Art.
58.
Istituzione
della tassa (2).
-
Per il servizio
relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in
regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei
nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con
insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da
disciplinare con apposito regolamento (3)
ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei
criteri di cui alle norme seguenti.
Inizio
Art.
59.
Attivazione
del servizio (2).
-
Nel regolamento del
servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (4),
sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale
estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma
organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli
ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei
contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità
minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da
smaltire.
-
Fermo restando il
potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente
istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e
8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei
nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i
comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le
zone perimetrale sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la
raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della
tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
-
Tenuto conto del
disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti
comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il
servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei
rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.
-
Se il servizio di
raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di
residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio
dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle
prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e
capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in
modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il
tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma
2.
-
Nelle zone esterne
al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei
rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a
determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al
periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo
periodo del comma 2.
-
L'interruzione
temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga,
determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo
le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a
proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda
documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di
interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.
Inizio
Art.
60 (5) .
Rifiuti
equiparati (2).
-
Abrogato
dall'articolo 39, comma 3, lettera b) , Legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Inizio
Art.
61.
Gettito
e costo del servizio (2).
-
Il gettito
complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, né può
essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto
costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso
articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni, alla legge 24 aprile 1989, n.
144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere
inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza
degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa
riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni
ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
-
Il costo di
esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri
diretti ed indiretti nonché le quote di ammortamento dei mutui per la
costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di
ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti
stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali,
municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti
proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione
ed erogazione in conto esercizio.
-
Dal costo,
determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota
percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei
rifiuti interni ed equiparati e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti
di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della
repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (4),
le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di
energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla
riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo
utente ai sensi dell'art. 67, comma 2.
3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo
complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa
comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui
all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a
titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2,
terzo comma, numero 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale
eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in
diminuzione del tributo iscritto al ruolo per l'anno successivo (6)
(7).
-
Commi
1 e 3: modificati dall'articolo39, comma 3, lettera c) , Legge 22
febbraio 1994, n. 146.
-
Comma
2: modificato dall'articolo 3, comma 68, Legge 28 dicembre 1995, n.
549.
-
Commi
3-bis: aggiunto dall'articolo 3, comma 68, lettera b), Legge 28 dicembre
1995, n. 549, a decorrere dal 1 gennaio 1996
Inizio
Art.
62.
Presupposto
della tassa ed esclusioni (2).
-
La tassa è dovuta
per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso
adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di
civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del
territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque
reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo
restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e
gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta
anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata
soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
-
Non sono soggetti
alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché
risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso
dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria
o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
-
Nella
determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte
di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si
formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei
quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base
alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie
non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di
attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali
applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su
cui l'attività viene svolta.
-
Nelle unità
immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività
economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la
tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed
è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
-
Sono esclusi dalla
tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo
dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati
in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o
regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione
civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
-
Commi
1: modificato dall'articolo 3, comma 68, lettera c), Legge 28 dicembre
1995, n. 549, a decorrere dal 1 gennaio 1996
Inizio
Art.
63.
Soggetti
passivi e soggetti responsabili del tributo (2).
-
La tassa è dovuta
da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui
all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo
familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
-
Sono escluse dalla
tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice
civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta
ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via
esclusiva.
-
Nel caso di locali
in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta
per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte
in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei
confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
-
[ABROGATO] (8).
-
Commi
2: sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera d), Legge 28 dicembre 1995,
n. 549, a decorrere dal 1 gennaio 1996.
-
Comma
4: abrogato dall'articolo 2, comma 4-ter, D.L. 25 novembre 1996, n. 599,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 gennaio 1997, n. 5.
Inizio
Art.
64.
Inizio
e cessazione dell'occupazione o detenzione (2).
-
La tassa è
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un
autonoma obbligazione tributaria.
-
L'obbligazione
decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha
avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli
utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità
esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.
63, comma 3.
-
La cessazione, nel
corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà
diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della
cessazione debitamente accertata.
-
In caso di mancata
presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo
non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto
denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la
detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta
dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero
d'ufficio.
Inizio
Art.
65.
Commisurazione
e tariffe (2).
-
La tassa può
essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per
unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi
sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni eventi
popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità
effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello
smaltimento.
