarda il punto g) lAssemblea Generale dei Soci deve
procedere allapprovazione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Art.14 - Consiglio
Direttivo: Il
Consiglio Direttivo è formato da sette membri, eletti dall’Assemblea
Generale dei Soci e si compone di : n.1 Presidente; n.1 Vicepresidente;
n.1 Tesoriere; n.1 Segretario; n.3 Consiglieri. I membri del Consiglio
Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili; qualora
venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi
verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri
così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a
quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse
invece a mancare più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio
Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica
procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione
dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Art.15 - Funzioni
del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in
armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci; fra
l’altro è responsabile della amministrazione sociale, redige e sottopone
all’Assemblea Generale dei Soci i rendiconti morali ed economici,
predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il preventivo per l’annata
successiva; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e
patrocina esposizioni e mostre, nomina e licenzia il personale
stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc. Provvede alla
convocazione delle Assemblee, programma le attività culturali, approva
accordi e contratti con privati ed Enti pubblici con delega ai
responsabili preposti, delibera le spese da sostenere entro un tetto
massimo stabilito dall’Assemblea.
Art.16 - Convocazione
del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritiene
opportuno, e viene convocato dal Presidente per sua iniziativa o dietro
richiesta scritta di almeno un Consigliere o del Collegio dei Sindaci
(se presente). Gli avvisi di convocazione verranno fatti pervenire per
scritto dal Presidente, o dal suo sostituto, a ciascun membro del
Consiglio Direttivo, almeno sette giorni prima di ogni riunione. Se la
riunione ha carattere di urgenza, l’avviso di convocazione può essere
inviato tre giorni prima con qualsiasi mezzo utile. La riunione del
Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vicepresidente, oppure, qualora anche questi mancasse, dal Consigliere
più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente almeno
la metà più uno dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio
Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni
consecutive regolarmente convocate, saranno ritenuti dimissionari dalla
carica e come tali potranno essere sostituiti. Tutti gli atti devono
essere verbalizzati in apposito registro a cura del Segretario del
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo redige, entro il terzo
trimestre di ogni anno, un programma di previsione delle attività
culturali che saranno effettuate nel corso dell’anno successivo. Il
programma prevede: escursioni, manifestazioni, mostre, riunioni
settimanali, iniziative varie (conferenze, seminari, proiezioni, ecc.).
Art.17 - Riunioni
Settimanali: Il Consiglio Direttivo fissa almeno un
giorno della settimana per lo svolgimento delle attività culturali in sede. In tale
occasione, gli esperti saranno a disposizione dei Soci per delucidazioni, scambi di idee e
aggiornamenti ed il Consiglio Direttivo informerà sulle attività previste mensilmente e
sulle loro modalità e scopi. Tali notizie sono in ogni caso rese note mediante avvisi
affissi in bacheca nei locali del G.G.P.P.
Art.18 Incarichi: Per il buon funzionamento culturale e ricreativo del G.G.P.P. ai
Consiglieri sono demandati i seguenti incarichi: 1) Coordinamento Organizzativo:
determinazione delle modalità e organizzazione dello svolgimento dei programmi proposti;
2) Pubbliche Relazioni: ricerca dei contatti con ditte ed enti dai quali sia possibile
ottenere ogni forma di aiuto per il sostentamento ed il miglior funzionamento del Gruppo;
3) Stampa: preparazione di articoli per quotidiani e riviste e cura dellimmagine del
G.G.P.P.; 4) Scienze Naturali: cura la responsabilizzazione dei Soci in un ottica di
rispetto dellambiente e della natura; 5) Geologico: organizzazione e promozione
dello studio, ricerca e raccolta del materiale litologico; 6) Mineralogico: organizzazione
e promozione dello studio, ricerca e raccolta dei minerali; 7) Paleontologico:
organizzazione e promozione dello studio e della ricerca sui fossili; 8) Biblioteca:
organizzazione dellarchivio e dei prestiti, cura degli abbonamenti alle riviste; 9)
Attività Didattica: organizzazione di conferenze, seminari, mostre, incontri con docenti
ed esperti. Il Consiglio Direttivo opera collegialmente. I singoli Consiglieri non hanno
potere decisionale nellambito dei particolari incarichi loro assegnati. Per un
migliore svolgimento del compito i Consiglieri possono anche avvalersi di altri Soci o di
persone estranee al Gruppo.
Art.19 Presidente:
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria
dell’Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni;
vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea; firma la corrispondenza; può delegare un suo
fiduciario facente parte del Consiglio Direttivo; può presenziare a
qualsiasi riunione; provvede a quanto si addica alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con in poteri del Consiglio Direttivo; le
sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte
all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di
assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la
nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Il Consiglio
Direttivo può anche nominare un Presidente Onorario annuale eletto tra i
Soci e che può ricoprire già altre cariche istituzionali. Il Presidente
Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; la
qualifica di Presidente Onorario comunque non dà particolari o
aggiuntivi diritti oltre a quelli già conferiti dalle qualifiche di
Socio o di qualunque altra carica ricoperta all’interno degli organi
dell’Associazione.
