Art. 1 - Si è costituita in data 01/12/1985 con sede attuale in via Po
n.9 a Pisa, una Associazione denominata GRUPPO GEOMINERALOGICO PALEONTOLOGICO PISANO
avente la propria giurisdizione sul territorio della Provincia di Pisa. Essa mira a
svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare lo studio e
la ricerca nellambito delle scienze naturali, nel rispetto dellambiente. La
durata dellAssociazione è illimitata. Il Gruppo è una libera Associazione a scopo
culturale, apolitica e non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o
principale lesercizio di attività commerciali ed intende essere retto e regolato
oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c), art.87 del T.U. D.P.R. n.917/86 e dagli
artt. da 108 a 111 del decreto medesimo.
Art. 2 - Attività: per il conseguimento dei fini di cui sopra, lAssociazione si
propone le seguenti attività: a) promuovere lo studio, la ricerca, la raccolta e lo
scambio di minerali e fossili; b) riunire cultori ed appassionati di geologia,
mineralogia, paleontologia e scienze naturali; c) favorire contatti e collaborazione con
Associazioni similari, sia nazionali che estere, e con Enti pubblici e privati; d)
organizzare mostre, conferenze, corsi ed altre attività collaterali. Il Gruppo può
aderire ad altre associazioni, gruppi e federazioni con interessi e finalità simili alle
proprie.
Art. 3 - Composizione
del G.G.P.P.: il G.G.P.P. è costituito da tutti
coloro che sono regolarmente iscritti ed in regola con le quote associative annuali,
secondo quanto stabilito dal presente Statuto. Possono essere soci del G.G.P.P. tutti i
cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia
verso il miglioramento della ricerca e dello studio nellambito delle scienze
naturali e la cui domanda di Associazione, presentata nei modi previsti dal presente
Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 - Soci
Ordinari, Sostenitori e Onorari: I Soci si dividono
in Soci Ordinari e Soci Sostenitori. I loro diritti e doveri, nei confronti
dellAssociazione e in conseguenza della loro appartenenza a questultima, sono
uguali: è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci
Sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed
alle attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo del Gruppo potrà richiedere
allAssemblea stessa la nomina a Soci Onorari di Persone, Enti o Sodalizi che abbiano
acquisito particolari benemerenze nel campo delle scienze naturali o nei riguardi
dellAssociazione. Ai Soci Onorari non spetta diritto di voto né sono eleggibili;
essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Art. 5 - Ammissioni
e Ricorsi: Per far parte in qualità di Socio
dellAssociazione occorre avanzare domanda scritta e firmata su apposito modulo
prestampato, convalidata dalla firma di due Soci presentatori e indirizzata al Consiglio
Direttivo. Se il Socio è minore di età la domanda deve essere presentata da uno dei
genitori o da chi ne fa le veci. In tale domanda deve essere anche precisato che il
richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina
relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo
o dallAssemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mediante comunicazione scritta
sullapposito registro del Consiglio Direttivo ed affissione nei locali del G.G.P.P.
In caso di mancata accettazione il Consiglio Direttivo non è tenuto ad informare dei
motivi linteressato. In caso di non accettazione, laspirante Socio entro
trenta giorni dallaffissione, può presentare reclamo scritto a mezzo raccomandata
semplice da inviare alla sede del Gruppo. LAssemblea dei Soci si riunirà entro
trenta giorni dalla presentazione del reclamo per deliberare su di esso.
Art. 6 - Tessere
e Quote Sociali: Tutti i Soci devono essere muniti
della tessera sociale che ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno e sono tenuti ad
esibirla ad ogni richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo. Il Consiglio
Direttivo stabilisce con propria deliberazione, che sarà valida sino a quando non verrà
sostituita da altra decisione successiva, la misura delle quote annuali dovute
allAssociazione dai Soci (i Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna
quota associativa). Il pagamento della quota sociale deve essere effettuato allatto
dellammissione al Gruppo da parte dei nuovi Soci, ed entro il 31 gennaio per gli
anni successivi. In caso di mancato versamento della quota sociale entro il termine
sopracitato i Soci Ordinari e Sostenitori sono considerati dimissionari.
Art. 7 - Perdita
della Qualità di Socio e Ricorsi: Perde la
qualità di Socio : a) chi non provvede ad effettuare il versamento della quota sociale
entro il termine stabilito dallart.06 del presente Statuto; b) colui che nuoccia
volontariamente al decoro, alle attività e comunque agli interessi ed ai principi
informatori del Gruppo; c) colui che ha disatteso le disposizioni contenute nel presente
Statuto e/o nelle deliberazioni degli organi dellAssociazione. Chi, per qualsiasi
causa, cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato
dagli impegni assunti. La perdita della qualità di Socio ha effetto: con la fine
dellanno precedente nel caso a); immediatamente per i casi b) e c). Il Socio espulso
può ricorrere allAssemblea, contro le decisioni del Consiglio Direttivo, con le
stesse modalità e scadenze riportate allart.05 del presente Statuto.