-
Le tariffe per ogni
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il
rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge,
moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
-
Comma
1: sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera e), Legge 28 dicembre 1995,
n. 549, a decorrere dal 1 gennaio 1996.
Inizio
Art.
66.
Tariffe
per particolari condizioni di uso (2).
-
[ABROGATO] (9).
-
[ABROGATO] (10).
-
La tariffa unitaria
può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
-
abitazioni con
unico occupante;
-
abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella
denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza
e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler
cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da
parte del comune;
-
locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
-
La tariffa unitaria
può essere ridotta:
-
di un importo
non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle
circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la
dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio
nazionale;
-
di un importo
non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti
la parte abitativa della costruzione rurale.
-
Le riduzioni delle
superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate
sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria,
integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
-
Il contribuente è
obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni
dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si
provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello
di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono
applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione
dall'art. 76.
-
Commi
1 e 2: modificati dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, dal D.L. 25 novembre
1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 gennaio 1997, n.
5, e successivamente abrogato dall'articolo 6, comma 1, D.L. 29 settembre
1997, n. 328 per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma
4-bis dello stesso D.L. n. 599/1996.
Inizio
Art.
67.
Agevolazioni
(2).
-
Oltre alle
esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui
all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del
regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via
eccezionale, di esenzioni.
-
Il regolamento può
prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di
servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per
interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione
di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che
agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio
pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto
servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate
di cui all'articolo 61, comma 3.
-
Le esenzioni e le
riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi
della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
Inizio
Art.
68.
Regolamenti
(2).
-
Per l'applicazione
della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve
contenere:
-
la
classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed
aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima
misura tariffaria;
-
le modalità di
applicazione dei parametri di cui all'art. 65;
-
la graduazione
delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art.
66, commi 3 e 4;
-
la
individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni
e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.
-
L'articolazione
delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini
della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di
massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:
-
locali ed aree
adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni
culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche,
scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e
depositi di macchine e materiale militari;
-
complessi
commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree
ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed
analoghi complessi attrezzati;
-
locali ed aree
ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze,
esercizi alberghieri;
-
locali adibiti
ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle
lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;
-
locali ed aree
ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al
dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle
superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti
non dichiarati assimilabili agli urbani;
-
locali ed aree
adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni
alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici
produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
-
I regolamenti,
divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla
direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che
formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del
provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è
obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti
integrativi.
Inizio
Art.
69.
Deliberazioni
di tariffa (2).
-
Entro il 31 ottobre (11)
i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di
graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie
dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da
applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine
suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
-
Ai fini del
controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei
rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi
ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione
economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento
per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al
comma 3.
-
Nei casi di
dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.
144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione
adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in
ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare
aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
-
Le deliberazioni
tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta
giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle
finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei
mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo
periodo del comma 3 dell'art. 68.
Inizio
Art.
70.
Denunce
(2).
-
I soggetti di cui
all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio
dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili
siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi
modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli
utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
-
La denuncia ha
effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità
siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare,
nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro
superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o
comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione
ai dati da indicare nella denuncia.
-
La denuncia,
originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale,
degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo
familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di
residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a
disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza,
della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente,
istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro
sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la
rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e
destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni
interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
-
La dichiarazione è
sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale
o negoziale.
-
L'ufficio comunale
competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di
spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro
postale.
-
In occasione di
iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree
interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a
provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di
omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
Inizio
Art.
71.
Accertamento
(2).
-
In caso di denuncia
infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere,
relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello
precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento
in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di
omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui la denuncia doveva essere presentata.
-
Gli avvisi di
accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per
l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono
contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle
aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori
imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché
la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione
richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per
tributo, addizionali ed accessori, soprattassa (12)
ed altre penalità.
2-bis Gli avvisi di
accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle
ragioni giuridiche che gli hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve
essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale.
-
Gli avvisi di cui
al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può
essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
-
Ai fini del
potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado
di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con
soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o
in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere
l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia
imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale
impiegato dal contraente.
Inizio
Art.
72.
Riscossione
(2).