Art.20 Vicepresidente:
Il Vicepresidente è il rappresentante ufficiale del Gruppo in caso di
assenza del Presidente, per cui ne assume gli incarichi e le
responsabilità; cura i programmi del Gruppo ed il coordinamento tra i
vari incarichi.
Art.21 Segretario:
Il Segretario custodisce l’archivio ed i libri del Consiglio Direttivo e
delle Assemblee, redige i verbali, cura la tenuta dell’albo dei Soci e
sbriga la corrispondenza.
Art.22 Tesoriere:
Il Tesoriere cura l’amministrazione, detiene i fondi del Gruppo,
provvede alle esazioni delle quote associative, provvede ai pagamenti in
base ai mandati firmati dal Presidente e approvati dal Consiglio
Direttivo, riferisce la situazione economica del Gruppo durante le
riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.23 Patrimonio
e Amministrazione:
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dai beni mobili ed
immobili; b) dalle somme accantonate; c) da qualsiasi altro bene che le
sia pervenuto a titolo legittimo. Il fondo dell’esercizio del Gruppo è
costituito: a) dalle quote annuali versate dai Soci; b) dagli eventuali
contributi concessi da Enti o persone, c) dalle attività di gestione; d)
da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo. In caso di
scioglimento del Gruppo il patrimonio dello stesso deve essere destinato
ad altra Associazione con finalità analoghe o a finalità di pubblica
utilità e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo
quanto stabilito dall’Assemblea. Il Gruppo non potrà distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art.24 Esercizio
Finanziario: Lesercizio finanziario va dal 1o
gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili
personalmente i Consiglieri in carica fino alla scadenza dellesercizio, sino a
quando lAssemblea Generale dei Soci con lapprovazione del bilancio non si sia
assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato
dallAssemblea Generale dei Soci resta agli atti a disposizione dei Soci.
Art.25 Collegio
Sindacale (facoltativo):
la sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio
Sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei
Soci tra gli associati o tra esterni che siano in possesso di idonei
requisiti professionali; durano in carica un anno e possono essere
rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di
un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, alle quali
devono essere invitati; essi provvederanno al controllo periodico della
gestione societaria redigendo apposito verbale che verrà trascritto sul
libro del Collegio Sindacale.
Art.26 Norme
disciplinari: Il
Socio che si rende responsabile di danni al materiale sociale è tenuto a
corrispondere i dovuti indennizzi nella misura che il Consiglio
Direttivo ritiene opportuno stabilire. Qualora venisse accertato che il
danno è avvenuto per indisciplina o negligenza, vengono applicate le
sanzioni disciplinari ritenute opportune dal Consiglio Direttivo,
sanzioni che possono comprendere anche la perdita della qualifica di
Socio. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un
Socio deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Le
denuncie a carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e
firmate, al Consiglio Direttivo che decide in merito o, se lo ritiene
opportuno, le inoltra al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncia a
sua volta con parere scritto e motivato dopo aver contestato
all’interessato l’addebito rivoltogli, dando un termine di almeno
quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni. In caso di
mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà in via provvisoria
sospendere direttamente un Socio dall’esercizio dei diritti sociali in
attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la
denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio Direttivo
procede all’attuazione del verdetto emesso dai Probiviri che è
inappellabile.
Art.27 Collegio
dei Probiviri: Il
Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi, eletti
dall’Assemblea Generale fra i Soci che non ricoprono già cariche in seno
al Consiglio Direttivo e/o fra persone esterne al Gruppo; durano in
carica un anno e sono rieleggibili.
Art.28 Prestiti
del Materiale Sociale:
I prestiti del materiale sociale devono essere regolarmente registrati
su apposito registro. Il materiale deve essere reso, nel medesimo stato
in cui era stato consegnato, entro quattordici giorni, ed i libri entro
ventuno giorni. Il Socio richiedente può prorogare il prestito di sette
giorni.
Art.29 Responsabilità: Il G.G.P.P. non è responsabile dei danni che i Soci dovessero
subire e/o provocare in conseguenza di azioni, infortuni o incidenti di qualsiasi genere o
natura che si dovessero verificare durante le attività del Gruppo stesso.
Art.30 Norme Transitorie: La eventuale variazione di ubicazione delle sede del G.G.P.P.
sarà stabilita dallAssemblea Generale dei Soci senza che ciò comporti modifiche al
presente Statuto.
- VARIE -
Art.31:
Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite.
Art.32: Il presente Statuto, dopo lapprovazione dellAssemblea
Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica
non potrà essere proposta allAssemblea Generale se non dal Consiglio Direttivo del G.G.P.P., oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In
questultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e
firmata dai proponenti.