SISTEMI
DI ELEZIONE
Ø
Suffragio universale o suffragio ristretto.
L'esercizio del potere politico
può essere considerato sotto due distinti punti di vista:
·
un diritto =
possibilità, riconosciuta a ogni membro della collettività di
esercitare il voto e concorrere a determinare la volontà collettiva
c’è la libertà del cittadino di partecipare o non partecipare alle
votazioni, di manifestare o non manifestare la propria volontà politica
·
una funzione=
solo a certi membri della collettività è riservato il diritto a
prendere parte alla gestione degli affari comuni
Ø
Suffragio diretto = l'elettore vota per il candidato
alle funzioni governative; si ha allora un'elezione di primo grado.
Ø
Suffragio indiretto
= l'elettore designa un cittadino che a sua volta eleggerà il candidato
alla carica pubblica, o eleggerà addirittura un altro incaricato della
successiva elezione (elezione di secondo, terzo. quarto grado) questo
tende a favorire il sorgere di gruppi di notabili locali
Ø
Scrutinio pubblico
= palese, l’elettore non è tutelato dalle pressioni o dalle violenze
esercitate o esercitabili da gruppi o fazioni.
Ø
Scrutinio segreto.
partecipa la maggioranza della popolazione, la segretezza è considerata
elemento essenziale per la tutela dell'elettore dalle pressioni o dalle
violenze esercitate o esercitabili da gruppi o fazioni.
Ø
Scrutinio uninominale
= è l’elezione nella quale i votanti di un collegio designano un solo
rappresentante meglio conosciuto dall’elettore (provoca esclusione
delle minoranze)
Ø
Scrutinio di lista
= è l'elezione dalla quale sono designati più rappresentanti, abbassa
la qualità dei rappresentanti e rende meno diretto il loro rapporto con
gli elettori, richiede il frazionamento del territorio nazionale in unità
minori (collegi elettorali), che solo in minima parte coincidono con le
ripartizioni amministrative. Il collegio
viene determinato su base numerica, su una certa unità di
popolazione, e sono possibili spostamenti che avvantaggino il gruppo al
potere.
Il sistema dello scrutinio
di lista può essere attuato in varie forme; fra di esse prevalenti
sono:
1.
la lista
bloccata: l'elettore vota per una delle diverse
liste presentate, senza potere in alcun modo modificarle. Sono eletti i
candidati nell'ordine di presentazione entro la lista, tanti quanti ne
comporti il complesso dei voti avuti dalla lista;
2.
il panachage:
l'elettore può formare una propria lista, designando candidati
prescelti da tutte le liste presentate;
3.
il voto
preferenziale: si ha allorché l'elettore, votando la lista, ha
diritto di indicare quale o quali dei candidati preferirebbe fossero
eletti, alterando l'ordine della presentazione entro la lista;
4.
la lista
incompleta: tutte le liste in concorrenza devono
obbligatoriamente contenere un numero di candidati minore del numero dei
seggi da ricoprire. In tal caso la differenza tra numero dei candidati
consentito e numero dei seggi rappresenta il margine necessario lasciato
alla rappresentanza delle minoranze;
5.
l'apparentamento:
le liste concorrenti sono autorizzate a collegarsi, a riunire cioè i
voti che esse singolarmente hanno avuto. Il sistema si adotta per lo più
quando si abbia la concessione del cosiddetto premio di lista e il
collegamento fra più liste si presti a consentire a diversi gruppi
politici di conseguire risultati talmente alti da meritare appunto il
premio di lista.
Ø
Sistema maggioritario.
Il sistema maggioritario è radicale: è proclamato eletto
il candidato che ha avuto la maggioranza dei voti.
Esistono tre possibili tipi di maggioranza:
1.
maggioranza
relativa: è proclamato eletto il candidato che ha avuto il maggior
numero di voti.
2.
maggioranza
assoluta: è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto più
della metà dei voti validi. Questo sistema, che rende particolarmente
difficile il raggiungimento dell’elezione, è utilizzato per
l’elezione di alcune cariche dello Stato, ma sempre con la possibilità
di passare, dopo uno o due scrutini inefficaci, al sistema della
maggioranza relativa.
3.
maggioranza
percentuale: è eletto il candidato che ha ottenuto il 30 % o il 40 %
dei voti, secondo le leggi; il sistema è scarsamente usato. Allorché
la lotta politica è limitata a due grandi partiti, l'adozione del
sistema maggioritario stimola i contrasti d'opinione e dà maggior
vivacità alla contesa.
4.
Il sistema maggioritario, però, comporta quasi sempre il grave
pericolo di falsare la rappresentanza nazionale; bastano talvolta pochi
voti per creare un deputato. Inoltre il sistema maggioritario tende a
elidere ogni possibilità di rappresentanza degli astenuti.
Ø
Rappresentanza proporzionale. L'adozione dei sistemi di
rappresentanza proporzionale ha avuto per fine quello di ottenere una
migliore corrispondenza fra la volontà degli elettori e il risultato
delle elezioni. I sistemi proporzionali presentano però il gravissimo
difetto di favorire la moltiplicazione dei partiti e di rendere
instabili i governi. L'applicazione di tale sistema avviene mediante il
ricorso a vari metodi:
1.
il metodo
detto di Hare:
per esso si divide il numero dei votanti per il numero dei seggi
assegnati al collegio, e si ottiene così il quoziente elettorale, il
numero minimo cioè di suffragi che ogni candidato deve riportare per
essere eletto. Sono proclamati eletti tutti i candidati che abbiano
raggiunto tal numero di voti;
2.
il metodo
detto di d'Hondt:
per esso si divide il numero dei voti riportato da ogni lista in modo da
ottenere una serie di divisori decrescenti e si raggiunge così il
minimo comune divisore. A ogni lista spetteranno tanti seggi quante
volte il minimo comune divisore entra nel totale dei voti che la lista
ha riportato;
3.
il sistema
del collegio unico nazionale: accanto alle liste
circoscrizionali ogni movimento politico presenta una lista unica
nazionale, sulla quale confluiscono i resti di tutte le elezioni locali.
La distribuzione dei seggi avviene mediante un meccanismo abbastanza
semplice: si sommano tutti i voti dispersi e si divide il totale per il
numero dei seggi non attribuiti, ottenendo così il quoziente nazionale.
Si passa successivamente all'attribuzione dei seggi del collegio unico
nazionale dividendo i voti affluiti alle singole liste nazionali per il
quoziente nazionale.
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