Art. 8 - Diritti: Lesercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente
iscritti e in regola col versamento della quota sociale per lanno in corso. Per
lapprovazione e le modifiche dello Statuto e di regolamenti e per la nomina degli
Organi Direttivi del Gruppo il diritto di voto è riservato ai Soci maggiorenni.
Art. 9 - Organi Sociali: Sono Organi dellAssociazione: a) lAssemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato dei Probiviri; d) il Collegio Sindacale
(facoltativo).
Art.10 - Assemblea
Generale dei Soci: LAssemblea Generale è
composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per lanno in
corso. I Soci Onorari possono assistervi, ma senza diritto al voto (vedi art.04). Ciascun
Socio, sia esso Ordinario che Sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi
rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata: non sono
ammesse più di tre deleghe per persona. Le deleghe devono essere depositate dal Socio cui
sono state intestate prima che lAssemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni
o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le
proprie deleghe ad un altro. Il Socio può anche votare a mezzo posta consegnando
personalmente la scheda compilata ad un notaio di sua fiducia che provvederà ad
inoltrarla al Presidente dellAssociazione presso la sede della stessa.
LAssemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente, oppure, qualora questi lo
richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia
inizio la discussione dellOrdine del Giorno, eleggere fra i presenti un Segretario e
uno Scrutatore, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai
Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei
risultati. Le deliberazioni adottate vengono riportate in un apposito registro a cura del
Segretario. LAssemblea si intende regolarmente costituita quando siano presenti
almeno la metà più uno dei Soci, in prima convocazione, e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei Soci presenti, purché vi siano almeno quattro membri del
Consiglio Direttivo in carica.
Art.11 - Delibere
dellAssemblea: LAssemblea validamente
costituita, come descritto dallart.10, delibera su qualsiasi argomento a
maggioranza, tranne che per modifiche e/o aggiunte al presente Statuto e/o regolamenti,
per le quali è necessaria la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto. Le
votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo quanto
stabilito dallAssemblea stessa.
Art.12 - Convocazione
Assemblee del G.G.P.P.: LAssemblea Generale
si riunisce in Pisa almeno una volta allanno entro il 31 gennaio per
lapprovazione del programma di attività per lannata in corso, per
lelezione dei membri del Consiglio Direttivo, per lelezione dei membri del
Collegio dei Probiviri, per lelezione del Collegio Sindacale (se previsto) e per
lesame di tutte le questioni attinenti al funzionamento ed alla gestione del Gruppo.
Può essere convocata inoltre in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il
Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del
Collegio Sindacale (facoltativo) o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.
LAssemblea Generale dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo tramite
comunicazione scritta sul registro del G.G.P.P. ed affissa in sede con preavviso di almeno
quattordici giorni. Ogni Socio ha il dovere di tenersi informato sulle previste attività
del Gruppo; non potranno quindi essere inoltrati reclami per la mancata comunicazione
"ad personam" di qualsivoglia convocazione di Assemblea o di
organizzazione di altre attività. Qualora un Socio ritenga di non potersi tenere
informato in modo regolare sulle attività previste può fare richiesta,
sullapposito modulo di iscrizione, di ricevere a casa le comunicazioni riguardanti
le convocazioni delle Assemblee tramite raccomandata semplice a carico del destinatario.
Art.13 - Compiti
dellAssemblea: LAssemblea ha il compito
di deliberare: a) sul programma generale dellAssociazione; b) sulla relazione del
Presidente; c) sullelezione delle Cariche Sociali; d) sui rendimenti morali ed
economici del Gruppo; e) sulle modifiche dello Statuto; f) sulla sede del G.G.P.P.; g)
sullapprovazione del bilancio annuale; h) sullapprovazione di attività per
lannata in corso; i) sulle questioni attinenti al funzionamento ed alla gestione del
Gruppo; l) sulle spese da sostenere; m) su ogni altro argomento iscritto allOrdine
del Giorno. Per quanto riguarda il punto g) lAssemblea Generale dei Soci deve
procedere allapprovazione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
Art.14 - Consiglio
Direttivo: Il Consiglio Direttivo è formato da
sette membri, eletti dallAssemblea Generale dei Soci e si compone di : n.1
Presidente; n.1 Vicepresidente; n.1 Tesoriere; n.1 Segretario; n.3 Consiglieri. I membri
del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili; qualora venissero a
mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti
dallAssemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro
volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno
sostituito. Se venisse invece a mancare più della metà dei Consiglieri, lintero
Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro
due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dellAssemblea Generale dei Soci
per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno
il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Art.15 - Funzioni
del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo ha
il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni
dellAssemblea Generale dei Soci; fra laltro è responsabile della
amministrazione sociale, redige e sottopone allAssemblea Generale dei Soci i
rendiconti morali ed economici, predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il preventivo
per lannata successiva; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e
patrocina esposizioni e mostre, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e
le remunerazioni ecc. Provvede alla convocazione delle Assemblee, programma le attività
culturali, approva accordi e contratti con privati ed Enti pubblici con delega ai
responsabili preposti, delibera le spese da sostenere entro un tetto massimo stabilito
dallAssemblea.