-
L'importo del
tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla
base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli
accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto
a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli
principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare
e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro
l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di
liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno
successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia
ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione
del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e
1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999. I predetti importi sono
arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a
cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Relativamente ai soli anni
1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di
cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.
-
Nei ruoli
suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi
derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non
iscritte nei ruoli principali.
-
Gli importi di cui
al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle
scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su
autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente
iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per
gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se
comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate
consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica
soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima
rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni
semestre o frazione di semestre (13)
.
-
Ferme restando le
disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al
tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12,
escluso il primo comma, 13 (14),
18, primo e terzo comma (14),
19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23 (14),
24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo
comma, 27 (14),
28, 29 (14),
30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 .
-
Si applicano, in
quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
-
Si applica
l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni.
-
Comma
1: modificato da errata-corrige, pubblicata nella gazzetta ufficiale 31
dicembre 1993, n. 306, dall'articolo 2, comma 4, D.L. 25 novembre 1996, n.
599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 e,
successivamente dall'articolo 31 comma 24, legge 23 dicembre 1998, n. 448, a
decorrere dal 1 gennaio 1999.
Inizio
Art.
73.
Poteri
dei comuni (2).
-
Ai fini del
controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di
accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle
superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui
all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente
motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le
planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari,
relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo
ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in
esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei
singoli contribuenti.
-
In caso di mancato
adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel
termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio
comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia
imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del
sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della
verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini
della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i
casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da
dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
-
In caso di mancata
collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni
semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
3-bis. L'Ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1,
all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al
soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la
presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree
partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
-
Comma
3-bis: aggiunto dall'articolo 2, comma 4-quater, D.L. 25 novembre 1996, n.
599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.
Inizio
Art.
74.
Funzionario
responsabile (2).
-
Il comune designa
un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario
sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi.
-
Il comune è tenuto
a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero
delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta
giorni dalla nomina.
Inizio
Art.
75.
Rimborsi
(2).
-
Nei casi di errore
e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto
a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o
dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento
riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del
contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria
provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro
novanta giorni.
-
Lo sgravio o il
rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi
dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i
trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia
tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di
decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il
tributo.
-
In ogni altro caso,
lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal
comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a
pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
-
Sulle somme da
rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere
dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
Inizio
Art.
76.
Sanzioni
ed interessi (2).
-
Per l'omessa
presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore
tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
-
Se la denuncia è
infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della
maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa
da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per
le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e
documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis, ovvero per la
mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o
per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
-
Le sanzioni
indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se entro
il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione
del contribuente all'avviso di accertamento.
-
La contestazione
della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è commessa la violazione.
-
Sulle somme dovute
a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata
iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal
semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e
fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate
nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette(15).
-
[ABROGATO].
-
Articolo
sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998.
-
Commi
1 e 3: modificati, con effetto 1 aprile 1998, dall'articolo 4, comma
3, lettera b), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
-
Comma
2: modificato, con effetto 1 aprile 1998, dall'articolo 4, comma 3,
lettera b), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e , successivamente, dall'articolo
12, comma 1, lettera d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, lettera b), D.lgs. 30 marzo 2000 n. 99, a
decorrere dal 1° aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento
sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.
Inizio
Art.
77.
Tassa
giornaliera di smaltimento (2).
-
Per il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli
utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di
pubblico passaggio, i comuni devono istituire, con il regolamento di cui
all'articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa
giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un
anno solare, anche se ricorrente.
-
La misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della
tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria
contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale
non superiore al 50 per cento.
-
In mancanza di
corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento
di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di
uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre
rifiuti solidi urbani.
-
L'obbligo della
denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa
da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi
ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di
cui all'articolo 50 (16)
o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto
senza la compilazione del suddetto modulo.
-
In caso di uso di
fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento
dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi
ed accessori.
-
Per l'accertamento
in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme
stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel
presente articolo.
-
Il comune può
prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui
all'articolo 67.
-
Comma
1: modificato dall'articolo 39, comma 3, lettera d), legge 22 febbraio 1994,
n. 146 e, successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera g),
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1 gennaio 1996.
Inizio
Art.
78.
Vigilanza
sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo (2).
-
E' attribuita alla
direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la
funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal
fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69.
Inizio
Art.
79.
Disposizioni
finali e transitorie (2).
-
[ABROGATO] (17).