Art.16 - Convocazione
del Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo si
riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno, e viene convocato dal Presidente per sua
iniziativa o dietro richiesta scritta di almeno un Consigliere o del Collegio dei Sindaci
(se presente). Gli avvisi di convocazione verranno fatti pervenire per scritto dal
Presidente, o dal suo sostituto, a ciascun membro del Consiglio Direttivo, almeno sette
giorni prima di ogni riunione. Se la riunione ha carattere di urgenza, lavviso di
convocazione può essere inviato tre giorni prima con qualsiasi mezzo utile. La riunione
del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vicepresidente, oppure, qualora anche questi mancasse, dal Consigliere più anziano di
età. Le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei
Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del
Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni
consecutive regolarmente convocate, saranno ritenuti dimissionari dalla carica e come tali
potranno essere sostituiti. Tutti gli atti devono essere verbalizzati in apposito registro
a cura del Segretario del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo redige, entro il
terzo trimestre di ogni anno, un programma di previsione delle attività culturali che
saranno effettuate nel corso dellanno successivo. Il programma prevede: escursioni,
manifestazioni, mostre, riunioni settimanali, iniziative varie (conferenze, seminari,
proiezioni, ecc.).
Art.17 - Riunioni
Settimanali: Il Consiglio Direttivo fissa almeno un
giorno della settimana per lo svolgimento delle attività culturali in sede. In tale
occasione, gli esperti saranno a disposizione dei Soci per delucidazioni, scambi di idee e
aggiornamenti ed il Consiglio Direttivo informerà sulle attività previste mensilmente e
sulle loro modalità e scopi. Tali notizie sono in ogni caso rese note mediante avvisi
affissi in bacheca nei locali del G.G.P.P.
Art.18 Incarichi: Per il buon funzionamento culturale e ricreativo del G.G.P.P. ai
Consiglieri sono demandati i seguenti incarichi: 1) Coordinamento Organizzativo:
determinazione delle modalità e organizzazione dello svolgimento dei programmi proposti;
2) Pubbliche Relazioni: ricerca dei contatti con ditte ed enti dai quali sia possibile
ottenere ogni forma di aiuto per il sostentamento ed il miglior funzionamento del Gruppo;
3) Stampa: preparazione di articoli per quotidiani e riviste e cura dellimmagine del
G.G.P.P.; 4) Scienze Naturali: cura la responsabilizzazione dei Soci in un ottica di
rispetto dellambiente e della natura; 5) Geologico: organizzazione e promozione
dello studio, ricerca e raccolta del materiale litologico; 6) Mineralogico: organizzazione
e promozione dello studio, ricerca e raccolta dei minerali; 7) Paleontologico:
organizzazione e promozione dello studio e della ricerca sui fossili; 8) Biblioteca:
organizzazione dellarchivio e dei prestiti, cura degli abbonamenti alle riviste; 9)
Attività Didattica: organizzazione di conferenze, seminari, mostre, incontri con docenti
ed esperti. Il Consiglio Direttivo opera collegialmente. I singoli Consiglieri non hanno
potere decisionale nellambito dei particolari incarichi loro assegnati. Per un
migliore svolgimento del compito i Consiglieri possono anche avvalersi di altri Soci o di
persone estranee al Gruppo.
Art.19 Presidente: Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria
dellAssociazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura
affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dellAssemblea;
firma la corrispondenza; può delegare un suo fiduciario facente parte del Consiglio
Direttivo; può presenziare a qualsiasi riunione; provvede a quanto si addica alla
disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con in poteri del Consiglio Direttivo;
le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte
allapprovazione di questultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o
di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni
spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima
riunione. Il Consiglio Direttivo può anche nominare un Presidente Onorario annuale eletto
tra i Soci e che può ricoprire già altre cariche istituzionali. Il Presidente Onorario
può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; la qualifica di Presidente
Onorario comunque non dà particolari o aggiuntivi diritti oltre a quelli già conferiti
dalle qualifiche di Socio o di qualunque altra carica ricoperta allinterno degli
organi dellAssociazione.