-
In prima
applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994
le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al
regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla
classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti
dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti
dall'articolo 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 (18)
per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996 (19).
-
Le disposizioni
modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono
immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione
degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma
2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1
gennaio 1995.
-
Le tariffe per il
1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di
commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. E' esteso fino al 30 novembre
1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
-
Ai fini della
determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2,
per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza
urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al
cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi
urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito
derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo
iscritto a ruolo per l'anno 1995.
-
In sede di prima
applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 70, ivi
comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in
base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o
riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono
presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica
degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove
agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.
6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle
superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994
e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata sui richiesta
dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma1.
7. I termini di
accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano
anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi
restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga
al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i
quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non
formati alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro
il termine perentorio del 15 dicembre 1996.
-
Comma
1: abrogato dall'articolo 39, comma 3, lettera e), legge 22 febbraio 1994,
n. 146.
-
Comma6-bis:
inserito dall'articolo 2, comma 4-quinqies, D.L. 25 novembre 1996, n. 599,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.
Inizio
Art.
80.
Abrogazioni
(2).
-
Sono abrogati,
salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79, commi da
2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti
dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di
legge incompatibile con le norme del presente capo.
Inizio
Art.
81.
Efficacia
delle disposizioni.
-
Le disposizioni del
presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994.
Inizio
NOTE
DEL CAPO
III
(1) L'articolo
49 comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha soppresso la tassa di cui al
presente Capo, a decorrere dal 1 gennaio 1999. Tale decorrenza è stata
posticipata al 1 gennaio 2000 dallo stesso articolo 49, comma 1, D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22 come modificato dall'articolo 1 comma 28, legge 9 dicembre
1998, n. 426. Per l'ulteriore modifica di tale decorrenza si veda l'articolo 49,
comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dall'articolo 33, comma
1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1 gennaio 2000.
torna
all'inizio del Capo III
(2) L'articolo
49 comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha soppresso la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti di cui al presente Capo, a decorrere dal 1 gennaio 1999.
Tale decorrenza è stata posticipata al 1 gennaio 2000 dallo stesso articolo 49,
comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dall'articolo 1 comma 28,
legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per l'ulteriore modifica di tale decorrenza si
veda l'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato
dall'articolo 33, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal
1 gennaio 2000.
torna
all'art. 58,
torna
all'art. 59,
torna
all'art. 60,
torna
all'art. 61,
torna
all'art. 62,
torna all'art.
63,
torna
all'art. 64,
torna
all'art. 65,
torna
all'art. 66,
torna
all'art. 67,
torna
all'art. 68,
torna
all'art. 69,
torna
all'art. 70,
torna
all'art. 71,
torna
all'art. 72,
torna
all'art. 73,
torna
all'art. 74,
torna
all'art. 75,
torna
all'art. 76,
torna
all'art. 77,
torna
all'art. 78,
torna
all'art. 79,
torna
all'art. 80.
(3) Per
il termine per l'approvazione dei regolamenti delle entrate degli enti locali,
si veda ora l'articolo 53, comma 16, della.Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come
sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.
torna
all'art. 58
(4) Il
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 è stato abrogato dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.
22.
torna
all'art. 59
torna
all'art. 61
(5) Il
testo dell'articolo abrogato era il seguente: "Articolo 60 - Rifiuti
equiparati - Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti
da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati
assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al
servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, con il regolamento
comunale di cui all'articolo 59, comma 1, tenuto conto della qualità e quantità
degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri
tecnici generali stabiliti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, primo comma,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915. I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i limiti di quantità
o non rientrino nelle tipologie di qualità indicate nel regolamento ai fini
dell'assimilazione ai rifiuti urbani, ovvero nei casi in cui tali qualità non
vengono indicate nel regolamento sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi
dell'articolo 2, quarto comma, n.1, seconda parte, del decreto sopra indicato e
la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi
del successivo articolo 62, comma 3."
torna
all'art. 60
(6) A
norma dell'articolo 31, comma 23, legge 23 dicembre 1998, n. 448, in deroga a
quanto previsto dal presente comma, ai fini della determinazione del costo di
esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa
comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei
rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 7, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
torna
all'art. 61
(7) A
norma dell'articolo 53, comma 17, legge 23 dicembre 2000, n. 388, in Corr. Trib.