Art.20 Vicepresidente: Il Vicepresidente è il rappresentante ufficiale del Gruppo in
caso di assenza del Presidente, per cui ne assume gli incarichi e le responsabilità; cura
i programmi del Gruppo ed il coordinamento tra i vari incarichi.
Art.21 Segretario: Il Segretario custodisce larchivio ed i libri del Consiglio
Direttivo e delle Assemblee, redige i verbali, cura la tenuta dellalbo dei Soci e
sbriga la corrispondenza.
Art.22 Tesoriere: Il Tesoriere cura lamministrazione, detiene i fondi del
Gruppo, provvede alle esazioni delle quote associative, provvede ai pagamenti in base ai
mandati firmati dal Presidente e approvati dal Consiglio Direttivo, riferisce la
situazione economica del Gruppo durante le riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.23 Patrimonio
e Amministrazione: Il patrimonio
dellAssociazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili; b) dalle somme
accantonate; c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo. Il fondo
dellesercizio del Gruppo è costituito: a) dalle quote annuali versate dai Soci; b)
dagli eventuali contributi concessi da Enti o persone, c) dalle attività di gestione; d)
da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo. In caso di scioglimento del
Gruppo il patrimonio dello stesso deve essere destinato ad altra Associazione con
finalità analoghe o a finalità di pubblica utilità e, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge, secondo quanto stabilito dallAssemblea. Il Gruppo non potrà
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dellAssociazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art.24 Esercizio
Finanziario: Lesercizio finanziario va dal 1o
gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili
personalmente i Consiglieri in carica fino alla scadenza dellesercizio, sino a
quando lAssemblea Generale dei Soci con lapprovazione del bilancio non si sia
assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato
dallAssemblea Generale dei Soci resta agli atti a disposizione dei Soci.
Art.25 Collegio
Sindacale (facoltativo): la sorveglianza
amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci,
eletti dallAssemblea Generale dei Soci tra gli associati o tra esterni che siano in
possesso di idonei requisiti professionali; durano in carica un anno e possono essere
rieletti. LAssemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Sindaco
supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo e dellAssemblea Generale, alle quali devono essere invitati; essi
provvederanno al controllo periodico della gestione societaria redigendo apposito verbale
che verrà trascritto sul libro del Collegio Sindacale.
Art.26 Norme
disciplinari: Il Socio che si rende responsabile di
danni al materiale sociale è tenuto a corrispondere i dovuti indennizzi nella misura che
il Consiglio Direttivo ritiene opportuno stabilire. Qualora venisse accertato che il danno
è avvenuto per indisciplina o negligenza, vengono applicate le sanzioni disciplinari
ritenute opportune dal Consiglio Direttivo, sanzioni che possono comprendere anche la
perdita della qualifica di Socio. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico
di un Socio deve essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Le denuncie a
carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo
che decide in merito o, se lo ritiene opportuno, le inoltra al Collegio dei Probiviri il
quale si pronuncia a sua volta con parere scritto e motivato dopo aver contestato
allinteressato laddebito rivoltogli, dando un termine di almeno quindici
giorni per produrre le proprie giustificazioni. In caso di mancanze gravi il Consiglio
Direttivo potrà in via provvisoria sospendere direttamente un Socio dallesercizio
dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la
denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio Direttivo procede
allattuazione del verdetto emesso dai Probiviri che è inappellabile.
Art.27 Collegio
dei Probiviri: Il Collegio dei Probiviri è formato
da tre membri effettivi, eletti dallAssemblea Generale fra i Soci che non ricoprono
già cariche in seno al Consiglio Direttivo e/o fra persone esterne al Gruppo; durano in
carica un anno e sono rieleggibili.
Art.28 Prestiti
del Materiale Sociale: I prestiti del materiale
sociale devono essere regolarmente registrati su apposito registro. Il materiale deve
essere reso, nel medesimo stato in cui era stato consegnato, entro quattordici giorni, ed
i libri entro ventuno giorni. Il Socio richiedente può prorogare il prestito di sette
giorni.
Art.29 Responsabilità: Il G.G.P.P. non è responsabile dei danni che i Soci dovessero
subire e/o provocare in conseguenza di azioni, infortuni o incidenti di qualsiasi genere o
natura che si dovessero verificare durante le attività del Gruppo stesso.
Art.30 Norme Transitorie: La eventuale variazione di ubicazione delle sede del G.G.P.P.
sarà stabilita dallAssemblea Generale dei Soci senza che ciò comporti modifiche al
presente Statuto.
- VARIE -
Art.31: Tutte le cariche in seno allAssociazione sono gratuite.
Art.32: Il presente Statuto, dopo lapprovazione dellAssemblea
Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica
non potrà essere proposta allAssemblea Generale se non dal Consiglio Direttivo del
G.G.P.P., oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In
questultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e
firmata dai proponenti.