n. 3/2001, pag. 189, con commento di P. Anello e nel Tascabile "Finanziaria
2001" a cura di G. Caputi, allegato a Corr. Trib. n. 4/2001, per gli anni
2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza
urbana gestito in regime di privativa comunale i comuni possono, con apposito
provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei
rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 7, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. V.
anche art. 1, comma 7, D.L. 27 dicembre 2000, convertito in legge 28 febbraio
2001 n. 26.
torna
all'art. 61
(8) Il
testo del comma abrogato era il seguente: " E' fatto obbligo
all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di
cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20
gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree
del condominio e del centro commerciale integrato."
torna
all'art. 63
(9) Il
testo del comma abrogato era il seguente: "E' facoltà dei comuni
assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte
eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nel
limite del 25 per cento."
torna
all'art. 66
(10) Il
testo del comma abrogato era il seguente: "Le aree scoperte a qualsiasi uso
adibite indicate nell'articolo 62 sono computate nel limite del 50 per
cento."
torna
all'art. 66
(11) Termine
differito per l'anno 1995 al 31 dicembre 1994, dall'articolo 5 comma 1-ter, D.L.
27 agosto 1994, n. 515; termine differito per l'anno 1996 al 31 gennaio 1996
dall'articolo 9 comma 2, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444; termine differito per
l'anno 1997 al 28 febbraio 1997 dall'articolo 1 comma 168, legge 23 dicembre
1996, n. 662; termine differito per l'anno 1998 al 28 febbraio 1998
dall'articolo 49 comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449; termine differito per
l'anno 1999 al 31 marzo 1999 dall'articolo 1 comma 1, D.L. 26 gennaio 1999, n.
8; termine differito per l'anno 2000 al 31 marzo 2000 mediante Decreto
Interministeriale, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della Legge 23.12.1999 n.
488; termine differito per l'anno 2001 al 31 marzo 2001 mediante Decreto
Interministeriale, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000 n.
388; termine differito per l'anno 2002 al 28 febbraio 2002 mediante Decreto
Interministeriale, ai sensi della norma da ultimo citata, come sostituita
dall'art. 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001 n. 448..
torna
all'art. 69
(12) Il
riferimento alle soprattasse è stato sostituito con effetto dal 1 aprile 1998,
con la sanzione pecuniaria dall'articolo 26 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
torna
all'art. 71
(13)
Il termine per l'applicabilità di queste disposizioni è fissato al 1 gennaio
1995 dall'articolo 5, comma 10, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415. Ai sensi dell'art.
17 della legge n. 146/98, si applicano gli interessi del 2,5 per cento
semestrale, a partire dal primo giorno successivo al compimento del semestre in
corso, alla data di entrata in vigore di tale legge (1° luglio 1998).
torna
all'art. 72
(14) A
norma dell'articolo 38, comma 1, lettera a), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 che,
a decorrere dal 1 luglio 1999 ha abrogato gli articoli 13, 15, secondo comma,
18, 23, 27, 29, secondo comma, 40 e 42, comma 7 del D.P.R. n. 602/1973, il
presente rinvio si intende riferito alla corrispondente disposizione dello
stesso D.Lgs. 46/1999.
torna
all'art. 72
(15)
Si applicano gli interessi nella misura del 2.5% semestrale a partire dal primo
giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in
vigore della legge n. 146/98 (1° luglio 1998); vedi anche Decreto del Ministero
delle Finanze 3 settembre 1999 n. 321.
torna
all'art. 76
(16)
Per il modello per il versamento della tassa giornaliera di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, si veda il D.M. 5 agosto 1994 e il D.M. 20 dicembre 1994,
e successivamente D.M. 4 dicembre 2001.
torna
all'art. 77
(17) Il
testo del comma abrogato era il seguente: "Tra i rifiuti solidi urbani di
cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività
artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità,
siano" stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai
fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione
attraverso l'inserimento delle predette attività produttive nella
classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una
tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività
produttiva stessa, sempreché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attività
suddetta. La deliberazione di cui all'articolo 60 è adottata contestualmente
alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 e d ha effetto dal 1 gennaio
1994."
torna
all'art. 79
(18) Termine
differito al 31 ottobre 1998 dall'articolo 33, comma 1, legge 8 maggio 1998, n.
146.
torna
all'art. 79
(19) Per
la proroga del termine del presente comma si veda l'articolo 9, comma 2, D.L. 27
ottobre 1995, n. 444.
torna
all'art. 79